Il congedo matrimoniale nel CCNL Edilizia Artigianato è pari a 15 giorni di calendario retribuiti con 104 ore per gli operai e con due settimane di retribuzione per gli impiegati.
Si tratta di un'assenza da lavoro giustificata e retribuita.
Vediamo quali sono le regole da rispettare per il congedo matrimoniale di operai artigiani edili ed impiegati edili ai quali si applica il contratto collettivo del settore edilizia artigianato.
Congedo matrimoniale operai artigiani edili
L'articolo 29 del CCNL Edilizia Artigianato disciplina il "Congedo matrimoniale" per gli operai edili:
"All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, è concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 per 104 ore.
L'impresa anticipa la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.
Tramite accordi locali, la parte del trattamento economico che resta a carico dell’impresa può essere messa a carico delle Casse Edili".
Quindi agli operai edili spettano 15 giorni di calendario di assenza da lavoro retribuita per congedo matrimoniale.
Da quando decorrono i 15 giorni?
Il CCNL artigiani edili non va a stabilire da quale giorno decorrono i 15 giorni di calendario, che quindi sono 15 giorni compreso sabato e domenica, nonché giornate normalmente non lavorate.
Il riferimento all'Inps è perché fatte salve disposizioni individuali o collettive di miglior favore, al personale operaio, ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti dipendenti da imprese industriali, artigiane o cooperative, il cui rapporto duri da almeno una settimana, è concesso un congedo della durata di otto giorni consecutivi (art. 1, AI 31.5.1941).
I lavoratori hanno diritto a un assegno per congedo, a carico INPS, pari alla normale retribuzione maturata in un periodo uguale a quello del congedo e, in ogni caso, non inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro. L'assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione CUAF (assegno al nucleo familiare).
Adempimenti per il congedo matrimoniale operai. Il CCNL Edilizia Artigianato non stabilisce quali sono gli adempimenti, in ogni caso la richiesta di congedo matrimoniale va fatta con un preavviso di almeno sei giorni rispetto all'inizio dell'assenza.
La celebrazione del matrimonio deve essere documentata dal lavoratore
entro i 60 giorni successivi.
Congedo matrimoniale: adempimenti Cassa Edile. Riguardo alla Cassa Edile, la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a – assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'INPS, assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto, periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 151/2001 e assenze per donazione del sangue.
La Cassa edile artigiana registra altresì le 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo.
Retribuzione del congedo matrimoniale operai. Gli operai hanno diritto per i 15 giorni di calendario al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 per 104 ore.
L'articolo 25 tratta gli "Elementi della retribuzione". Per gli operai che lavorano ad economia vanno inclusi:
– paga base di fatto;
– indennità di contingenza;
– indennità territoriale di settore;
– elemento economico territoriale;
Per gli operai che lavorano a cottimo vanno inclusi:
– paga base di fatto;
– indennità di contingenza;
– indennità territoriale di settore;
– elemento economico territoriale;
– utile minimo contrattuale di cottimo;
– utile medio ed effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 22, 23, 33 e 38 del presente contratto.
Il coefficiente orario è 173, quindi bisogna sommare la paga mensile dividerla per 173 e moltiplicarla per 104, che è la retribuzione spettante per i 15 giorni di calendario del congedo matrimoniale.
Congedo matrimoniale impiegati
L'articolo 68 del CCNL Edilizia Artigianato disciplina il "Congedo matrimoniale" per gli impiegati:
"Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 all'8 dell'art. 48 percepiti nel normale periodo di lavoro".
Anche per gli impiegati il CCNL Edilizia Artigianato non prevede da quando decorrono i 15 giorni di calendario e come deve fare la richiesta il lavoratore. Ma valgono le regole appena descritte.
L'articolo 48 richiamato per il calcolo della retribuzione del congedo matrimoniale tratta gli "Elementi del trattamento economico globale".
Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati per il congedo matrimoniale sono i seguenti:
1) stipendio mensile: s'intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;
2) superminimi;
3) indennità di contingenza;
4) premio di produzione territoriale;
5) elemento economico territoriale;
6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. Art. 51);
7) aumenti periodici di anzianità (v. Art. 56);
8) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Congedo matrimoniale e permessi individuali di 88 ore
Il congedo matrimoniale viene incluso anche nell'articolo 7 riguardante i riposi annui spettanti agli operai per 88 ore all'anno. Viene stabilito che ai fini dei permessi individuali degli operai "si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale".
Lo stesso discorso vale per gli impiegati, in quanto l'articolo 47 del CCNL Edilizia Artigianato prevede che gli impiegati hanno diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.