Il Giurì d’onore è una Commissione di indagine, prevista dai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con il compito di verificare la fondatezza di accuse rivolte nei confronti di un membro del Parlamento.
Le conclusioni cui giunge la Commissione sono poi successivamente comunicate al Presidente dell’Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito.
Come si può notare, anche se i poteri della Commissione sono relativamente limitati, in quanto le conclusioni cui giunge sono comunicate al Presidente ma non hanno riscontro nell’immediato, si tratta di uno strumento volto a indagare circa le eventuali responsabilità di un deputato o di un senatore, cui possono sortire conseguenze, ad esempio, di tipo politico ma non solo.
Qualora, infatti, durante le indagini conoscitive effettuate, la Commissione venga a conoscenza di fatti che possano avere rilievo penale (ad esempio, se vi è stata diffamazione), deve comunicare tali fatti all’autorità giudiziaria.
Nei Regolamenti di Camera e Senato è semplicemente prevista l’istituzione della Commissione e sono indicati in maniera sommaria i suoi poteri e le conseguenze dell’indagine effettuata; non vi sono indicazioni precise, invece, circa il suo funzionamento.
Per questo motivo, le modalità di organizzazione e funzionamento del Gran Giurì possono essere individuate attraverso lo studio della prassi parlamentare.
Che cos'è
Il Giurì d’onore è una Commissione d’indagine che può essere istituita sia presso la Camera dei deputati che presso il Senato della Repubblica, con il fine di accertare la fondatezza di accuse mosse a un parlamentare durante una discussione.
Le norme in tema di Giurì d’onore sono contenute, in primo luogo, nel Capo XI “Dell’ordine delle sedute e della Polizia della Camera”, all’art. 58 del Regolamento della Camera dei deputati, ove viene stabilito che: “Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell’accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione”.
L’istituto in questione è regolamentato anche nel Capo XII, “Della discussione”, all’art. 88 del Regolamento del Senato della Repubblica, ove viene stabilito che: “Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell’accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all’Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione”.
Come si può notare, si tratta di una Commissione che opera a seguito di specifica richiesta formulata da un senatore o di un deputato, che può avvenire oralmente o per iscritto e che deve riguardare delle accuse circostanziate, non mere affermazioni dotate di contenuto vago.
In base a una prassi invalsa, il Presidente non potrebbe rifiutare la richiesta di istituzione della Commissione, a meno che non ritenga la richiesta infondata; in tal senso, si sono verificate, nelle passate legislature, ipotesi in cui la richiesta in questione è stata oggetto di rifiuto (in tale ipotesi, il rifiuto è insindacabile).
Strumenti di tutela dell’ordine delle sedute parlamentari
Come si può immaginare, il Giurì d’onore è istituto non utilizzato spesso nella prassi parlamentare, poiché vi sono normalmente altri strumenti, contemplati dai Regolamenti parlamentari, cui è possibile ricorrere onde censurare il comportamento di un deputato o di un senatore.
All’art. 59 del Regolamento della Camera dei deputati, ad esempio, è previsto che: “Se un deputato pronunzia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente”.
Qualora un deputato pronunci parole sconvenienti, dunque, può essere richiamato all’ordine e, come stabilito dal successivo art. 60, “Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l’esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti”.
Dello stesso tenore sono le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato agli artt. 66 e seguenti.
Si può dunque giungere ad allontanare un Parlamentare dall’aula chiedendo anche l’intervento dei Questori.
Se un deputato si comporta in modo violento o minaccioso, può inoltre essere interdetto dal partecipare ai lavori parlamentari per un periodo che va dai due ai quindici giorni di seduta.
Che potere ha
Il Giurì d’onore ha il potere di giudicare la fondatezza dell’accusa rivolta a un parlamentare.
Dopo aver deliberato in ordine alla questione, la Commissione ne rende conto all’Assemblea, che prende atto delle conclusioni dell’indagine, senza dibattito né votazione.
In sostanza, quindi, come si evince dal Regolamento della Camera dei deputati e dal Regolamento del Senato della Repubblica, il Giurì d’onore ha il potere di chiarire le responsabilità di un determinato parlamentare, ma non può dare seguito a quanto deliberato comminando, ad esempio, delle sanzioni.
Da chi è composto
In linea di massima si tende a riprodurre la composizione dei gruppi parlamentari.
Nella Commissione di indagine, dunque, sono sostanzialmente riprodotti, in maniera approssimativa, i numeri relative alle varie componenti presenti in Parlamento.
A capo della Commissione vi è un Presidente e al suo fianco vi è anche un vice.
Che documentazione raccoglie
I poteri istruttori della Commissione sono limitati: i componenti fondano il proprio convincimento essenzialmente avuto riguardo alla documentazione fornita dalle parti interessate.
La Commissione può chiedere ai Parlamentari coinvolti di riferire sulla questione, allo stesso modo può chiedere l’intervento di eventuali testimoni e può rivolgersi alle autorità per chiarimenti o per ottenere un certo tipo di documentazione.
Come risolve le controversie
La Commissione opera raccogliendo in primo luogo la documentazione relativa al caso posto alla sua attenzione (fase istruttoria) e successivamente decide in ordine alla questione (fase deliberativa).
Qualora, durante la controversia, la Commissione venga a conoscenza di fatti che abbiano rilievo penale, ne dà avviso all’autorità giudiziaria.
Al termine delle sue indagini, vi è la deliberazione che deve essere comunicata al Presidente dell’Assemblea.
A tale comunicazione non può far seguito alcun dibattito.