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22 Dicembre 2023
11:00

Contratto Farmacie private: livelli e mansioni, come orientarsi

Il personale delle farmacie private è classificato in 7 livelli di inquadramento che vanno dall’area quadri (Q1, Q2 e Q3) al 6° livello. Per ogni livello sono previsti compiti e responsabilità specifiche nonché una diversa retribuzione che viene indicata nelle apposite tabelle retributive. Vediamo la classificazione del personale, i livelli di inquadramento, la declaratoria e le mansioni del CCNL farmacie private (contratto farmacisti).

Contratto Farmacie private: livelli e mansioni, come orientarsi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Contratto Farmacie private livelli e mansioni, come orientarsi

Il CCNL farmacie private, ossia il contratto collettivo nazionale che regola i rapporti di lavoro per i farmacisti assunti nel settore, prevede una classificazione del personale articolata su 7 livelli: dal livello Quadri (Q1, Q2 e Q3) al 6° livello, passando per il 1° livello super. Come tutti i contratti collettivi, vi è la descrizione della mansione nella declaratoria.

I farmacisti collaboratori, così come i lavoratori del settore delle farmacie in generale, si interrogano sul loro livello di inquadramento, sulla correttezza ai fini di eventuali differenze retributive, ma soprattutto sulla descrizione delle mansioni in base al livello perché ai diversi livelli corrispondono diverse retribuzioni sulla base delle tabelle retributive del CCNL Farmacie.

Vediamo nello specifico come viene classificato il personale nel CCNL farmacie private, ossia i vari livelli del contratto dei farmacisti.

CCNL Farmacie private: retribuzione e livello di inquadramento

Per quanto riguarda le retribuzioni spettanti ai dipendenti delle farmacie private, queste sono indicate nelle tabelle retributive incluse nel CCNL farmacie private. Tuttavia le tabelle retributive si differenziano, per quanto riguarda le farmacie private, tra quelle urbane e quelle rurali, con una retribuzione maggiore per le farmacie urbane.

La retribuzione nel contratto collettivo delle farmacie private comprende la paga base, che viene rivalutata con il rinnovo del CCNL, l'indennità di contingenza, l'EDR e l'eventuale indennità speciale per i Quadri. Con gli scatti di anzianità, e gli eventuali assegni ad personam o superminimo assorbibile o non assorbibile, queste voci retributive formano la retribuzione fissa e continuativa spettante secondo il contratto dei farmacisti.

Gli stipendi dei lavoratori con contratto Farmacie private, come per gli altri contratti collettivi, si differenziano sia in base al livello di inquadramento che l'appartenenza ad una farmacia urbana o farmacia rurale.

Prima di affrontare i livelli di inquadramento previsti dall'articolo 4 del contratto farmacie private, la declaratoria con la descrizione delle mansioni, è bene quindi consultare le tabelle retributive del CCNL Farmacie private.

C'è da dire che l'articolo 3 del contratto farmacisti premette che "La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di farmacie private è strutturata su 7 livelli. La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia".

Ecco tutti i livelli del contratto farmacisti.

Area quadri – CCNL farmacie private

Il CCNL farmacie private, all’articolo 4 relativo alla classificazione del personale, prevede la figura dei Quadri come livello massimo.

Nello specifico, il contratto collettivo nazionale, in relazione a questa figura, stabilisce che: “A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1º e 2º comma dell'art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di farmacia (1º livello super), ed al farmacista collaboratore (1º livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica”.

Quindi il contratto collettivo indica specificamente quando si ha diritto al riconoscimento della qualifica di Quadro nel contratto farmacisti. Essa viene acquisita dal Direttore di farmacia assunto al primo livello super e al farmacista collaboratore assunto al primo livello con un’anzianità di servizio nella qualifica di almeno 24 mesi.

Ma come si calcolano i 24 mesi di servizio. L’art. 4 del CCNL farmacie private stabilisce che “Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque documentabile dal farmacista collaboratore”.

Quindi i 24 mesi di servizio del farmacista collaboratore per il passaggio al livello quadri, possono essere calcolati tenendo conto anche del servizio prestato nelle altre farmacie, l’importante è che la qualifica sia la stessa. I mesi di servizio devono poter essere attestati a livello documentale. Può essere utile in tal senso sia il contratto di lavoro che le buste paga indicanti il primo livello applicato al rapporto di lavoro.

