Il Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo di cui al Rigo G5/G6 del modello 730/2024 è un credito d'imposta spettante ai contribuenti per la ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.
Vediamo come funziona il credito d'imposta e a chi spetta.
Quali ricostruzioni o riparazioni danno diritto al credito d'imposta
Si tratta del Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6) ai sensi del Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39– Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, e 9 luglio 2009, n. 3790.
In favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009, è prevista la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta.
In particolare il contributo spetta per:
- la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione considerata “principale” ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta (rigo G5 del modello 730/2024);
- la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2024).
Requisiti
Vediamo ora i requisiti da possedere e gli adempimenti da farsi.
Domanda al Comune
Per accedere al contributo, i soggetti interessati hanno presentato al sindaco del comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire, ovvero da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze, specificando la modalità di concessione del contributo.
Il sindaco del comune ha determinato la spettanza del contributo, indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Il comune ha trasmesso al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Obbligo di bonifico e fattura
Se la modalità prescelta è quella del credito d’imposta, lo stesso compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza n. 3779 del 2009.
Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro 25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 marzo 2010 sono stati modificati ed integrati i precedenti provvedimenti del 30 ottobre 2009, del 3 agosto 2009 e del 10 luglio 2009.
Per quali familiari non spetta
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 39 del 2009, il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spetta per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall’altra parte dell’unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Ricostruzione nello stesso comune
Inoltre, ai sensi del comma 1, lett. a), del predetto art. 3 del d.l. n. 39 del 2009, nell’ipotesi di contributo concesso ai fini della ricostruzione dell’immobile distrutto adibito ad abitazione principale, si richiede che l’intervento di ricostruzione sia realizzato necessariamente nell’ambito dello stesso comune.
Rigo G5 – abitazione principale: credito in 20 quote annuali costanti
Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall’anno d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 6.1).
Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel 2024 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2024) andrà indicata la quindicesima rata.
È possibile, in sede di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022, recuperare il residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2023 o Redditi PF 2023.
Rigo G6 – Altri immobili: 5 o 10 quote annuali costanti
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale, nonché immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote annuali costanti.
Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente all’imposta netta nel limite complessivo di euro 80.000.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2013, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 (nel rigo G6 colonna 3 del 730/2023) andrà indicata l'undicesima rata.
Documentazione da controllare e conservare
Per il credito d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo, occorrono i seguenti documenti:
- Comunicazione del Comune attestante il credito d’imposta riconosciuto;
- Bonifici;
- Fatture;
- Contratto di compravendita in caso di acquisto.
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo: come dichiararlo nel 730/2024
Nel quadro G c'è la SEZIONE IV – Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.
Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita
domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione
o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a
quella distrutta.
Come compilare il rigo G5 – Abitazione principale
Rigo G5 – Abitazione principale: il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in diminuzione dell’IRPEF e ripartito
in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.
Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, devono
essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.
Nella Colonna 1 (Codice fiscale), bisogna indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al contributo.
La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.
Nella Colonna 2 (Numero rata), bisogna indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.
Nella Colonna 3 (Totale credito), bisogna indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta.
Nella Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione), bisogna riportare il credito d’imposta per l’acquisto dell’abitazione principale che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2024.
Se il credito d’imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.
Sse la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2023 è superiore all’imposta netta, chi presta l’assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del Mod. 730-3 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.
Come compilare il Rigo G6 – Altri immobili
Riguardo il Rigo G6 – Altri immobili, per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta.
Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.
Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.
Nella Colonna 1 (Impresa/professione) bisogna barrare la casella se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa o della professione.
Nella Colonna 2 (Codice fiscale) bisogna indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l’accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.
Nella Colonna 3 (Numero rata) bisogna indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.
Nella Colonna 4 (Rateazione) bisogna indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.
Nella Colonna 5 (Totale credito) bisogna indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.
Chi presta l’assistenza fiscale, ossia CAF o Dottori Commercialisti o Consulenti del Lavoro, riconoscerà la quota di credito che spetta per l’anno d’imposta 2024 nei limiti dell’imposta netta.