Il congedo matrimoniale nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi è un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, durante il quale il lavoratore e la lavoratrice che contrae matrimonio ha diritto alla retribuzione come se avesse lavorato.
Vediamo come funziona il congedo matrimoniale nel contratto collettivo delle piccole e medie industrie metalmeccaniche, quanti giorni spettano e come richiedere il congedo.
Congedo matrimoniale Metalmeccanici Confapi: spettano 15 giorni consecutivi
L'Articolo 56 del CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria Confapi disciplina il "Congedo matrimoniale":
"In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova, un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio".
La prima cosa da sottolineare è che il congedo matrimoniale spetta sia al lavoratore che alla lavoratrice che si sposano. Occorre però che non siano durante il periodo di prova, quindi che il rapporto di lavoro si sia già consolidato.
Il congedo matrimoniale è di 15 giorni di calendario consecutivi ed è un congedo retribuito perché i lavoratori sono considerati, durante il congedo, a tutti gli effetti in attività di servizio. Detto in altre parole, hanno diritto alla retribuzione per una assenza da lavoro giustificata.
Congedo e ferie matrimoniali sono cumulabili
L'articolo 56 però circoscrive il perimetro dell'assenza retribuita da lavoro per congedo matrimoniale, evitando la confusione con le ferie retribuite o con il preavviso in caso di dimissioni del lavoratore o licenziamento del datore di lavoro: "Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento".
Detto in altre parole, il lavoratore ha diritto a 15 giorni di calendario consecutivi di congedo matrimoniale, giornate di assenza spesso definite anche ferie matrimoniali.
Ma le ferie retribuite sono un diritto a parte, cumulabile. Nel senso che il lavoratore può chiedere sia i 15 giorni di calendario consecutivi di congedo matrimoniale che ulteriori giorni o settimane di ferie retribuite, magari per un viaggio di nozze più lungo.
Congedo matrimoniale: da quando decorrono i giorni?
Il congedo matrimoniale nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi è previsto dall'articolo 56, ma nello stesso c'è ad un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi, ma non c'è indicato da quando decorrono i 15 giorni di calendario, se dal giorno del matrimonio, se prima o dopo il matrimonio.
La decorrenza è quindi liberamente scelta dalle parti, quindi il lavoratore può chiedere un determinato periodo di congedo matrimoniale anche in data successiva al matrimonio. Ovviamente c'è bisogno del consenso del datore di lavoro.
Richiesta congedo matrimoniale: entro quando va fatta
L'articolo 56 del CCNL Metalmeccanici Confapi però stabilisce una determinata tempistica per la richiesta di congedo matrimoniale al datore di lavoro: "La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali".
La motivazione è intuibile, il lavoratore deve dare almeno 10 giorni di preavviso, ma è meglio più giorni, al datore di lavoro in modo da consentire a quest'ultimo di organizzarsi e di evitare il rifiuto della concessione del congedo matrimoniale per esigenze aziendali.
Retribuzione e stipendio durante il congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale è un periodo di assenza da lavoro giustificata e retribuita. La retribuzione è stabilita dall'art. 56 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi: "Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi usufruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando la esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente".
Detto in altre parole, il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione durante il congedo matrimoniale come se avesse lavorato.
Congedo matrimoniale e dimissione lavoratrice
L'articolo 56 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che "Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio".
Quindi nell'ipotesi di una dimissioni in occasione del matrimonio la lavoratrice ha diritto al congedo matrimoniale, quindi a 15 giorni consecutivi di calendario di retribuzione, anche se si dimette. Questo è un diritto della lavoratrice donna, non del lavoratore uomo.