Il credito d'imposta erogazioni liberarli Art Bonus è il un credito del 65%, nel limite del 15% del reddito imponibile, spettante ai contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura.
Nel 730/2024 al rigo G9 va dichiarato il credito d'imposta spettante per l'anno d'imposta 2023 e degli anni precedenti.
Cos'è il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art Bonus)
L’art. 1 del Decreto Legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della cultura (c.d. Art bonus).
La citata disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.
Tale credito d’imposta è stato reso permanente dall’art. 1, commi 318 e 319, della legge di stabilità 2016.
Le erogazioni liberali sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus, a condizione che non sussistano forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica incompatibili con la natura di liberalità e che non siano finalizzate ad un generico sostegno dell’attività del soggetto beneficiario.
Sulla base di tale principio, non sono ammissibili all’agevolazione in esame i contributi deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.
A chi spetta
Il credito d'imposta art bonus è una misura agevolativa riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.
Quindi spetta sia al contribuente che presenta il 730 come persona fisica, che alle persone giuridiche, quindi alle società e alle aziende, che presentano il modello Redditi.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR, ossia le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).
Credito d'imposta del 65% delle erogazioni liberali
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate.
E va goduto in tre anni d'imposta, con importi di pari valore.
Limite del 15% del reddito imponibile
Il credito d'imposta è del 65% ma c'è un limite massimo per le persone fisiche, quindi per i contribuenti che presentano il 730.
Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.
La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Quali erogazioni liberali sono agevolate
Per usufruire del credito d’imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017 (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175), delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. L’art. 183, comma 9, del D. L. n. 34 del 2020 ha esteso a nuove categorie di soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere un sostegno da privati attraverso erogazioni liberali che consentono di usufruire del credito di imposta Art bonus. Tra le nuove categorie, che si aggiungono a quelle già previste dalla l. n. 175 del 2017, vi sono i complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi e gli spettacoli viaggianti;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Sono escluse dall’Art bonus le erogazioni finalizzate al recupero strutturale ed artistico di un bene che non presenta le caratteristiche per essere considerato come un “bene culturale pubblico”.
A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
- del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Le società concertistiche e corali, invece, sono quelle di cui all’art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS] di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», che riconosce il contributo a valere sul FUS per la programmazione di attività concertistiche e corali di cui all’art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell’anno, almeno quindici concerti.
Per espressa previsione di legge, per le erogazioni in esame non si applicano le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. h) e i), del TUIR.
Il credito d’imposta sostituisce la detrazione spettante:
- sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione, la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
- e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
La disciplina del TUIR resta comunque in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del D. L. n. 83 del 2014 come, ad esempio, l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.
Credito fruibile in 3 quote annuali
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito, il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.
Quindi ad esempio il contribuente che effettua nel 2023 un versamento di 1.000 euro di erogazione liberale, può beneficiare di un credito d'imposta di 650 euro, con diritto ad un credito d'imposta di 216,67 euro nel 2023 (quindi nel 730/2024), nel 2024 e nel 2025.
Erogazioni liberarli in contanti escluse dall'agevolazione
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.
Pertanto, per i pagamenti effettuati è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Con esclusivo riferimento agli spettacoli organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione, la rinuncia all’ottenimento del voucher – che ai sensi dell’art. 88, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituisce il rimborso in denaro del biglietto – da parte dell’acquirente rappresenta un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art bonus, se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; più precisamente, l’applicabilità dell’Art bonus è condizionata dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale (Risoluzione 15.07.2020 n. 40/E).
Al riguardo, si fa presente che, nella nozione di circuiti di distribuzione, vanno ricompresi quegli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.
Documentazione da controllare e conservare
Per le Erogazioni liberali a favore della cultura occorrono i seguenti documenti:
- Ricevuta del versamento bancario o postale;
- Ricevuta nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata in caso uso di carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;
- Estratto conto della società che gestisce la carta di credito in caso di erogazioni effettuate tramite carta di credito;
- Dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.
Per la Rata successiva alla prima o residuo rata precedente, occorre il Modello 730/2023 o modello Redditi PF 2023.
Come di dichiara il credito d'imposta nel 730/2024
Il Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) va indicato nel Rigo G9 del quadro G del 730/2024.
Nella Colonna 1 (Spesa 2023) bisogna indicare l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2023.
Nella Colonna 2 (Residuo 2022) bisogna indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2023.
Nella Colonna 3 (Rata credito 2022) bisogna indicare l’importo riportato nel rigo 160, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o l’ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2023.
Nella Colonna 4 (Rata credito 2021) bisogna indicare l’importo riportato nel rigo 160, colonna 1 (colonna 3 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o l’ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2023.