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11 Luglio 2024
13:00

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato nel 730/2024

Con il modello 730 è possibile beneficiare del credito d’imposta per negoziazione e arbitrato fino a 250 euro per le controversie risolte positivamente tramite avvocato o comunque senza rivolgersi ad un giudice, nel caso di negoziazione assistita e arbitrato. Il credito che riduce l’imposta Irpef è fruibile nel rigo G15 codice 17 del modello 730. Vediamo nel dettaglio.

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato nel 730/2024
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Credito imposta per negoziazione e arbitrato nel 730 2024

Nel 730/2024 è prevista la possibilità per il contribuente di beneficiare di un credito d’imposta per negoziazione ed arbitrato. Il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato spetta ai contribuenti che si sono avvalsi di avvocati o arbitri nei procedimenti di negoziazione o arbitrato e a questi hanno pagato un compenso.

Il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato, per le spese sostenute nell'anno d'imposta 2023, va dichiarato nella sezione XIII – Altri crediti d'imposta del 730/2024 nel nuovo rigo G15 con il codice 17. Fino al 2023 tale credito confluiva nel rigo G11.

Come funziona il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Tale credito è riconosciuto in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo, ed è commisurato al compenso pagato, fino a concorrenza di un importo massimo di 250 euro.

Quindi è possibile utilizzare nella dichiarazione dei redditi un credito d’imposta fino a 250 euro, che riduce l’imposta Irpef da pagare per l’anno 2023. E quindi in molti casi, si pensi ai lavoratori dipendenti, tale normativa consente un credito Irpef di 250 euro o comunque una riduzione dell’imposta da pagare a saldo di 250 euro.

Normativa credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

L’art. 21-bis del D. L. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto, in via sperimentale, un credito d’imposta al fine di incentivare i procedimenti di negoziazione assistita e gli arbitrati.

Le disposizioni attuative di tale norma sono state successivamente emanate dal Ministero della giustizia con decreto del 23 dicembre 2015.

Il credito per negoziazione e arbitrato è previsto dall’art. 21 bis del DL n. 83 del 2015. Tale articolo, al comma 1 stabilisce che: “Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”.

Tale credito è stato reso permanente dall’art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016.

Decreto Ministeriale

L’agevolazione, con riferimento all’anno d’imposta 2015, poteva essere richiesta a partire dall’11 gennaio 2016 e fino all’11 febbraio 2016 al Ministero della giustizia in modalità telematica. Per l’anno 2017, la trasmissione doveva essere effettuata, nel periodo compreso tra il 5 gennaio 2017 e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall’anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati, è necessario trasmettere diverse richieste.

Il Ministero stesso comunicava al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante per ciascun procedimento da utilizzare in compensazione anche con modello F24 ma trasmesso solo in modalità telematica.

Con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015, il Ministero della giustizia comunica all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.

Come funziona una negoziazione assistita

L'istituto della negoziazione assistita è stato introdotto con il decreto legge 132/2014. All’art. 2 il D.L. 132/2014 stabilisce che "La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati …" (art. 2 D.L. 132/2014).

Quindi si tratta di una procedura finalizzata alla composizione bonaria della lite, attraverso la sottoscrizione delle parti di un accordo detti convenzione di negoziazione. Le parti però operano assistite dai propri difensori.

Quindi attraverso la negoziazione assistita si cerca di risolvere molteplici tipi di controversie senza doversi rivolgere ad un giudice. Non possono però essere ammessi a negoziazione assistita controversie in tema di diritti indisponibili.

La negoziazione assistita può essere volontaria, è quindi scelta liberamente dalle parti, sempreché non abbia ad oggetto diritti indisponibili né riguardare la materia di lavoro, oppure può essere obbligatoria (ex lege), quando il procedimento di negoziazione è un passaggio necessario prima di poter andare in giudizio.

Il meccanismo della negoziazione assistita è simile alla mediazione, chi è interessato ad intraprendere una causa per determinate materie, deve invitare l’altra parte alla negoziazione. Per quelle materie per le quali la negoziazione è obbligatoria, l’obbligo non riguarda il raggiungimento di un accordo, bensì l’invito a partecipare alla negoziazione.

In quali casi è obbligatoria la negoziazione assistita? Sono due i casi in cui la domanda giudiziale deve essere necessariamente preceduta da un invito alla negoziazione assistita.

È obbligatoria la procedura di invito alla negoziazione assistita per le cause di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti indipendentemente dal valore; per le cause relative al pagamento di somme di denaro (a qualsiasi titolo) di importo non superiore a 50.000 euro ed infine anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (co. 249 L. 190/2014).

In quali casi la negoziazione assistita è esclusa? La negoziazione non si applica nei seguenti casi:

  • nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc);
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. III D.L. 132/2014).

Come funziona un arbitrato

L’arbitrato è un metodo alternativo per la risoluzione delle controversie quindi senza ricorrere a un procedimento giudiziario, al fine di risolvere liti in materia civile e commerciale.

Con l’arbitrato, l’incarico è affidato ad un arbitro o ad un collegio arbitrale, soggetti terzi, che giudicano la controversia e prendono una decisione, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione alla lite.

Tale meccanismo, tuttavia, è vietato per le materie relative al diritto di famiglia e per i diritti indisponibili.

La scelta di risolvere le controversie attraverso l’arbitrato può essere prevista dalle parti in un apposito contratto o al momento della nascita della controversia,

Il principale vantaggio dell’arbitrato è la velocità con il quale viene presa una decisione relativa alla controversia oggetto dell’arbitrato, diminuendo anche sensibilmente i costi (per lo più già prefissati) rispetto al giudizio ordinario.

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che coincide con l’oggetto del lodo.

Il lodo arbitrale è decisione presa dall’arbitro o dal collegio arbitrale. È una decisione, presa in tempi molto rapidi. Il lodo arbitrale nel caso di arbitrato rituale ha valore di sentenza e vincolerà le parti, che potranno anche renderla esecutiva a seguito del deposito presso la cancelleria del Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere.

Come indicare il Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato nel 730/2024

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui redditi, non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. La parte del credito non utilizzata (rigo 151 del Modello 730-3/2024 o rigo RN47, col. 15, del modello Redditi PF2024) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Il credito d’imposta per negoziazione ed arbitrato è previsto nel quadro G del modello 730/2024, nella sezione SEZIONE XIII – Altri crediti d’imposta. E più precisamente nel rigo G15 codice 17.

Fino all'anno precedente, il rigo era il Rigo G11.

Nella colonna 2 (Importo), se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘17’ (per negoziazione
e arbitrato), bisogna indicare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2024.

Nella Colonna 3 (Residuo 2022), se in colonna 1 è stato indicato il codice ’17’ (per negoziazione e arbitrato) bisogna indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2023.

Nella Colonna 6 (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice 17’ (negoziazione e arbitrato) bisogna indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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