Con la sentenza dell’8 novembre 2023, n. 31038, la Corte di cassazione ha espresso importanti principi in ordine allo dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.
Vediamo in dettaglio cosa ha stabilito la Cassazione.
Il fatto
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due sorelle minori, con collocazione della prima in casa-famiglia e con collocazione in affido familiare della seconda.
La Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame, aveva parzialmente riformato la prima decisione, revocando la dichiarazione di adottabilità di una delle sorelle, confermando la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale della madre e il collocamento della figlia in casa-famiglia; aveva, invece, rigettato tutte le domande relative all’altra minore.
Veniva proposto ricorso in Cassazione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione dell’8 novembre 2023, n. 31038
Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione ha stabilito principi fondamentali in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.
La Corte ha in primo luogo ricordato il principio espresso dalla Sezioni Unite: "La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, articolo 8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto" (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).
Ha infatti specificato la Corte che “l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale”, deve essere compiuto "tenendo conto che il legislatore, alla L. n. 184 del 1983, articolo 1 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticita' dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacita' di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento" (Cass. n. 24717/2021).
La Corte ha poi elencato una serie di passaggi che il giudice di merito deve compiere nel dichiarare lo stato di adottabilità del minore:
a) “verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale”;
b) “estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria)”;
c) “ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass. n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al raffronto tra il modello culturale italiano e quello filippino)”.
La situazione di abbandono è configurabile "…non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, cosi' da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un piu' grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita' affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine" (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).
Prima di dichiarare lo stato di adottabilità, dunque, il giudice del merito deve “verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono” (Cass. n. 6137/2015).
La Cassazione ha specificato che risulta del tutto erroneo il riferimento alle “carenze cognitive e culturali del genitore come base per ritenerlo inidoneo come genitore”.
In relazione, poi, al possibile apporto delle figure vicarie interfamiliari, secondo la Corte: "Lo stato di abbandono dei minori non puo' essere escluso in conseguenza della disponibilita' a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialita' di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità" (Cass. n. 9021/2018).
La Corte di merito aveva confermato il giudizio di inadeguatezza di entrambi i genitori, “sulla trascuratezza genitoriale, sulla fragilità e immaturità psicologica della madre che non le aveva consentito di proporsi come adeguata figura genitoriale, sulla posizione di autoesclusione del padre – che nel presente giudizio e' rimasto intimato – e sull'inesistenza di una rete familiare che potesse fornire un idoneo supporto, tale da sostituirsi alle gravi carenze genitoriali, unita alla indifferibile necessita' delle minori di poter accedere ad un idoneo percorso evolutivo psichico e fisico”.
Dalle relazioni redatte dai Servizi sociali risultò “che le minori in famiglia erano prive di supporto materiale ed affettivo ed vivevano in condizioni di degrado, chi genitori mostravano gravi carenze culturali ed educative e non avevano consapevolezza del loro comportamento abbandonico, che non vi era stato alcun recupero delle capacità genitoriali e che non vi erano parenti disponibili all'affido delle minori, da tempo istituzionalizzate, che necessitavano del sostegno affettivo di una famiglia (fol.6 della sent. imp.). Quindi, il Tribunale ritenne che le condizioni carenziali dei genitori non apparissero suscettibili di cambiamento con un normale percorso di sostegno alla genitorialità e dichiarò lo stato di adottabilità di entrambe le figlie”.
Tuttavia, per la Corte, “poiché la dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilita' della capacita' genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, articolo 8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto (Cass. Sez. U. n. 35110/2021), la Corte di merito avrebbe dovuto, avendo come punto di riferimento il superiore interesse della minore, esporre con maggiore puntualità le circostanze di fatto assunte a metro dell'inadeguatezza genitoriale e della impossibilità di utile recupero delle stesse, così come illustrare se e che tipo di misure di sostegno erano state concretamente ed effettivamente messe in campo al fine di sostenere la famiglia di origine ed in che misura non erano state seguite, opportunamente utilizzando tali circostanze, unitamente agli esiti della CTU, per svolgere il doveroso giudizio prognostico”.
