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12 Settembre 2023
17:00

Contratto di spedalità: cos’è e le novità introdotte dalla legge Gelli Bianco

Il contratto di spedalità è un contratto atipico con il quale una struttura sanitaria si impegna a fornire una serie di prestazioni a favore del paziente.

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Contratto di spedalità: cos’è e le novità introdotte dalla legge Gelli Bianco
Avvocato
contratto di spedalità

Il contratto di spedalità è un contratto atipico con il quale una struttura sanitaria si impegna a fornire una serie di prestazioni a favore del paziente.

Che cos'è il contratto di spedalità

Il contratto di spedalità è un contratto atipico.

Questo vuol dire che non è espressamente disciplinato dal legislatore.

Con il contratto di spedalità la struttura sanitaria si impegna a fornire al paziente assistenza medica e una serie di altre obbligazioni accessorie.

Elementi costitutivi del contratto

Con la conclusione del contratto di spedalità la struttura sanitaria si impegna a fornire la prestazione medica al paziente e ad adempiere una serie di obblighi accessori, come la messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, delle medicine e delle attrezzature tecniche necessarie.

Inoltre, la struttura sanitaria si impegna a fornire prestazioni di tipo alberghiero che comprendono la fornitura di vitto e alloggio al paziente.

Diritti e doveri delle parti

La struttura sanitaria deve adempiere a una serie di doveri quali quello di fornire adeguata assistenza al paziente e tutta una serie di prestazioni accessorie come il vitto e l’alloggio.

Qualora si tratti di prestazioni a pagamento il paziente è tenuto a corrispondere la cifra dovuta.

Quando la struttura si può definire diligente?

La struttura medica si può definire diligente quando ha fornito adeguata assistenza medica al paziente e al contempo gli ha garantito in modo adeguato vitto e alloggio.

Responsabilità della struttura sanitaria

Va tenuta distinta la responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico.

La responsabilità della struttura sanitaria è stata costantemente inquadrata quale ipotesi di responsabilità contrattuale derivante dal contratto di spedalità.

In forza della responsabilità contrattuale la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal soggetto.

Onere della prova e nesso di causalità

Quanto all’onere della prova, esso va ripartito secondo criteri ben precisi.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 12 aprile 2023, n. 1587 ha stabilito che è onere del paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova come conseguenza della prestazione sanitaria e quindi il nesso causale.

Sono invece a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi si siano verificati a causa di un evento imprevisto e imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Il nesso causale tra la prestazione professionale e il danno deve essere provato dal paziente.

In particolare, viene in rilievo un duplice nesso causale.

Uno è relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro si riferisce all'impossibilità di adempiere a valle.

Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal danneggiante.

Le novità introdotte dalla Riforma Gelli Bianco

La legge Gelli-Bianco, ovvero la legge dell’ 8 marzo 2017, n. 24, ha modificato la disciplina in tema di responsabilità medica.

In base alla nuova legge, gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell'esecuzione  delle prestazioni  sanitarie, sono tenuti ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida.

E’ stato inoltre inserito nel Codice penale l’art. 590 sexies, ove è previsto che in ipotesi in cui i reati di lesioni colpose e omicidio colposo siano commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo il caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia.

In questa ipotesi “la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Per quanto concerne la natura della responsabilità della struttura sanitaria, questa è stata ricondotta all’ambito della responsabilità contrattuale.

Per una completa disamina del tema della responsabilità medica, consultare il seguente articolo: https://www.lexplain.it/la-responsabilita-medica/#:~:text=civile%20o%20penale.-,La%20responsabilit%C3%A0%20medica%20in%20ambito%20penale,un'omissione%20di%20un%20soggetto.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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