L'accordo di rinnovo del 7 settembre 2021 ha introdotto all'articolo 3 ha introdotto una classificazione del personale dell'area Quadri basata su tre livelli: Area Q1, Area Q2 e Area Q3.

Con decorrenza dall’1.11.2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre Aree professionali a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l’articolazione di seguito indicata.

Livello Q1

L'Area Q1 è uguale al livello Quadro precedente, quindi ne hanno diritto il Direttore di farmacia (1º livello super).

Livello Q2

Secondo l'accordo di rinnovo del 7 settembre 2021 appartiene all'Area Q2 "il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più delle mansioni di cui all’art. 4".

Livello Q3

Secondo l'accordo di rinnovo del 7 settembre 2021 appartiene all'Area Q3: "il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica".

Quindi dal mese di novembre 2021, il Direttore responsabile è livello Q1 mentre il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica ha diritto al livello Q3.

1º livello super – Farmacista Direttore di farmacia

È classificato al primo livello super del CCNL Farmacie private sia urbane che rurali, meglio conosciuto come contratto dei farmacisti, il “Farmacista Direttore di farmacia”.

Il CCNL farmacisti stabilisce che “Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al 1º livello super, la qualifica di Direttore di farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni e art. 7 della legge n. 362/1991 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti”.

L’art. 4 continua stabilendo che “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel 1º livello super”.

Quindi il contratto collettivo consente ai datori di lavoro del settore delle farmacie di destinare un farmacista collaboratore, che vedremo è normalmente inquadrato al primo livello, nella mansione e qualifica di Direttore di farmacia del livello 1 super per un totale di sei mesi nel corso di un anno di lavoro senza passaggio al livello superiore. Il tutto esclusivamente in una farmacia succursale.

1º livello – Farmacista collaboratore dopo 24 mesi

È assunto al primo livello del contratto Farmacie private urbane e rurali il “Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica”.

Secondo l’art. 4 del CCNL farmacie private il “Farmacista collaboratore – Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente nell'art. 11 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 1275/1971 e nella legge n. 154/1981 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il 1º livello super ed il 1º livello”.

Inoltre, il contratto collettivo nazionale stabilisce che “In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (1º livello super), ed al farmacista collaboratore (1º livello) una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri" il cui ammontare è riportato nell'allegata Tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità”.

Il contratto collettivo pertanto indica specificamente quando deve essere riconosciuta la retribuzione del livello superiore, secondo le tabelle retributive CCNL Farmacie.

Le stesse tabelle retributive dettagliano lo stipendio del farmacista collaboratore inquadrato al primo livello del contratto farmacisti.

2º livello – secondo livello contratto farmacie private

In base alla declaratoria nazionale del contratto farmacie appartengono al secondo livello del CCNL farmacie private “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo d'altri lavoratori:

  • contabile con mansioni di concetto;
  • corrispondente con mansioni di concetto;
  • magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura”.

Per quanto riguarda il magazziniere consegnatario, il CCNL chiarisce perché tale figura va inquadrata al secondo livello. Nello specifico stabilisce che “l'inquadramento del magazziniere consegnatario al 2º livello è stabilito in funzione dell'attribuzione della responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente”. Per livello corrispondente si intende il secondo livello.

3º livello – terzo livello contratto farmacie private

Passando al terzo livello della declaratoria nazionale relativa alle farmacie private, il CCNL apposito stabilisce che “Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza:

  • coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici”.

4º livello – quarto livello contratto farmacie private

Sono inquadrati al quarto livello del CCNL farmacie private i lavoratori che svolgono essenzialmente compiti operativi.

Nello specifico l’art. 4 del contratto nazionale, stabilisce che “Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:

  • addetto di laboratorio; cassiere con mansioni d'ordine;
  • commesso d'ordine anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. n. 1265/1934);
  • contabile d'ordine;
  • magazziniere

In questo caso “Il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte”.

5º livello – quinto livello contratto farmacie private

Sono inquadrati al 5° livello “i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica”. Nello specifico si tratta di:

  • conducente di automezzi;
  • fattorino interno ed esterno.

6º livello – sesto livello contratto farmacie private

Il sesto livello è l’ultimo della classificazione relativa al personale assunto nelle farmacie. Si tratta del livello più basso per il quale è stabilito che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:

  • addetto alle pulizie;
  • personale di fatica”.
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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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