Il congedo parentale nel settore commercio è stato modificato dall'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.
Si riduce da 15 a 5 giorni il periodo di preavviso scritto per la richiesta del congedo parentale, viene elevata la retribuzione spettante ed i diritti dei lavoratori, in linea con la normativa nazionale, nella misura dell'80% della retribuzione.
Il congedo parentale nel contratto Commercio Confcommercio è disciplinato dall'art. 198 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Vediamo come funziona.
Congedo parentale: come funziona
L'articolo 198 del contratto commercio, come modificato dall'accordo di rinnovo del CCNL Commercio del 22 marzo 2024 prevede che:
"Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita.
Congedo parentale commercio: preavviso ridotto a cinque giorni
Lo stesso articolo 198 del CCNL Commercio Confcommercio prevede che "Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 5 giorni (prima erano 15 giorni), salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell’ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
Durata massima congedo parentale
Sempre l'articolo 198 del CCNL Commercio Confcommercio prevede che "I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e all’art. 33 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151″.
L'art. 32, comma 2 richiamato, in termini di deroga al limite di 10 mesi di congedo parentale nel commercio, prevede che "Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi".
L'art. 33 richiamato, sempre riguardo la deroga al limite dei dieci mesi di congedo parentale dei genitori, prevede le ipotesi di "Prolungamento del congedo". Il comma 1 prevede che "Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore".
Il comma 2 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 151/2001 prevede che "In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1".
Ed il comma 3 prevede che "Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
Congedo parentale commercio: a chi spetta
In termini di diritti dei lavoratori, l'articolo 198 del CCNL Commercio Confcommercio prevede che "Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi (prima erano dieci mesi);
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Congedo parentale: retribuzione spettante in busta paga
Riguardo alla retribuzione, l'articolo 198 del CCNL Commercio Confcommercio prevede che "Ai sensi dell’art. 34 del T.U. (D. Lgs. 26.3.2001, n. 151), per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell’Inps, per tre mesi non trasferibili, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al dodicesimo anno di vita del bambino (prima era fino al sesto anno di vita del bambino):
- un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024. (eliminato "per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi").
Quindi il congedo parentale dà diritto anche nel settore commercio ad un'indennità a carico dell'Inps pari all'80% della retribuzione per i primi due mesi di congedo parentale richiesto fino al sesto anno di vita del bambino.
Congedo parentale ulteriore di tre mesi: a chi spetta e come funziona
Sempre l'art. 198 del contratto commercio prevede che "I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Computo del congedo parentale nel commercio
In termini di computo del congedo, l'art. 198 prevede che "I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio (eliminata la parte che prevedeva "esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari").
Sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all’apposita istanza di congedo che lo stesso deve presentare all’Inps.
Eliminata la parte che diceva che "I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari".