Il contratto di compravendita è un contratto tipico poiché espressamente previsto dal Codice civile, ove è disciplinato nel Libro IV, Capo I, sez. I, agli artt. 1470 e seguenti.
Per un’analisi della tematica dei contratti tipici e atipici si rinvia al seguente articolo: https://www.lexplain.it/differenza-tra-contratti-tipici-e-contratti-atipici/
Cosa si intende per contratto di compravendita?
Il contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1470 del Codice civile, è quel contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, dietro il pagamento di un prezzo.
Elementi essenziali del contratto di compravendita
Elementi essenziali del contratto di compravendita sono:
- l’accordo delle parti;
- la causa;
- l’oggetto;
- la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (ad esempio, per la compravendita di beni immobili).
Tipologie di contratti di compravendita
Esistono varie tipologie di contratti di compravendita.
Di seguito alcuni esempi.
Vendita di cose mobili
La vendita di cose mobili è disciplinata agli artt. 1510 e seguenti del Codice civile.
Si tratta di una vendita che può essere assistita da garanzia per il buon funzionamento della cosa venduta.
La risoluzione avviene di diritto se una parte non adempie la propria obbligazione e l’altra, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro contraente la consegna della cosa o il pagamento del prezzo.
La risoluzione avviene di diritto anche a favore del venditore se “alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta” (art. 1517 del Codice civile, secondo comma).
Vendita con riserva della proprietà
Una particolare tipologia di vendita è disciplinata dagli artt. 1523 e seguenti del Codice civile.
Si tratta della vendita con riserva di proprietà.
Nella vendita a rate, in tale ipotesi, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata.
Vendita di cose immobili
La vendita di cose immobili è disciplinata agli articoli 1537 e seguenti del Codice civile.
La vendita può avvenire a misura o a corpo.
Se avviene a misura, il compratore ha diritto a una riduzione se la misura dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.
Se la vendita è a corpo, tale criterio non si applica, salvo che la misura reale sia inferiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto (art. 1538 del Codice civile).
Le caratteristiche del contratto di compravendita
Caratteristica peculiare del contratto di compravendita consiste nel sinallagma ovvero nel legame di reciprocità che lega le prestazioni cui sono tenuti i contraenti, in quanto ogni prestazione trova la sua giustificazione nella controprestazione.
Effetti reali e obbligatori del contratto di compravendita
Il contratto di compravendita è un contratto consensuale, poiché si perfeziona a seguito dell’accordo delle parti, ma ha effetti reali in quanto determina il trasferimento della proprietà.
Il contratto di compravendita può avere anche effetti obbligatori: è il caso, ad esempio, della vendita di cosa futura.
In questa ipotesi, infatti, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene a esistenza.
Le parti, con la vendita di cosa futura, dunque, si impegnano a trasferire la cosa in in un momento futuro.
La risoluzione del contratto di compravendita
In caso di risoluzione del contratto di compravendita, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti effettuati per la vendita (art. 1493 del Codice civile).
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita (art. 1493 c.c.)