video suggerito
video suggerito
13 Settembre 2024
17:00

Cos’è la contraffazione, che tipologia di reato è e cosa rischia chi lo commette

Il reato di contraffazione, di cui agli artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater c.p., consiste nella riproduzione, alterazione o utilizzo illegale di quegli elementi unici e distintivi di un certo prodotto e coperti dalla proprietà intellettuale di altri.

Cos’è la contraffazione, che tipologia di reato è e cosa rischia chi lo commette
Dottoressa in Giurisprudenza
Cos'è la contraffazione, che tipologia di reato è e cosa rischia chi lo commette

Il reato di contraffazione, di cui agli artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater c.p., consiste nella riproduzione, alterazione o utilizzo illegale di quegli elementi unici e distintivi di un certo prodotto e coperti dalla proprietà intellettuale di altri.

La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000, sebbene questa possa variare a seconda dell’apporto e della condotta dell’autore.

L’ordinamento sanziona anche chi acquista merce “taroccata”, proprio con l’intento di sensibilizzare la percezione di un fenomeno che danneggia gravemente l’economia dei Paesi.

Cosa si intende per contraffazione e che reato è

La contraffazione è un reato economico che danneggia gravemente l’economia dei Paesi e contro cui l’attività di repressione condotta dall’Unione europea è particolarmente fitta, grazie anche all’attività delle autorità doganali.

Un marchio si ritiene contraffatto quando la sola raffigurazione dei segni distintivi sia idonea a ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori rispetto all'origine del bene di quel presumibilmente appartenente a quel dato marchio registrato.

In base all’art. 473 c.p., si parla di contraffazione ogni volta in cui

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”.

La contraffazione può essere compiuta da chiunque, ovvero da colui che, pur essendo a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) di prodotti industriali, oppure da chi fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Anche la sola riproduzione parziale del marchio oppure la sua alterazione grossolana sono idonee a integrare il reato di contraffazione.

Per questo motivo, è un reato di pericolo di natura istantanea.

La procedibilità è d'ufficio.

Dal momento che la contraffazione, l’alterazione o l’utilizzo di marchi e segni distintivi è un fenomeno globale, la repressione è una priorità per l’Unione europea che all’art. 2 del Regolamento (UE) n. 608:2013definisce i prodotti contraffatti come:

  • merci che ricorrono alla violazione di un marchio che, identico a quello registrato validamente, non può essere distinto negli aspetti essenziali da quello autentico;
  • merci che violano l’indicazione geografica e che indichino un nome o un termine protetto (IGP, DOP, DOC);
  • merci per le quali l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia riportino le caratteristiche essenziali riconducibili a un marchio validamente registrato.

Così come per le merci contraffatte, è possibile anche distinguere le merci usurpative, ovvero le copie fabbricate senza il consenso del titolare e tali da violare il diritto d’autore o il diritto connesso o del disegno o modello.

Cosa dice la legge sulla contraffazione: artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater c.p.

Nel nostro ordinamento giuridico, la contraffazione è regolata dagli artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater del codice penale.

L’art. 473 c.p., “Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”, intende punire chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L’art. 474 c.p., “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, introduce nel

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L’art. 517 ter c.p., “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”, salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L’art. 517 quater c.p., “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”, dispone che chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L’interesse tutelato

Il bene giuridico tutelato dall’ordinamento non è la libera determinazione degli acquirenti, quanto invece la fede pubblica.

Per fede pubblica deve intendersi l’affidamento in senso oggettivo nei marchi, nei segni distintivi (simbolici o reali) di pubblico riconoscimento di un prodotto.

Non rileva, tuttavia, ai fini dell’integrazione del reato, che il singolo cittadino sia stato effettivamente ingannato, bensì rileva solo l’idoneità dell’alterazione ad apparire falsamente.

Gli elementi costitutivi e la registrazione

Perché si configuri il reato di contraffazione, è necessario che sussista la presenza di alcuni elementi.

La condotta di alterazione o riproduzione, dal momento che la contraffazione implica la creazione di copie di un prodotto o di un marchio senza il consenso del titolare dei diritti.

Per esempio, la produzione di borse o abbigliamento che riportano il logo di una marca famosa, senza l'autorizzazione del proprietario del marchi.

Lo scopo di trarre profitto, inteso come il conseguimento di un vantaggio economico.

Il presupposto del reato è che sia avvenuta la registrazione del marchio copiato, alterato o contraffatto nelle forme stabilite dalla legge.

L’elemento soggettivo

L’elemento psicologico del reato di contraffazione di marchi di prodotti industriali, è costituito dalla coscienza e volontà della contraffazione, insita nel fatto stesso e a nulla rilevando l’opinione che l’agente abbia di non fare cosa illecita, poichè tale opinione equivale a ignoranza della legge penale, priva di efficacia scusante.

(Corte di Cassazione, 20 maggio 1954, Pascoli)

Il solo del delitto in esame richiede non solo la coscienza e la volontà della contraffazione o alterazione, ma anche la consapevolezza che il marchio o segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.
(Corte di Cassazione, sezione 5, 6 marzo 1980 – 5 maggio 1980, n. 5610)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 473 c.p., la nozione di “utilizzatore informato” che costituisce parametro di riferimento per la valutazione dell’offensività della condotta, corrisponde a una figura intermedia tra la persona competente in materia, esperta e provvista di conoscenze tecniche approfondite, e quella di consumatore medio, che non è in grado di effettuare un confronto tra i marchi in conflitto, identificandosi in un soggetto in possesso di una buona conoscenza, non necessariamente professionale, nel settore merceologico di riferimento, cui è richiesta diligenza ed attenzione nel verificare la corrispondenza di un determinato bene a quello brevettato.

(Corte di Cassazione, sezione 5, 7 febbraio 2020 – 11 giugno 2020, n. 17951)

Contraffazione e pena

Il reato di contraffazione rientra nei cosiddetti delitti contro la fede pubblica e rappresenta un reato economico.

Chi, pur essendo a conoscenza della proprietà intellettuale, altera o contraffà, rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro.

Così come, chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 3.500 a 35.000 euro.

La differenza tra contraffazione e falsificazione

La contraffazione riguarda la riproduzione illecita di beni materiali o marchi al fine di ingannare la percezione, facendo loro credere che il prodotto sia autentico quando in realtà non lo è.

La falsificazione, invece, si riferisce all'alterazione fraudolenta o alla creazione di documenti o titoli di credito falsi, con l'intento di farli apparire autentici. Questo reato si applica principalmente a documenti amministrativi, titoli di credito, moneta e atti pubblici o privati.

Cosa si intende per contraffazione di un documento?

La contraffazione di un documento consiste nella creazione ex novo di un documento che imiti, per forma e contenuto, un documento autentico, con l'intento di farlo apparire come originale o genuino. In questo caso, non si tratta di modificare un documento già esistente (come avviene nella falsificazione), ma di produrne uno completamente nuovo e falso che simuli l'autenticità di un documento ufficiale o rilevante, inserendo timbri, firme o loghi ufficiali.

Contraffazione e ricettazione: cosa si rischia a comprare merce contraffatta?

L’ordinamento sanziona anche chi acquista merce “taroccata”, vale a dire prodotti contraffatti.

L’acquirente potrebbe dover rispondere del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), nel caso in cui, per procurare a sè oppure ad altri un profitto, acquisti merce contraffatta con la consapevolezza che il prodotto sia provente di un reato.

Diversamente, qualora l’acquirente sorpreso abbia comprato un bene contraffato solo per farne un uso personale (per esempio, Caio comprare una borsa griffata esposta su di un telo per strada), commette un illecito amministrativo di cui alla L. 99/2009, rischiando la sanzione pecuniaria da 100 a 7.000 euro.

Qual è la pena per chi compra merce contraffatta senza saperlo?

Chi si trova ad acquistare della merce che, per condizioni, per il prezzo o per altre caratteristiche, dovrebbe indurre ad accertarne la provenienza, risponde di “Acquisto di cose di sospetta provenienza” (art. 712 c.p.).

Anche comprare della merce contraffatta senza capire l’alterazione, ma neppure accertarsi di quelle circostanze di chi vende o del bene che dovrebbero insospettire, rischia senza sapere di essere punito con l’arresto fino a 6 mesi oppure con l’ammenda non inferiore a 10 euro.

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views