Il Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione da dichiarare nel Rigo G15, codice 6 del modello 730/2024 è il residuo di un vecchio credito d'imposta spettante sulle assunzioni effettuate nel 2008 e per le quali il contribuente beneficia ancora dell'agevolazione fiscale.
Il credito riguarda alcune le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle aree svantaggiate.
Nel caso della presentazione del 730/2024 il contribuente che assumeva è una persona fisica.
L'agevolazione consisteva in un credito d'imposta di 333 o 416 euro al mese per ogni lavoratore assunto.
- 1.1Quali sono le regioni delle aree svantaggiate
- 1.2Importo del credito d’imposta assunzioni nel Mezzogiorno
- 1.3Soggetti beneficiari del credito d’imposta per incremento occupazionale
- 1.4Determinazione del credito d’imposta
- 1.5Credito d’imposta per incremento occupazionale: condizioni
- 1.6Utilizzo del credito d’imposta nel 730
- 1.7Cause di decadenza
Cos'è il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
Si tratta di una misura stabilita dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), commi da 539 a 547.
I datori di lavoro che nell'anno 2008 incrementavano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, maturavano il diritto ad un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Per le donne svantaggiate il credito d'imposta sale a 416 euro per ciascun lavoratore e per ciascun mese.
Il credito d'imposta andava indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel rigo G15 del 730/2024 deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge finanziaria 2008.
Non essendo stata prorogata tale misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d’imposta, ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Quali sono le regioni delle aree svantaggiate
Sono le seguenti: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Importo del credito d’imposta assunzioni nel Mezzogiorno
Il credito d’imposta era pari a:
- 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese,
- aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta per incremento occupazionale
Secondo quanto previsto dalla legge istitutiva del credito d’imposta per incremento occupazionale e, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del luglio 2008 sono beneficiari del credito d’imposta per incremento occupazionale, ai sensi del comma 539, i datori di lavoro che incrementano nel 2008 il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Per “datori di lavoro” si intendono non solo i soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, ma in generale tutti i soggetti che in base alla normativa sul lavoro hanno tale qualifica.
Rimanevano esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Determinazione del credito d’imposta
La determinazione dell’incremento della base occupazionale e della misura del credito di imposta, è disciplinata dai commi 539, 540 e 541 nonché dagli articoli 3 e 4 del decreto occupazione, in modo analogo a quanto previsto dall’articolo 7 della legge n. 388 del 2000.
Secondo il comma 540 dell’art. 2 legge 244 del 2007, “il credito d’imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.”
Al comma 541, invece, veniva stabilito che “l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale”.
Credito d’imposta per incremento occupazionale: condizioni
Secondo quanto previsto dal comma 543 della legge n.244 del 2007 il credito d’imposta spetta alle seguenti condizioni:
- i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;
- siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta;
- siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.
Utilizzo del credito d’imposta nel 730
Il credito d’imposta andava indicato per la prima volta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale era stato concesso ed era utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d’imposta per incremento occupazionale secondo quanto previsto dal comma 542 art. 2 norma istitutiva “non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Cause di decadenza
Le cause di decadenza del beneficio relativo al credito d’imposta per incremento occupazionale erano previste al comma 545 dell’art.2 della norma istitutiva.
Tale comma prevede che il diritto a fruire del credito d’imposta decade nei seguenti casi:
- se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
Documentazione da controllare e conservare
Ai fini della fruibilità del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, occorre la seguente documentazione:
- Modello 730/2023 o Redditi PF 2023;
- Modello F24 in caso di compensazioni effettuate;
- Ricevuta telematica di accoglimento dell’istanza di richiesta del credito.
Come dichiarare il credito d'imposta nel 730/2024
Nella SEZIONE XIII – Altri crediti d’imposta nel rigo G15 colonna 1 va indicato il codice 6 che identifica il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. È possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.
Nella colonna 2 (Importo) non va indicato nulla.
Nella Colonna 3 (Residuo 2022), se in colonna 1 è indicato il codice ‘6’ (incremento dell’occupazione), riportare l’importo che è esposto nel rigo 157, colonna 5 (colonna
6 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2023.
Nella Colonna 4 (Rata 2022) non va indicato nulla.
Nella Colonna 6 (di cui compensato in F24), se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘6’ (incremento dell’occupazione), bisogna indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.