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato non adottabile una delle due sorelle per il raggiungimento della maggiore età e ha accolto il ricorso per la posizione della minore, in relazione alla quale ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Il testo integrale della sentenza
Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza dell’8 novembre 2023, n. 31038
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. RUSSO Rita E. A. – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4746/2023 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in qualita' di tutore di (OMISSIS) e di (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), ((OMISSIS)), come da procura speciale in atti;
– controricorrente –
nonche' contro
(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 6/2023 depositata il 17/01/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
CHE:
1.- Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2022, dichiaro' lo stato di adottabilita' delle due sorelle minori (OMISSIS), nata a (OMISSIS), figlia dell'unica genitrice (OMISSIS), e di (OMISSIS), nata in (OMISSIS), figlia di (OMISSIS) e (OMISSIS), con collocazione della prima in casa-famiglia e con collocazione in affido familiare della seconda.
La Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), ha parzialmente riformato la prima decisione. Segnatamente, ha revocato la dichiarazione di adottabilita' di (OMISSIS), confermando la declaratoria di decadenza della responsabilita' genitoriale della madre ed il collocamento della figlia in casa-famiglia; ha, invece, rigettato tutte le domande relative alla minore (OMISSIS).
(OMISSIS) ha proposto ricorso con quattro mezzi corroborati da memoria per la cassazione della sentenza depositata il 17 gennaio 2023. Si e' costituita con controricorso l'avvocato (OMISSIS), in qualita' di tutore delle due minori. (OMISSIS) e' rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
2.- Preliminarmente va rilevato che (OMISSIS), nata a (OMISSIS), e' divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Ne consegue che va ribadita la dichiarazione di non adottabilita' di (OMISSIS) per la differente motivazione che e' venuto meno il requisito dell'eta' richiesto L. n. 184 del 1983, ex articolo 8 circostanza che comporta la caducazione dei connessi provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio.
3.- Sempre preliminarmente, sulla scorta della eccezione sollevata dalla ricorrente in memoria e non contestata, va rilevato che il decreto di nomina a tutore, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in data (OMISSIS), aveva conferito tale incarico all'avvocato (OMISSIS) in relazione ad (OMISSIS) e che nella documentazione versata in atti a corredo del controricorso non si rinviene analogo provvedimento per la minore (OMISSIS). Ne consegue che va rilevato il difetto di legittimazione processuale dell'avvocato a proporre il controricorso nell'interesse di (OMISSIS), con conseguente inammissibilita' del controricorso in parte qua.
4.1.- Si deve passare all'esame del ricorso, che e' articolato in quattro motivi, per quanto ancora di interesse in relazione alla posizione di (OMISSIS):
– il primo motivo denuncia la violazione del 112 c.p.c. e l'omessa o insufficiente motivazione circa i presupposti per la dichiarazione di adottabilita';
– il secondo motivo denuncia nullita' della sentenza per violazione 112 c.p.c. ed omessa convocazione ed ascolto dei parenti, pure richiesto (fratello e sorella della ricorrente);
– il terzo motivo denuncia sempre la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 8, 10, 15 e 44, comma 1, lettera D e omessa insufficiente motivazione per mancata considerazione della possibilita' di procedere a adozione mite;
– il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e ripropone le questioni gia' precedentemente introdotte, lamentando che la Corte territoriale non abbia deciso su tutta la domanda.
4.2.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
5.1.- E' opportuno rammentare che "La dichiarazione di adottabilita' di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilita' della capacita' genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, articolo 8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacita' genitoriale non basati su precisi elementi di fatto." (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).
Invero, l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilita' della capacita' genitoriale, deve compiersi "tenendo conto che il legislatore, alla L. n. 184 del 1983, articolo 1 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identita'. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticita' dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacita' di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento." (Cass. n. 24717/2021).
Come e' stato gia' in passato esplicitato, il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilita' di un minore, deve: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilita' di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza pero' che l'attivita' lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilita' di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un'adeguata valutazione della capacita' genitoriale (cfr. Cass. n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al raffronto tra il modello culturale italiano e quello filippino).
Va, altresi', rammentato che la situazione di abbandono e' configurabile "…non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, cosi' da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un piu' grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita' affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine" (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).
Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficolta' o disagio familiare e se cio' incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilita', prevedere il recupero delle capacita' genitoriali entro tempi compatibili con la necessita' del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, e' legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015).
Erroneo risulta, dunque, il riferimento alle carenze cognitive e culturali del genitore come base per ritenerlo inidoneo come genitore: tali fattori non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della capacita' genitoriale e dell'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale della minore, perche' cio' da' ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione dei minori, finisce con il ledere la dignita' della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato (Cass. n. 42142/2021).
Infine, quanto al possibile apporto delle figure vicarie interfamiliari, va considerato che "Lo stato di abbandono dei minori non puo' essere escluso in conseguenza della disponibilita' a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialita' di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalita'." (Cass. n. 9021/2018).
A cio' va aggiunto che, ove si ravvisi l'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacita' genitoriali, e' il modello di adozione in casi particolari di cui alla L. n. 184 del 1983, articolo 44, lettera d), che puo', ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. "adozione mite", idonea a non recidere del tutto nell'interesse del minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (Cass. n. 3643/2020; Cass. 1476/2021; in termini, Cass. n. 20240/2021; Cass. 7391/2016).
5.2.- Nel caso in esame, la decisione non risulta essere stata emessa in conformita' con i principi enunciati e con le norme che disciplinano la dichiarazione di adottabilita' e va cassata.
5.3.- Invero, la Corte di merito ha confermato il giudizio di inadeguatezza di entrambi i genitori, fondato, in primo grado, sulla trascuratezza genitoriale, sulla fragilita' ed immaturita' psicologica della madre che non le aveva consentito di proporsi come adeguata figura genitoriale, sulla posizione di autoesclusione del padre – che nel presente giudizio e' rimasto intimato – e sull'inesistenza di una rete familiare che potesse fornire un idoneo supporto, tale da sostituirsi alle gravi carenze genitoriali, unita alla indifferibile necessita' delle minori di poter accedere ad un idoneo percorso evolutivo psichico e fisico.
Segnatamente – come si evince dalla narrativa della sentenza impugnata -, con riferimento alla piccola (OMISSIS), il Tribunale per i minorenni dispose la sospensione della responsabilita' genitoriale della madre con decreto del (OMISSIS) ed il collocamento della minore presso una struttura, come gia' era avvenuto per la figlia (OMISSIS) – peraltro, per quest'ultima, su richiesta della stessa madre in ragione di comportamenti oppositivi e ribelli dell'adolescente – perche' le modalita' relazionali con la bambina piu' piccola "apparivano superficiali e prive di tonalita' affettiva ed accudente" (fol.5); la madre svolse resistenza all'esecuzione del provvedimento e gli operatori riscontrarono condizioni igieniche della casa inadeguate. Successivamente, con decreto del (OMISSIS), venne disposta la sospensione della responsabilita' genitoriale anche del padre (OMISSIS) ed il collocamento della minore in casa-famiglia, stante l'esistenza di motivi di opportunita' e di urgenza in attesa di una verifica approfondita dele capacita' genitoriali. Nelle more il padre non si rese disponibile a seguire alcun percorso.
Dalle relazioni iniziali redatte dai Servizi sociali risulto' che le minori in famiglia erano prive di supporto materiale ed affettivo ed vivevano in condizioni di degrado, chi genitori mostravano gravi carenze culturali ed educative e non avevano consapevolezza del loro comportamento abbandonico, che non vi era stato alcun recupero delle capacita' genitoriali e che non vi erano parenti disponibili all'affido delle minori, da tempo istituzionalizzate, che necessitavano del sostegno affettivo di una famiglia (fol.6 della sent. imp.). Quindi, il Tribunale ritenne che le condizioni carenziali dei genitori non apparissero suscettibili di cambiamento con un normale percorso di sostegno alla genitorialita' e dichiaro' lo stato di adottabilita' di entrambe le figlie.
