Il congedo matrimoniale nel contratto commercio è pari a 15 giorni di calendario che decorrono dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Si tratta di un periodo di assenza tutelata e retribuita secondo legge, che si affianca alla possibilità di assentarsi per ferie o permessi retribuiti.
Nel congedo matrimoniale nel settore commercio chi paga è il datore di lavoro, quindi è a carico ditta sia per operai che per impiegati, essendo un'assenza tutelata dalla legge.
E la retribuzione spettante al lavoratore durante il congedo matrimoniale o ferie matrimoniali è pari alle giornate lavorative presenti nel periodo di congedo matrimoniale.
Per quanto riguarda la fruizione del congedo matrimoniale, quindi entro quando il congedo matrimoniale può essere fruito nel commercio, il CCNL Terziario Confcommercio stabilisce una data di decorrenza, ma che va gestita in base alle esigenze aziendali.
Vediamo cosa prevede la normativa sul congedo matrimoniale di operai ed impiegati, cosa prevede il CCNL Commercio, come condizione di miglior favore, anche in riferimento alla possibilità di gestire un congedo matrimoniale posticipato.
Congedo matrimoniale: cosa prevede la legge
C'è una distinzione da fare tra operai e apprendisti, rispetto agli impiegati, quadri, dirigenti e soci di cooperativa. Come vedremo, la legge effettua una distinzione tra le varie qualifiche, mentre il CCNL Commercio prevede delle condizioni di miglior favore, che consentono alle parti anche di gestire il congedo matrimoniale.
Impiegati, quadri e dirigenti
Il congedo matrimoniale, conosciuto anche come ferie matrimoniali, secondo la legge, salvo quanto previsto in senso più favorevole da accordi collettivi o individuali, spetta agli impiegati, così come ai quadri, ai dirigenti ed ai soci di cooperativa, come congedo straordinario di durata non superiore a 15 giorni di calendario.
Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti. Ossia il lavoratore impiegato o quadro o dirigente o socio di cooperativa ha diritto al trattamento economico a carico del datore di lavoro. Lo prevede il R.D.L. 24.6.1937, n. 1334.
Operai e apprendisti
Per gli operai e gli apprendisti scatta una disciplina diversa, a livello di legge. Ma come vedremo, il CCNL Commercio ha stabilito una condizione di miglior favore.
Fatte salve disposizioni individuali o collettive di miglior favore, al personale operaio, ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti dipendenti da imprese industriali, artigiane o cooperative (compresi i soci), il cui rapporto duri da almeno una settimana, è concesso un congedo della durata di otto giorni consecutivi. Questo è previsto dall'art. 1, AI 31.5.1941.
I lavoratori operai ed apprendisti hanno diritto a un assegno per congedo matrimoniale a carico INPS. L'assegno matrimoniale Inps è pari alla normale retribuzione maturata in un periodo uguale a quello del congedo e, in ogni caso, non inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro.
L'assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione CUAF (assegno al nucleo familiare).
Normalmente la contrattazione collettiva riserva anche ai lavoratori operai ed apprendisti un congedo di 15 giorni di calendario. Come nel caso del CCNL Commercio.
Vediamo ora perché rispetto alla legge, il congedo matrimoniale nel settore commercio, e più precisamente per le aziende che applicano il CCNL Commercio stipulato da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, le cosiddette parti sociali, è migliorativo rispetto alla legge.
Congedo matrimoniale nel contratto commercio
Il congedo matrimoniale o ferie matrimoniali nel CCNL Commercio sono previsti dalla "Sezione quarta – Disciplina del rapporto di lavoro – Titolo V – Svolgimento del rapporto di lavoro – Capo V – Congedi – Diritto allo studio – Aspettative". In questa sezione vengono comprese tutte le assenze retribuite e tutelate dalla legge e dal contratto collettivo del settore Commercio.
A disciplinare il congedo matrimoniale nel commercio è l'art. 170 del CCNL Commercio:
"Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 208″.
15 giorni di calendario per operai, impiegati, quadri e dirigenti
Nel contratto collettivo del settore Commercio, tutti i lavoratori hanno diritto ad un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, pertanto per operai e apprendisti, così come per gli impiegati, i quadri ed i dirigenti, la durata delle ferie matrimoniale è la stessa, ossia 15 giorni consecutivi di calendario.
E non 8 giorni per operati e apprendisti, come prevede la legge.
Trattasi di una condizione di miglior favore rispetto alla legge.
Decorrenza e computo 15 giorni di calendario
La prima cosa da chiarire è che il congedo matrimoniale è computato in giorni di calendario, quindi compreso il sabato e la domenica o i giorni di riposo o non lavorati.
Per quanto riguarda la decorrenza, il contratto collettivo stabilisce che di norma i 15 giorni di calendario decorrono dal terzo giorno antecedente la data di celebrazione del matrimonio, quindi nei fatti il lavoratore ha tre giorni prima del giorno del matrimonio e undici giorni dopo.
