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9 Luglio 2024
17:00

Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione (rigo G3 del 730/2024)

Il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti di PEPP è un credito sulle somme qualificate come reintegro spettante ai contribuenti che aderiscono alla previdenza complementare. Vediamo come funziona e come si dichiara nel rigo G3 del 730/2024.

Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione (rigo G3 del 730/2024)
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione nel 730 2024

Il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti di PEPP è un credito pari all'imposta all’imposta versata al momento della fruizione dell’anticipazione.

Si tratta di una agevolazione fiscale riguardante i contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari (previdenza complementare) e che sono titolari di sottoconti di PEPP.

Viene fruita nel rigo G3 del modello 730/2024.

Cosa è il Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite di 5.164,57 euro, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Il Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3) è un credito d'imposta spettante ai sensi dell'Art. 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114.

L’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che, in particolari casi (ad esempio, spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Su tali somme è applicata una ritenuta a titolo d’imposta.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 2022, a decorrere dal 23 agosto 2022, tale previsione è estesa ai soggetti titolari di sottoconti PEPP (prodotto pensionistico individuale paneuropeo).

Ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza complementare di appartenenza o al sottoconto PEPP, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento, anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva (art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 252 del 2005; art. 13, comma, 3, del d.lgs. n. 114 del 2022).

Quando spetta il credito d'imposta

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione.

La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

La dichiarazione al fondo come reintegro

Chi aderisce deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro.

La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.

Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Requisiti

Il credito d’imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57, entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e al sottoconto PEPP e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2007 (Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 4.3,) e dal 23 agosto 2022, relative ai montanti maturati a decorrere dalle predette date.

Il contribuente deve rendere una dichiarazione al fondo o al sottoconto PEPP nella quale deve indicare quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.

Documentazione a controllar e conservare

Per il Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione occorre la seguente documentazione:

  • Certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo o dal sottoconto PEPP;
  • Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo o al sottoconto PEPP dalla quale risulti l’importo della contribuzione da considerare quale reintegro.

Per il Residuo credito d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, occorre la seguente documentazione:

  • Modello 730/2023 o Redditi PF 2023.

Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti di PEPP nel 730/2024

Viene dichiarato nella SEZIONE II – Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti di PEPP.

Nella Colonna 1 (Anno anticipazione), bisogna indicare l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Nella Colonna 2 (Reintegro totale/parziale), bisogna indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

  • codice 1 se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente;
  • codice 2 se l’anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Nella Colonna 3 (Somma reintegrata), bisogna indicare l’importo che è stato versato nel 2023 per reintegrare l’anticipazione percepita.

Nella Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione), bisogna indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023 o nel rigo RN47, col. 13, del Mod. REDDITI PF 2023.

Nella Colonna 5 (Credito), bisogna indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Nella Colonna 6 (di cui compensato in F24), bisogna indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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