A seguito del proposto appello, la Corte territoriale ritenne necessario disporre una CTU per valutare le capacita' genitoriali e la Consulente, con giudizio prognostico, escluse che la madre potesse assolvere con modalita' funzionali alla crescita le necessita' psico/affettive e materiali di accudimento, e cio' pur dando atto che (OMISSIS) era una bambina loquace e sociale, di buone capacita' interattive, che si era espressa positivamente sulla sorella maggiore (OMISSIS) alla quale era molto legata affettivamente. Nulla, per vero, nella sentenza e' detto circa il rapporto eventualmente riscontrato tra (OMISSIS) e la madre e la qualita' dello stesso, la possibilita' di sostenerlo e di accompagnarlo, mentre e' riportato quanto riferito dal CTU in merito agli incontri avvenuti tra la piccola ed una coppia affidataria con cui aveva mostrato di trovarsi bene e che si era mostrata premurosa, offrendole occasioni di svago e regali ed al conclusivo suggerimento di affidare (OMISSIS) ad un nucleo familiare esterno, aspirante all'adozione, che potesse prendersi cura delle sue necessita' evolutive.
Sulla scorta della CTU, la Corte di appello ha ravvisato l'inidoneita' di entrambi i genitori gia' accertata in primo grado e l'impossibilita' di un recupero in tempi ragionevoli confacenti alla situazione ed ha confermato la dichiarazione di adottabilita' per (OMISSIS).
Segnatamente, la Corte di merito ha affermato che "i generici rilievi di cui all'appello, non supportati da alcun elemento nuovo, non sono sufficienti a superare le gravi carenze genitoriali degli appellanti quali emerse nel corso degli anni di osservazioni e presa in carico del nucleo familiare che ha condotto alla dichiarazione di abbandono della minore (OMISSIS). A fronte delle emergenze istruttorie e dei risultati dell'accertamento peritale espletato non sono sicuramente la condizione lavorativa migliorata, o l'attuale stabilita' abitativa della madre elementi tali da consentire, allo stato, di superare le gravi carenze della genitorialita' materna, giacche' lo slancio di affetto verso le figlie, pur esistente, non e' da solo sufficiente ad esprimere il complesso contenuto della genitorialita', soprattutto nella fattispecie in cui l'incapacita' di consapevolezza delle proprie criticita' cognitive, emotive, educative, comportamentali ovvero di apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti gravissimi sulle minori, che il prolungato sostegno di figure istituzionali, ha potuto attenuare con lenta progressivita'. Nel caso in esame, l'assenza di consapevolezza dei bisogni di entrambe le figlie, del resto, si e' manifestata in tutte le aree di accudimento, materiale e psicologico, sicche' il legame affettivo, che pure sussiste, e' del tutto insufficiente a supportare le minori nella crescita, perche' privo di capacita' di trasferire sui medesimi contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi di cui gli stessi appellanti non hanno conoscenza, ne' consapevolezza. Del resto, il CTU, all'esito degli accertamenti effettuati formula le seguenti conclusioni diagnostiche: "non si ritiene che, allo stato, sia possibile una evoluzione positiva delle capacita' di accudimento, in relazione alle concrete esigenze educative delle minori, almeno per quanto riguarda la sig.ra (OMISSIS). Cio' anche tenendo presente che la periziata non si e' mai sottoposta, finora, ad un effettivo percorso di sostegno e potenziamento delle competenze genitoriali, verso il quale nutre sentimenti di diffidenza, sfiducia e resistenza, esito della difficolta' a rivedere, in maniera critica e consapevole, le sue responsabilita' nell'attuale vicenda familiare". Dall'accertamento peritale espletato e' emerso che i genitori non solo non sono stati in grado di percepire i bisogni sempre piu' crescenti della minore nello sviluppo ne' di porsi come idonea figura di riferimento ma costituiscono essi stessi, con la loro condotta conseguente alle rispettive criticita', in nulla mutate poiche' mai percepite quali causa delle difficolta' manifestate nella minore fonte di grave pregiudizio per l'evoluzione psichica della medesima." (fol.10/11 della sent. imp.).
5.4.- Orbene, poiche' la dichiarazione di adottabilita' di un minore, costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilita' della capacita' genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, articolo 8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacita' genitoriale non basati su precisi elementi di fatto (Cass. Sez. U. n. 35110/2021), la Corte di merito avrebbe dovuto, avendo come punto di riferimento il superiore interesse della minore, esporre con maggiore puntualita' le circostanze di fatto assunte a metro dell'inadeguatezza genitoriale e della impossibilita' di utile recupero delle stesse, cosi' come illustrare se e che tipo di misure di sostegno erano state concretamene ed effettivamente messe in campo al fine di sostenere la famiglia di origine ed in che misura non erano state seguite, opportunamente utilizzando tali circostanze, unitamente agli esiti della CTU, per svolgere il doveroso giudizio prognostico.
5.5.- Inoltre, non risulta calibrata sulle disposizioni normative in materia di abbandono e sui principi gia' enunciati, e a tanto la Corte di merito dovra' provvedere in sede di rinvio, l'affermazione secondo la quale "A fronte delle emergenze istruttorie e dei risultati dell'accertamento peritale espletato non sono sicuramente la condizione lavorativa migliorata, o l'attuale stabilita' abitativa della madre elementi tali da consentire, allo stato, di superare le gravi carenze della genitorialita' materna, giacche' lo slancio di affetto verso le figlie, pur esistente, non e' da solo sufficiente ad esprimere il complesso contenuto della genitorialita', soprattutto nella fattispecie in cui l'incapacita' di consapevolezza delle proprie criticita' cognitive, emotive, educative, comportamentali ovvero di apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti gravissimi sulle minori, che il prolungato sostegno di figure istituzionali, ha potuto attenuare con lenta progressivita'". Posto che la valutazione di inidoneita' genitoriale e' stata focalizzata inizialmente sulle condizioni di degrado abitativo e poi prevalentemente sulle carenze accuditive e sull'assenza di consapevolezza delle esigenze delle minori – alla stregua di quanto riportato in sentenza -, e' evidente che la valutazione di "incapacita' di consapevolezza delle proprie criticita' cognitive, etc." risulta svolta in maniera ellittica e non comprensibile in quanto, contestualmente, si da' conto sia di un concreto, effettivo e progressivo impegno della madre a risolvere le problematiche lavorative, propedeutiche ad assicurare il sostegno economico della famiglia, e quelle abitative, funzionali al superamento della situazione di degrado, sia della relazione affettiva esistente con le figlie; inoltre, risulta resa in forma assertiva l'affermazione che l'incapacita' di consapevolezza "ha prodotto effetti gravissimi sulle minori", poiche' nel corpo della sentenza nulla e' concretamente specificato in ordine a cio', mentre, di contro, la minore (OMISSIS), viene descritta come una bambina loquace e sociale, di buone capacita' interattive ed affezionata alla sorella (OMISSIS), nonostante non abbiano da tempo convissuto, pur dovendosi riscontrare una lacuna, gia' segnalata, circa la consistenza e l'atteggiarsi del rapporto madre-figlia che e' stato affrontato in sentenza.
5.5.- Va aggiunto che, come rilevato dalla ricorrente, nulla e' stato disposto per verificare la possibilita' di un supporto nell'ambito parentale; anzi, e' stato affermato che non vi era una rete familiare, senza che risulti essere stata presa in esame la richiesta di ascolto dei germani della madre, da questa formulata, o che siano state illustrare le ragioni che omissione abbiano motivato.
5.6.- Infine, sotto nessun profilo e' stata considerata la possibilita' di accedere alla cd. adozione mite, nonostante vi sia stata un'espressa richiesta.
6.- In conclusione, decidendo sul ricorso, (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)) va dichiarata non adottabile per il raggiungimento della maggiore eta' e la sentenza va cassata senza rinvio per riguarda detta posizione, con caducazione dei connessi provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio.
Va, invece, accolto il ricorso per la posizione della minore (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)), in relazione alla quale la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per l'applicazione degli anzidetti principi e per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente.
Il procedimento risulta esente dagli atti.
P.Q.M.
– Decidendo sul ricorso, dichiara non adottabile (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)) per il raggiungimento della maggiore eta' e cassa la sentenza senza rinvio avuto riguardo a detta posizione, con caducazione dei connessi provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio;
– Accoglie il ricorso per la posizione della minore (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)), in relazione alla quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese;
– Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, siano omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.