Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per almeno 6 mesi all’interno della stessa azienda con uno o più contratti a tempo determinato ha precedenza per l’indeterminato.
Il dipendente, infatti, può esercitare il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla medesima azienda purchè, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine, manifesti la propria volontà al datore.
La Cassazione è recentemente tornata sull’argomento, ripercorrendo l’orientamento consolidato.
Il fatto
Nel 2019, la Corte d’Appello rigettava l’appello del dipendente Tizio avverso le sentenze non definitiva e definitiva rese dal giudice di prime cure con cui aveva chiesto di accertare l’illegittimità, nullità o inefficacia della delibera con cui la cooperativa sociale presso cui era dipendente aveva disposto la perdita della qualità di socia e di illegittima risoluzione dei contratti di lavoro subordinato tra le parti, nonchè di accertamento del diritto di precedenza (artt. 5, commi 4 quater e sexies, d.lgs. 368/2001 e 24 d.lgs. 81/2015) nelle assunzioni a tempo indeterminato in costanza del suo rapporto di lavoro.
In secondo grado, la Corte veniva investita solo delle domande relative alla violazione del diritto di precedenza, escludendo la possibilità di esercizio in costanza del rapporto di lavoro e ritenendo a carico di Tizio il difetto di prova per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato.
Per questi motivi, Tizio veniva ritenuto decaduto dal diritto di precedenza per tardiva manifestazione della volontà rispetto alla cessazione del contratto e non aver offerto la prova di assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di tempo rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza del 15 luglio 2024, n. 19348 ha accolto il ricorso per cassazione.
A norma dell’art. 5, comma 4 quater e 4 sexies d.lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio.
In conclusione, secondo gli Ermellini, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.