Si parla di ingiuria ogni qual volta venga offeso l’onore e il decoro in presenza della persona.
La disciplina dell’ingiuria è cambiata nel corso del tempo: in passato la legge la configurava con reato, ad oggi è stato depenalizzato come illecito civile a partire dal 2016.
Vediamo nel dettaglio cos’è l’ingiuria, come si è evoluto l’ordinamento e come difendersi dall’ingiuria.
Cos’è l’ingiuria
L’ingiuria era uno dei due reati previsti dal Codice Penale a tutela dell’onore e del decoro della persona, per questo inserito tra i Delitti contro l’onore di cui al Libro II, Titolo II, Capo II del codice.
L’onore tutelato dalla legge trova il suo fondamento nell’articolo 3 della Costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Proprio il riferimento alla pari dignità sociale riconosciuta a tutti i cittadini ha l’obiettivo di vietare ai singoli tutte quelle espressioni e giudizi che possano arrecare ad altri un’offesa alla dignità.
La dignità è costituita dalle accezioni di onore e decoro, rispettivamente le condizioni da cui dipende il valore sociale e l’insieme delle doti fisiche, intellettuali dell’individuo.
Tutelare l’onore e il decoro significa difendere il sentimento che ciascuno attribuisce al proprio valore morale e alla reputazione di cui gode nella società.
Con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n.7, l’ingiuria è stata depenalizzata divenendo invece un illecito civile.
Fonti normative (art. 594 c.p.)
L’articolo 594 c.p. disciplinava il reato di ingiuria come segue:
[Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.]
Come si configurava il reato di ingiuria
La norma, ex art. 594 c.p., prima della sua abrogazione descriveva un reato a forma libera, ovvero una varietà di condotte ritenute punibili perché commesse alla presenza dell’offeso.
La presenza non era da intendersi solo fisicamente ma anche come percezione diretta dell’offesa: a partire da questo momento si sarebbe ritenuta consumata l’ingiuria.
Inoltre, il reato era comune poichè "chiunque" avrebbe potuto esserne autore.
L’elemento soggettivo richiesto in passato era quello del dolo generico. Chi commetteva ingiuria aveva solo bisogno di essere animato dalla consapevolezza di star usando parole ed espressioni ritenute socialmente offensive e con la volontà di farlo per offendere l'onore e la reputazione della persona offesa.
Più in generale, quindi, la consapevolezza dell'attitudine a offendere che le proprie frasi avrebbero generato.
Esempi del reato di ingiuria
Vediamo alcuni esempi di comportamenti che sarebbero stati puniti come ingiuria, ai sensi dell’art. 594 c.p.:
- Durante un alterco, Tizio definisce Caia “una vera arpia”, pronunciando la frase davanti alla donna e rivolgendosi agli altri presenti per suscitare la loro approvazione;
- Riferirsi a qualcuno definendolo "inetto", “inutile”, “lavativo”, “penoso”;
- L’automobilista che nel traffico, alzando il dito medio”, si rivolga al conducente opposto con “vaff***”;
- “Sei un’emerita testa di c***”, detta da Sempronio a Caio durante una lite al supermercato.
In tutti questi casi le frasi di contenuto offensivo avrebbero configurato il reato di ingiuria, mentre dal 2016 si ritiene la fattispecie un mero illecito civile.
Ingiuria aggravata
Si parlava di ingiuria aggravata ogni volta in cui l’offesa fosse stata pronunciata in un contesto pubblico o comunque alla presenza di più persone e che avrebbero potuto cambiare la propria opinione sulla persona offesa.
La depenalizzazione del reato di ingiuria
Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 ha operato degli importanti correttivi con cui il legislatore ha voluto depenalizzare alcuni tipi di reati previsti dal Codice Penale e che erano posti a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio.
Sono stati quindi abrogati alcuni reati, tra cui:
- art. 594 c.p., Ingiuria;
- art. 627 c.p. Sottrazione di cose comuni;
- art. 647 c.p., Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
Ad oggi, quindi, non si parla più di ingiuria come reato ma soltanto come illecito civile.
Cosa si rischia oggi se si commette ingiuria
L’ingiuria ha perso la sua rilevanza penale e, a seguito della sua depenalizzazione, l’autore sarà tenuto a risarcire il danno causato alla persona offesa con una sanzione pecuniaria liquidata in sede civile.
La differenza tra ingiuria, diffamazione e calunnia
L’ingiuria non deve essere confusa con due fattispecie di reato previste dal Codice penale, ovvero la diffamazione e la calunnia.
Ricordiamo, infatti, che l’ingiuria è stata depenalizzata e quindi è un mero illecito civile che genererà il risarcimento del danno causato alla persona offesa. Si parla di ingiuria quando l’offesa all’onore, alla dignità e alla rispettabilità di una persona venga pronunciata in sua presenza.
Il reato di diffamazione è punito all’articolo 595 del Codice Penale, come la condotta commessa colui che offenda l’altrui reputazione e onore, in assenza del diretto interessato, ma riferendosi ad un gruppo di persone.
La differenza principale tra ingiuria e diffamazione sta anche nella presenza della persona a cui le offese vengono riferite.
Diffamare qualcuno significa impedirgli di potersi difendere o semplicemente ribattere, ledendo la percezione che gli altri hanno di lui.
Altro caso ancora, profondamente differente, è la calunnia.
La calunnia, punita ex art. 368 c.p., è il reato commesso da colui che incolpi qualcuno di aver commesso un reato o che ne simuli le tracce a suo carico, rendendo edotta l’Autorità giudiziaria.
La calunnia è un reato di pericolo, ovvero non è necessario che l’accusa instauri realmente un processo contro l’innocente perchè l’autore venga punito, ma è bastevole anche la mera potenzialità di arrecare un danno e di avviare inutilmente un processo.
Come dimostrare l'ingiuria in sede civile
La persona offesa dalle ingiurie rivoltegli può ottenere il risarcimento del danno da parte di colui che abbia offeso il suo decoro e onore.
Per farlo però è necessario dimostrare l’offesa subita. Come si dimostra?
Le prove ammesse nel processo civile sono:
- prova documentale;
- prova testimoniale;
- registrazioni audio e video;
- confessione dell’autore.
Chi ha subito l’ingiuria, per esempio potrà allegare messaggi, post sui social, lettere di contenuto ingiurioso, ma anche chiedere a chi fosse presente al momento di testimoniare a proprio favore.
Risarcimento del danno e sanzione civile
L’autore dell’ingiuria sarà tenuto a risarcire il danno causato e dovrà pagare una sanzione civile.
Sarà compito del Giudice valutare il danno cagionato e procedere alla liquidazione del risarcimento in favore dell’offeso.La sanzione pecuniaria prevista va da un minimo di 100 euro al massimo di 8.000 euro, nel caso in cui sia attribuito un fatto determinato.
Nel caso in cui l'ingiuria avvenisse davanti a più persone, la sanzione pecuniaria va dal minimo di 200 euro fino a 12.000 euro.