La costituzione di parte civile è un istituto di diritto processuale che permette al danneggiato dal reato (che può corrispondere o meno con la vittima del reato) di incardinare nell’ambito del processo penale un’azione volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dalla commissione del reato da parte dell’autore del reato e del responsabile civile.
Ai sensi dell’art. 185 c.p. è infatti stabilito che: “Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Dalla commissione di un reato, infatti, discendono conseguenze non solo di tipo penale ma anche di tipo civile.
Il danneggiato è colui che subisce un danno derivante dalla commissione del reato, per questo motivo può corrispondere o meno con la persona offesa dal reato.
Sono utili alcuni esempi per chiarire il concetto appena espresso.
Tizio subisce un furto da Caio.
Tizio è persona offesa dal reato di furto e può anche costituirsi parte civile nel processo penale contro Caio.
Tizio subisce delle gravi lesioni, a seguito dell’aggressione di Caio e si costituisce parte civile nel processo penale contro Caio.
Si costituiscono parte civile anche i genitori che vivono con Tizio.
I genitori di Tizio non sono persone offese dal reato, ma hanno di certo subito danni economicamente valutabili a seguito dell’aggressione subita dal loro figlio.
La Cassazione è giunta a riconoscere la possibilità di costituirsi parte civile anche per coloro che non sono legati da vincoli familiari con la vittima del reato, né da rapporti di convivenza, ma che risultano danneggiati dal reato in quanto legati alla vittima da vincoli di tipo affettivo.
Per costituirsi parte civile è necessario essere assistiti da un avvocato e qualora non si abbiano le possibilità economiche, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Chi può costituirsi parte civile: l’art 74 c.p.p
Ai sensi dell’art. 74 c.p. è stabilito che: “L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile”.
La costituzione di parte civile può essere effettuata dunque:
- dal danneggiato dal reato (che può corrispondere o meno con la persona offesa dal reato);
- dai successori universali del danneggiato.
Secondo un’interpretazione estensiva della Cassazione, possono costituirsi parte civile anche soggetti non legati alla persona da un legame di tipo familiare ovvero da un legame di convivenza, ma che con il danneggiato abbiano comunque un rapporto di tipo affettivo.
Utili le coordinate tracciate dalla Corte di cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 9 marzo 2017, n. 11428.
Ha chiarito la Corte: “Ed invero, l'art. 74 c.p.p., stabilisce che l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cuiall'art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale nei confronti dell'imputato e del responsabile civile dal soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero dai suoi successori universali.
Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, tale norma distingue il diritto al risarcimento "iure proprio", che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento "iure successionis", che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento.
Ne discende che i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire "iure successionis", non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire "iure proprio" per il ristoro dei danni patrimoniali e, soprattutto, non patrimoniali sofferti, (così Sez. 4 n. 38809 del 19/4/2005; Giuliano ed altri, Rv. 232413 in una fattispecie, relativa a un procedimento penale per omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale, la Cassazione ha ritenuto che legittimamente era stata ammessa la costituzione di parte civile delle nonne della vittima, poiché, queste, in applicazionedell'art. 569 c.c., non potevano annoverarsi tra gli eredi giacché la vittima aveva lasciato i genitori e la sorella, con la conseguenza che la successione legittima di tutti costoro escludeva la successione legittima degli ascendenti -, pur tuttavia le medesime potevano ben costituirsi "iure proprio", per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto; conf. Sez. 1, n. 25323 del 29/4/2003, non massimata sul punto; Sez. 2 n. 14251 dell'11/4/2011, Corona ed altri, Rv. 250237, con cui si è riaffermato anche il principio secondo il quale i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorchè colposa, del congiunto).
Costituisce, dunque, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio in base al quale ai prossimi congiunti della persona che ha subito lesioni, a causa del fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato, in relazione ad una particolare situazione affettiva intercorrente con la vittima. In tal caso, il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile (vedasi in tal senso le Sezioni Unite Civili di questa Corte n. 9556/2002)”.
E’ stata invece negata la possibilità di costituzione di parte civile nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente da Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 12 luglio 2023, n. 30175.
Ha infatti chiarito la Cassazione che l'istituto non è previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma “corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore”.
Quando conviene costituirsi parte civile (e quando non conviene)
Conviene costituirsi parte civile quando si è danneggiati da un reato.
In quel caso, invece di promuovere un’azione civile, conviene eventualmente costituirsi parte civile in un processo penale già avviato.
Non conviene certamente costituirsi parte civile quando il danno ha un’entità così lieve da essere trascurabile.
Atto di costituzione della parte civile: l’art 78 c.p.p.
Il contenuto dell’atto di costituzione di parte civile è descritto dall’art. 78 c.p.p.
La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
“a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;
e) la sottoscrizione del difensore”.
Qual è il termine per la costituzione?
La costituzione di parte civile deve avvenire entro precisi termini, a pena di decadenza.
Secondo quanto disposto dall’art. 79 c.p.p., infatti, la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.
Quando avviene l’esclusione della parte civile?
L’esclusione della parte civile, ai sensi dell’art. 80 c.p.p., può avvenire quando il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile ne facciano richiesta motivata.
Inoltre può essere disposta l’esclusione di parte civile d’ufficio.
Viene infatti stabilito dall’art. 81 c.p.p. che, fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
Quando si intende revocata la costituzione della parte civile?
La revoca della costituzione di parte civile è disciplinata dall’art. 82 c.p.p. ove è stabilito che tale revoca può avvenire in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale.
La costituzione di parte civile, inoltre, si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
Chi dovrà pagare le spese sostenute dalla parte civile?
Secondo quanto stabilito dall’art. 541 del Codice di procedura penale, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
Le spese sostenute dalla parte civile, dunque, le pagano in solido l’imputato e il responsabile civile.
L’imputato è colui che ha commesso il reato, mentre il responsabile civile è colui che risponde dei danni derivanti dalla commissione del reato pur non avendolo commesso: un esempio è fornito dal genitore, che può essere chiamato a rispondere del danno derivante da reato compiuto dal figlio minore.