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19 Novembre 2023
17:00

Cosa succede se l’ex marito non paga il mantenimento?

Se l’ex non paga l’assegno di mantenimento può incorrere in conseguenze sia sul piano civile che penale. Vediamo quali sono.

Cosa succede se l’ex marito non paga il mantenimento?
Avvocato
mancato pagamento assegno di mantenimento

In caso di separazione e divorzio, uno dei coniugi può essere tenuto a corrispondere all’altro un assegno di mantenimento, qualora costui non abbia i mezzi adeguati per provvedere a sé stesso.

Va però premesso che vanno tenuti distinti assegno di mantenimento e assegno divorzile.

L’assegno di mantenimento, infatti, è versato da un coniuge a favore dell’altro dopo la separazione mentre l’assegno divorzile è versato dopo la pronuncia di divorzio.

Con l’assegno di mantenimento, deve essere garantito all’altro coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio, poiché è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, cosa che non accade in sede di quantificazione dell’assegno divorzile.

Inoltre, se sono presenti dei figli, l’assegno di mantenimento è indispensabile per soddisfare le esigenze di vita di questi ultimi e va commisurato a una serie di fattori, come il numero di figli, la capacità reddituale degli ex coniugi, il tempo trascorso con ciascuno dei genitori.

Se l’ex non paga l’assegno di mantenimento (o l’assegno divorzile) può incorrere in conseguenze sia sul piano civile che penale.

Come ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento

Si può fare in modo che l’ex coniuge paghi l’assegno di mantenimento, se inadempiente, utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Ai sensi dell’art. 156, VI comma, del Codice civile: “In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto”.

Se il coniuge è inadempiente, dunque, il giudice può disporre:

il sequestro di parte dei beni del coniuge;ordinare ai terzi che sono tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte delle stesse venga versata direttamente agli aventi diritto.

All’art. 473-bis.37 del Codice di procedura civile, viene peraltro specificato che il coniuge avente diritto, prima di tutto, può costituire in mora l’ex se questi si è reso inadempiente per almeno trenta giorni e può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi, i quali sono tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, chiedendo di versargli direttamente le somme dovute, e dandone comunicazione al debitore inadempiente.

Se nemmeno il terzo adempie, il coniuge può esercitare azione esecutiva diretta nei suoi confronti.

Conseguenze del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento

In caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, il coniuge inadempiente può subire conseguenze sia civili che penali.

In ambito civile, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente (art. 473-bis.39 c.p.c.):

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.

Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

In ambito penale, il coniuge inadempiente può incorrere nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570 del Codice penale.

I rimedi civili e penali

Nell’ipotesi in cui l’ex coniuge non versi l’assegno di mantenimento, l’ordinamento prevede rimedi civili e penali.

Vediamoli di seguito.

Rimedi civili

Se l’ex coniuge è inadempiente, il giudice può disporre:

  • il sequestro di parte dei suoi beni;
  • ordinare ai terzi che sono tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte delle stesse venga versata direttamente agli aventi diritto;
  • procedere con l’esecuzione forzata nei confronti dell’obbligato o del terzo per il recupero delle somme dovute.

Rimedi penali

Dal punto di vista penale, l’ex coniuge che non paga il mantenimento può incorrere nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, di cui all’art. 570-bis del Codice penale che prevede la pena della reclusione fino a un anno o la multa da euro 103 a euro 1.032.

La Corte di cassazione, con sentenza del 23 marzo 2021, n. 11195 ha stabilito che: “Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'articolo 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (cosi', tra le molte, Sez. 6, n. 53173 del 22/05/2018, R., Rv. 274613); e che la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore (in questo senso Sez. 6, n. 17766 del 27/02/2019, V., Rv. 275726)”.

Nel caso all’attenzione della Corte di cassazione, era stato dimostrato che l’ex coniuge non si era trovato nell'assoluta impossibilità di adempiere all’obbligo di versamento della somma mensile di mantenimento: era stato anzi provato che in quel periodo egli aveva acquistato un immobile, aveva avuto la disponibilità di una vettura di "fascia alta" e aveva svolto attività lavorativa come geometra.

Per la Corte non ha nessun rilievo il fatto che i tre figli fossero stati adeguatamente mantenuti dalla madre,  poiché “il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell'obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell'assegno su cui l'altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori”.

Qualora il genitore non paghi l’assegno di mantenimento, dunque, può commettere un reato, che non si configura solo se l'incapacità economica dell'obbligato deve intendersi come impossibilità assoluta di far fronte agli obblighi di mantenimento e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

Qualora tale impossibilità assoluta non venga in rilievo, il reato è integrato tenendo anche presente, come affermato dalla Cassazione, che la minore età del figlio, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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