Lo stesso contratto collettivo pone una condizione di obbligo di concessione da parte del datore di lavoro ("dovrà concedere"), ma "compatibilmente con le esigenze dell'azienda".
Congedo matrimoniale posticipato: è possibile?
Molti lavoratori si chiedono entro quando può essere concesso il congedo matrimoniale nel settore commercio da parte del datore di lavoro.
Nella sostanza i lavoratori cercando di informarsi sulla flessibilità nella concessione del congedo matrimoniale secondo il contratto collettivo, secondo la legge.
Va subito precisato che il CCNL Commercio nulla disciplina riguardo al diritto del lavoratore ad un congedo matrimoniale posticipato.
Il matrimonio è, però, per sua natura, una assenza da lavoro tutelata e retribuita dalla legge, ma è soprattutto un evento della vita di una persona che impone alle parti una gestione straordinaria con la massima flessibilità, data l'importanza per il lavoratore.
E' quindi assolutamente possibile per il datore di lavoro, e consigliabile per non ledere il rapporto di lavoro, la concessione del congedo matrimoniale al lavoratore sia posticipato, oppure che la decorrenza del periodo di concedo matrimoniale sia concessa diversamente dai tre giorni antecedenti il matrimonio, rendendo compatibili le esigenze specifiche del lavoratore con le esigenze aziendali.
Preavviso concedo matrimoniale nel commercio
L'articolo 170 del CCNL Commercio non prevede nulla in termini di giorni o periodi di preavviso con il quale il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la propria richiesta di congedo matrimoniale.
E' consigliabile, però, sia nel caso di fruizione del congedo matrimoniale secondo CCNL Commercio, ossia tre giorni prima del matrimonio e 11 giorni dopo, sia soprattutto nei casi di diversa collocazione del periodo di ferie matrimoniali, che il lavoratore comunichi l'evento matrimonio e le proprie esigenze in materia di congedo matrimoniale con un congruo e ampio preavviso, in modo da consentire al datore di lavoro di organizzare l'azienda per l'assenza del lavoratore durante il congedo matrimoniale ed anche per eventuali ferie aggiuntive richieste accanto ai 15 giorni di calendario previsti.
Congedo matrimoniale durante il periodo di prova
Il contratto collettivo prevede esplicitamente che il congedo matrimoniale non spetta ai lavoratori in prova, ossia durante il periodo di prova stipulato dalle parti nel contratto di lavoro.
E' chiaro che anche in questo caso è possibile da parte del datore di lavoro la concessione del congedo matrimoniale anche al lavoratore in prova. In quel caso scattano, per il lavoratore, i diritti retribuitivi previsti dal CCNL riguardo al congedo matrimoniale.
Retribuzione durante il congedo matrimoniale
Nel congedo matrimoniale nel contratto commercio chi paga la retribuzione è il datore di lavoro. Si tratta di una assenza da lavoro retribuita.
Il contratto collettivo stabilisce che "Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 208″.
Diritto a ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima e TFR
Il lavoratore considerato ad ogni effetto in attività di servizio ha quindi diritto, per i 15 giorni di assenza per congedo matrimoniale, a qualsiasi diritto retributivo previsto dal CCNL Commercio, in termini di maturazione di ratei di ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, TFR, ecc.
Calcolo busta con congedo matrimoniale
Per quanto riguarda il calcolo in busta paga dello stipendio del lavoratore del settore commercio, nel mese in cui sono presenti i 15 giorni di congedo matrimoniale goduto, il CCNL richiama il diritto alla retribuzione di fatto dell'art. 208.
Secondo l'art. 208 del CCNL Commercio, la Retribuzione di fatto "è costituita dalle voci di cui al precedente art. 206 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge".
Viene richiamato quindi l'articolo 206 del CCNL Commercio, che disciplina la Normale retribuzione: "La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 205;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile".
Ciò significa che nella busta paga del lavoratore del settore commercio, il congedo matrimoniale sarà retribuito analogamente a quanto avviene per le ferie.
Nei quindici giorni di calendario del congedo, il lavoratore percepirà la retribuzione per le giornate lavorative durante le quali è stato assente ed ogni giorno di congedo matrimoniale sarà retribuito considerando gli elementi fissi e continuativi normalmente presenti nella parte alta del cedolino paga, ossia considerando il totale degli elementi tra paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, ecc. e dividendolo per gli impiegati secondo il divisore giornaliero 26 e per gli operai secondo il divisore orario 168 o 182 0 195.
Facendo un esempio di un lavoratore o una lavoratrice che contrae matrimonio il giorno 4 ottobre, il diritto all'assenza da lavoro va dal 1 al 15 ottobre. Nel periodo di congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario vi sono 11 giorni lavorativi. Il lavoratore avrà diritto al pagamento effettivo di 11 giornate di assenza retribuita. E la retribuzione spettante è pari al totale degli elementi fissi e continuativi (normale retribuzione) diviso il divisore giornaliero e moltiplicato per undici giorni retribuiti.