I contributi previdenziali obbligatoriamente versati dal contribuente sono deducibili dal reddito, lo prevede il TUIR.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplina tutti gli oneri sostenuti dal contribuente che rientrano tra gli oneri deducibili.
Si tratta di oneri per i quali c’è la deduzione dal reddito complessivo, cioè alcune spese sostenute dai contribuenti riducono l’ammontare del reddito complessivo sul quale si calcolano le imposte sul reddito da pagare ogni anno, come l'Irpef.
Gli oneri deducibili sono espressamente previsti dal TUIR all’art. 10 e riguardano l’abitazione principale, gli oneri fondiari, le spese mediche e di assistenza a disabili, gli assegni periodici e alimentari ed, infine, i contributi previdenziali. Tra questi ultimi, abbiamo i contributi previdenziali versati per forme di previdenza complementare e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Approfondiamo questi ultimi.
Perché i contributi sono deducibili
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali che sono versati per disposizioni di legge, quindi quelli obbligatori.
E la deducibilità spetta al soggetto che li versa senza limiti di importo ed anche quando versa i contributi per un familiare fiscalmente a carico.
L'articolo 10 del TUIR stabilisce che "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti".
I contributi dei lavoratori dipendenti sono deducibili dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del TUIR: "Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)".
Contributi previdenziali regime forfettario
Il comma 77 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Bilancio 2025), in materia di regime forfettario, stabilisce che "Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
Elenco contributi previdenziali deducibili
Sono deducibili dal reddito complessivo i seguenti contributi assistenziali e previdenziali obbligatori:
- I contributi versati alla rispettive casse di appartenenza dei professionisti;
- I premi Inail;
- I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata dal Servizio sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- I contributi agricoli unificati versati all’Inps per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
- I contributi versati per la c.d. assicurazione casalinghe per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici;
- I contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza per il riscatto degli anni di laurea.
- I contributi per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi;
- I contributi versati per la prosecuzione volontaria.
Pertanto, gli iscritti agli albi professionali (Avvocati, Ingegneri, Notai, Architetti, Geometri, Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.), possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alla propria cassa di appartenenza.
Premi INAIL e infortuni domestici
Sono deducibili le somme versate a titolo di premio all’INAIL, vista la loro natura di contributo assistenziale volto a garantire il lavoratore parasubordinato nell’ipotesi di infortunio o malattia.
Analogamente, sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate all’INAIL relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici.
Ricongiunzione, prosecuzione volontaria e riscatto anni di laurea
In tutti e tre i casi c’è la deducibilità dei contributi versati.
La risoluzione 298/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che qualunque sia la causa che origina il versamento, rientrano tra gli oneri deducibili. Sono deducibili anche i contributi versati ai fini della fruizione della pensione di reversibilità, per il riscatto di laurea del coniuge deceduto.
Fondo casalinghe
Sono deducibili dal reddito i contributi al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori derivanti da responsabilità familiari (le casalinghe), senza vincolo di subordinazione e senza retribuzione.
Si tratta dei contributi versati volontariamente secondo le fasce di contribuzione stabilite dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con un decreto.
Si tratta delle casalinghe che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta e che quindi sono iscritti al fondo su base volontaria.
Pagamento contributi previdenziali
Contributi pagati online con carta di credito.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 2007 precisa che ai fini del periodo di imposta di deduzione, è rilevante il momento del pagamento on-line e non quello del successivo addebito in conto del saldo della carta di credito.