La Corte di cassazione, sez. I, con sentenza del 16 ottobre 2023, n. 28727, si è espressa in tema di domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo che è possibile presentare congiuntamente domanda di separazione e divorzio.
I fatti
Due coniugi presentavano ricorso congiunto dinanzi al Tribunale di Treviso, e chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione insieme alle consequenziali disposizioni relative all’affido e alla collocazione della loro figlia minorenne e al contributo economico del genitore non collocatario in favore di quest’ultima e del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.
Con lo stesso ricorso i coniugi chiedevano al Tribunale che venisse pronunciato contestualmente il divorzio, una volta decorso il tempo previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Il Tribunale di Treviso ha dunque effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione della questione di rito relativa all’ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e di divorzio.
La sentenza della Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha fatto presente che grazie alla Riforma Cartabia si è reso possibile il rinvio pregiudiziale diretto alla Corte di cassazione.
Infatti, ha ricordato la Corte: “non essendo presente nell’ordinamento italiano alcun istituto volto a fornire una visione globale del contenzioso emergente nei tribunali e nelle corti d’appello, anticipando il possibile contenzioso futuro dinanzi al giudice di legittimità, tenendo conto dell’eventuale carattere seriale delle controversie, per poterne assicurare una trattazione congiunta, al fine di colmare questa lacuna, il legislatore italiano ha sentito la necessità di un maggiore raccordo tra questa Corte e i giudici di merito”.
La questione centrale posta all’attenzione della Corte riguardava, invece, il disposto dell’art. 473 bis. 49 c.p.c. che ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 142 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente domanda di separazione e divorzio, pur se la seconda resta procedibile decorso il termine previsto dalla legge (6 mesi o 12 mesi in ragione della procedura consensuale o contenziosa).
La Cassazione ha ricordato che nell’ordinanza viene evidenziata dal Tribunale la sussistenza di gravi difficoltà interpretative e di posizioni nettamente contrastanti: un orientamento è infatti favorevole al cumulo, l’altro contrario poiché tale facoltà sembrerebbe essere riservata dalla legge alle sole ipotesi di procedimento contenzioso.
Quest’ultimo orientamento, in particolare, si fonda sull’assunto che l’art. 473-bis. 51 c.p.c. non prevede espressamente la possibilità di realizzare il cumulo oggettivo di domande congiunte a differenza di quanto previsto per le domande contenziose dall’art. 473-bis. 49 c.p.c.
Viene dunque affermato che: “ubi lex non dixit, non voluit”.
La Cassazione ha risolto la questione fondando il proprio decisum sulla ratio della Riforma Cartabia che, in primo luogo, mira a realizzare un “risparmio delle energie processuali”.
La Cassazione, inoltre, ha fondato il proprio convincimento sulla valutazione del contesto ordinamentale entro cui la Riforma si è inserita.
Per la Cassazione, in sostanza, “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio”.
Il testo integrale della sentenza può essere consultato qui: Corte di Cassazione_Sezione 1_Civile_Sentenza_16 ottobre 2023_ n. 28727.