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10 Luglio 2024
15:00

Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del 730/2024): esempi

Il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero da dichiarare nel rigo G4 del modello 730/2024 è un credito d'imposta che spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito un reddito in un Paese estero e che hanno pagato all'estero delle imposte divenute definitive. Vediamo come funziona.

Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del 730/2024): esempi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo G4 del 730 2024)

Il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero da dichiarare nel rigo G4 del modello 730/2024 è un credito d'imposta che spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito un reddito in un Paese estero e che hanno pagato all'estero delle imposte divenute definitive.

Vi sono requisiti e condizioni per aver diritto al credito d'imposta, vediamole.

A chi spetta il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

Il credito d’imposta spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2023 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2024, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

Quali sono le imposte pagate a titolo definitivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate (sono quindi escluse le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale).

Requisiti

Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:

  • che il reddito estero concorra o abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente in Italia;
  • che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito.
  • che le imposte pagate all’estero siano “definitive”.

In merito alle imposte pagate all'esterno che abbiano natura di imposte sul reddito, sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015; Circolare 04.08.2016 n. 35/E, paragrafo 6.1).

Credito d'imposta in caso di retribuzione convenzionale

In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente (Circolare 05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 5).

Quale dichiarazione va utilizzata tra 730/2024 o modello Redditi PF 2024

L’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente, sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito estero prodotto.

In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.

Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (cc.dd. “carry back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare per sedici esercizi complessivi il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.

Nel modello 730/2024 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’art. 165 del TUIR.

Di conseguenza, i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR utilizzeranno il modello Redditi PF 2024 avendo cura di compilare il quadro CE presente nel Fascicolo 3 del predetto modello.

Quali documenti occorrono

Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

  • un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, dell’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, della misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);
  • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
  • la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
  • l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
  • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione (Circolare 05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 2.4).

Nel caso in cui il contribuente non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2001, la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. Rimane fermo che, anche in tale caso, deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.14).

La documentazione a sostegno dei presupposti deve essere acquisita dal sostituto di imposta nel caso in cui, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, il credito per i redditi prodotti
all’estero sia riconosciuto dal sostituto stesso in sede di conguaglio e sia conseguentemente certificato.

Pertanto, per il credito d’imposta certificato nella CU dal sostituto d’imposta non può essere richiesta al CAF o al professionista abilitato ulteriore documentazione a sostegno dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa all’estero.

Pertanto la documentazione da controllare e conservare, in caso di Credito d’imposta
per redditi prodotti all’estero, è la seguente:

  • Se il credito è già stato riconosciuto dal sostituto d’imposta, Modello CU 2024 in cui è evidenziato il credito;

Oppure:

  • Certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera e autocertificazione che attesti la non presentazione della dichiarazione all’estero;
  • In alternativa, eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero e relative eventuali quietanze di pagamento delle imposte pagate all’estero. Eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione

La documentazione da controllare e conservare, in caso di Credito d’imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni, è la seguente:

  • Modello 730/2023 o Redditi PF 2023.

Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero: come dichiararlo nel rigo G4 del 730/2024

La sezione III – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero del quadro G è la sezione da compilare.

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta.

Come già detto, si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate.

Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via
provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2023 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2024, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nella Colonna 1 (Codice Stato estero), bisogna indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice delle istruzioni del modello 730/2024.

Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Nella Colonna 2 (Anno), bisogna indicare l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2023 indicare “2023”. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione.

Nella Colonna 3 (Reddito estero), bisogna indicare il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.

Se questo è stato prodotto nel 2023 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2024 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 379 della stessa certificazione.

Nella Colonna 4 (Imposta estera), bisogna indicare le imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2023 e fino alla data di presentazione del 730/2024 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per redditi prodotti all’estero nel 2021 nello Stato A, è stata pagata un’imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2022 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2023) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2023, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l’importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2023.

Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 380 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all’estero ha concorso solo in parte
alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Nella Colonna 5 (Reddito complessivo), bisogna indicare il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell’anno di produzione del reddito).

Per l’anno 2022 l’importo è dato dall’ammontare indicato nel rigo 11 del Mod. 730-3/2023 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2023.

Nella Colonna 6 (Imposta lorda), bisogna indicare l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta riportato in colonna 2. Per l’anno 2022 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2023 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2023.

Nella Colonna 7 (Imposta netta), bisogna indicare l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato in colonna 2. Per l’anno 2022 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2023 o nel rigo 50 del Mod. 730-3/2023.

Nella Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni), bisogna indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento.

Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2023 o del Mod. 730/2022 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2023 o del Mod. REDDITI PF 2022).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022. I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2023 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione.

In questo caso, riportare in questa colonna l’importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2023.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2023 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2023. In questo
caso riportare in questa colonna l’importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2023.

Nella Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1), bisogna indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L’importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d’imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Esempio compilazione. Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

l’importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2022 per la parte d’imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel Mod. 730/2023. Se nella dichiarazione Mod. 730/2023 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del Mod. 730-3/2023, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato”, riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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