Il credito al consumo è un contratto con cui viene concessa una dilazione di pagamento o un finanziamento a un consumatore, il quale è tenuto, in caso di dilazione di pagamento, a corrispondere la cifra prestabilita alle scadenze pattuite oppure, in ipotesi di finanziamento, a restituire la somma ricevuta e a pagare i relativi interessi.
Si tratta di facilitazioni finanziarie che rivestono un’importanza centrale, in quanto conferiscono la possibilità di effettuare acquisti dispendiosi anche a chi non possiede l’intera cifra in un determinato momento, a condizione che la cifra stessa venga restituita in un secondo momento con il pagamento dei relativi interessi.
La normativa in tema di credito al consumo è contenuta nel Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385) a seguito del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 14, che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha abrogato gli articoli del Codice del Consumo e ha modificato il T.U. bancario con l’introduzione degli artt. 121 e seguenti.
La recente direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 è destinata a incidere sulla disciplina attuale, in quanto contiene disposizioni volte a garantire ai consumatori un livello di protezione ancora più elevato.
Credito al consumo: definizione
Il credito al consumo è il contratto con cui un finanziatore concede a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria (art. 121 T.U. bancario).
Nel caso di dilazione di pagamento il consumatore si impegna a corrispondere la cifra stabilita al venditore secondo le date prestabilite, in ipotesi di prestito, il consumatore è tenuto a restituire la somma ricevuta a rate pagando un interesse.
Esempi di contratti di credito al consumo
Esempi di contratti di credito al consumo sono i prestiti cosiddetti “finalizzati” ovvero quei prestiti che possono essere richiesti dal consumatore per l’acquisto di un’auto o di un televisore.
Contratti di credito al consumo: la normativa
La normativa dei contratti di credito al consumo si trova nel T.U. bancario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
Nella disciplina sono previsti una serie di obblighi informativi a carico del professionista che devono essere necessariamente soddisfatti.
Con riguardo agli obblighi precontrattuali, viene stabilito, ad esempio, ai sensi dell’art. 124, che il finanziatore o l'intermediario del credito devono fornire al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto, “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito”.
Tali informazioni sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".
Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo è fornita copia della bozza del contratto di credito.
Il finanziatore o l'intermediario del credito sono tenuti a fornire al consumatore chiarimenti adeguati, “in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite”.
All’art. 123 del T.U. bancario viene inoltre disposto, che gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse devono indicare le seguenti informazioni di base, “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo”:
- il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
- l'importo totale del credito;
- il TAEG;
- l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
- la durata del contratto, se determinata;
- se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.
Prima della conclusione del contratto, inoltre, il finanziatore è tenuto a valutare il “merito creditizio del consumatore” sulla base di informazioni che siano adeguate, fornite dal consumatore stesso ovvero estratte da una banca dati pertinente (art.124-bis T.U. bancario).
Forma scritta
I contratti devono essere redatti per iscritto e un esemplare va consegnato ai clienti, in ipotesi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
Nel contratto devono essere indicati in maniera specifica il tasso d'interesse e gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Sono nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati ovvero di quelle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (art. 117 T.U. Bancario).
Nelle ipotesi di nullità, sulla base di quanto stabilito dall’art. 117 del T.U. bancario, si applicano:
- “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”;
- “gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Importo massimo del finanziamento
L’importo massimo del finanziamento è di 75.000 euro mentre quello minimo è di euro 200 (art. 122 T.U. bancario).
Contratti di credito al consumo: quali sono
L’espressione “contratti di credito al consumo” è riferibile a una serie di finanziamenti.
La distinzione che si suole effettuare è quella tra:
- prestiti finalizzati: si tratta di prestiti che vengono concessi per una finalità specifica, come quelli necessari per l'acquisto di un bene (un’auto o una cucina) o per l’acquisto di un servizio (un corso di formazione);
- prestiti non finalizzati: si tratta di prestiti non legati a una specifica finalità come l’apertura di un conto corrente o la concessione di una carta di credito.
Differenza tra credito al consumo e prestiti personali
Anche i prestiti personali sono una forma di credito al consumo.
Più in dettaglio, va fatta una distinzione tra prestito finalizzato e presto personale.
Il prestito finalizzato ha come fine l’acquisto di un determinato bene o di un servizio, ed è frutto di un accordo tra banca e venditore del bene.
Il prestito personale, invece, ha per oggetto la concessione di una somma di denaro da da parte dell’istituto di credito al consumatore, il quale deve restituirla secondo determinate tempistiche: non vi è dunque il legame diretto con l’acquisto di un determinato bene.
Il prestito personale, in poche parole, è liquidato direttamente al consumatore.
Contratti di credito al consumo a tempo indeterminato
Possono essere conclusi contratti di credito al consumo a tempo indeterminato, ma in questo caso Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese.
Il contratto può eventualmente prevedere un preavviso non superiore a un mese.
I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a (art. 125- quater):
- “recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole”;
- “sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione”.
TAEG e TAN
il TAEG è il Tasso Annuo Effettivo Globale che permette al consumatore di confrontare la convenienza delle varie offerte di credito al consumo e che non può mai superare il TEGM (tasso effettivo globale medio) che determina la soglia oltre la quale si verifica un fenomeno di usura.
Secondo quanto previsto all’art. 120 quinquies del T.U. bancario, il TAEG indica “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”.
Nel TAEG sono comprese varie voci:
- il TAN: Tasso annuo nominale ovvero il tasso valutato senza le spese;
- le commissioni;
- le imposte;
- le altre spese.
Non sono invece comprese nel TAEG eventuali spese di mora o penali.
La direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori
Con la direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 è stata abrogata la direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori.
Nella direttiva viene infatti spiegato che “è emerso che la direttiva 2008/48/CE si è rivelata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, e che tali obiettivi sono ancora pertinenti. Le ragioni per cui tale direttiva è stata solo parzialmente efficace sono imputabili sia alla direttiva stessa, come ad esempio la formulazione imprecisa di determinati articoli, che a fattori esterni, come gli sviluppi legati alla digitalizzazione, l'applicazione e l'esecuzione pratiche negli Stati membri, come pure al fatto che taluni aspetti del mercato del credito al consumo non sono contemplati da tale direttiva”.
Si sono verificate, in pratica, delle disparità nazionali che hanno comportato, in alcuni casi, delle distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno dell'Unione. Questa condizione “limita le possibilità per i consumatori di beneficiare della crescente offerta di credito transfrontaliero, di cui si prevede un ulteriore incremento in virtù della digitalizzazione”.
Tra le novità, all’art. 8, rubricato “Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito” viene stabilito, tra l’altro, che: “Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito includa un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro costa denaro, utilizzando la formulazione «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» o una formulazione equivalente”.
Vengono inoltre previsti una serie di obblighi pubblicitari e informativi particolarmente penetranti.
Viene inoltre stabilito che i creditori e gli intermediari del credito non possano desumere che vi è il consenso del consumatore alla conclusione di contratti di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite opzioni predefinite.
Nel Capo XI vengono poi previste disposizioni volte a favorire l’educazione finanziaria dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili.