La precettazione è il provvedimento amministrativo con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, un Ministro da lui delegato o il Prefetto pongono delle limitazioni all’esercizio del diritto di sciopero, poiché si ritiene che sussista il fondato pericolo di ledere i diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Con l’ordinanza di precettazione, l’astensione collettiva può essere rimandata ad altra data oppure limitata secondo determinati criteri, in modo da non arrecare danno ai diritti della persona.
Cosa significa precettare lo sciopero?
Precettare lo sciopero vuol dire limitarlo, poiché si ritiene che il suo esercizio possa arrecare danno ai diritti delle persone.
L’ordinanza di precettazione, dunque, è il provvedimento amministrativo con cui si pongono delle limitazioni al diritto di scioperare, poiché si ritiene che l’astensione collettiva possa arrecare pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Con l’ordinanza di precettazione si può disporre il rinvio dell’astensione collettiva ad altra data ovvero l’esercizio del diritto di sciopero entro determinati limiti stabiliti con l’ordinanza stessa.
La legge n. 146/1990
La legge n. 146/90 reca una serie di norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali al fine di salvaguardare i diritti della persona costituzionalmente tutelati.
L’esercizio del diritto di sciopero, infatti, può entrare in conflitto con diritti primari, che vanno salvaguardati, pertanto, attraverso la predisposizione di norme, che assicurino l’effettività della tutela dei diritti stessi.
Secondo quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 146/1990, nell’ipotesi in cui sussista un pericolo fondato di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona, che potrebbe essere causato dall'interruzione del regolare funzionamento dei servizi pubblici, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato ovvero il Prefetto, di propria iniziativa, nei casi di necessità e urgenza, informando previamente la Commissione di garanzia, ovvero su segnalazione della stessa, invitano le parti a desistere dai comportamenti idonei a danneggiare i diritti delle persone ed esperiscono un tentativo di conciliazione, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona.
Chi può precettare in caso di sciopero?
In caso di sciopero, sono legittimati ad adottare ordinanza di precettazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, il Prefetto oppure un organo corrispondente, nel caso di regioni a statuto speciale.
Tali soggetti sono legittimati ad adottare l’ordinanza di precettazione di propria iniziativa, nei casi di necessità e urgenza, informando previamente la Commissione di garanzia, ovvero su segnalazione della stessa.
L’ordinanza di precettazione
L'ordinanza di precettazione può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, la riduzione della sua durata ovvero può prescrivere l'osservanza di misure idonee ad assicurare il funzionamento del servizio pubblico, onde salvaguardare i diritti della persona.
L'ordinanza deve essere adottata quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza.
Quali sanzioni sono previste se non si rispetta la precettazione
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di precettazione può comportare, per i singoli prestatori di lavoro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000.
Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di precettazione, sono invece puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza.
I preposti al settore, nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.