Il congedo matrimoniale nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata è pari a 15 giorni di calendario, retribuiti con la retribuzione globale di fatto, ossia con le retribuzioni fisse e continuative, presenti in busta paga quali paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, ecc.
Il congedo matrimoniale viene retribuito se il lavoratore fornisce al datore di lavoro l'idonea documentazione.
Vediamo come funziona il congedo matrimoniale nel contratto collettivo della Distribuzione Moderna Organizzata.
Congedo matrimoniale: quanti giorni spettano
L'articolo 153 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata disciplina il "Congedo matrimoniale".
Il comma 1 stabilisce che "Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario".
Il numero di giorni di congedo matrimoniale retribuito espresso in 15 giorni di calendario è in linea con la normativa sul congedo per matrimonio.
Infatti per impiegati, quadri e dirigenti, salvo quanto previsto in senso più favorevole dagli accordi collettivi o individuali, i lavoratori inquadrati come impiegati quadri o dirigenti, anche soci di cooperativa, hanno diritto
a un periodo di congedo straordinario, non superiore a 15 giorni (di calendario), per contrarre matrimonio. Durante il congedo matrimoniale il lavoratore è considerato in servizio a ogni effetto. Il trattamento economico è a carico del datore di lavoro. Lo stabilisce il R.D.L. 24.6.1937, n. 1334.
Analogamente per operai e apprendisti, spetta il congedo matrimoniale perché previsto dal contratto collettivo. Infatti, normalmente la contrattazione collettiva, come nel caso del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata, prevede per tutti i lavoratori, quindi anche per operai e apprendisti, il congedo a 15 giorni di calendario.
Congedo matrimoniale: da quando decorre
Il comma 2 dell'articolo 153 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio".
Quindi da quel giorno il lavoratore ha diritto a 15 giorni di calendario consecutivi, compreso sabato e domenica.
Ovviamente è possibile per il lavoratore e per il datore di lavoro concordare una diversa decorrenza e fruizione del congedo matrimoniale.
Documentazione da presentare
Il comma 3 dell'articolo 153 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio".
Quindi il lavoratore ha diritto da un lato alla retribuzione per congedo matrimoniale per 15 giorni di calendario, che è una retribuzione spettante diversa da quella delle ferie, ma dall'altro lato per avere il congedo matrimoniale retribuito deve giustificare l'assenza dimostrando il matrimonio, con la presentazione del certificato di matrimonio.
Retribuzione durante il congedo matrimoniale
Il comma 4 dell'articolo 153 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 191".
L'articolo 191 riguarda la retribuzione globale di fatto che "è costituita dalle voci di cui al precedente art. 189 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di Legge".
Il rimando all'articolo 189 che tratta la "Normale retribuzione": "La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 188;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva".
L'articolo 193 disciplina la "Quota giornaliera": "La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26".
Quindi per ogni giorno di congedo matrimoniale, così come per ogni giorno di ferie, il lavoratore ha diritto alla retribuzione globale di fatto (Normale retribuzione + tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo) diviso il divisore 26.
Nella sostanza la somma di tutti gli elementi fissi e continuativi in busta paga (paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, eventuale superminimo) diviso 26, per ottenere la retribuzione spettante per ogni giorno di congedo matrimoniale.
Ovviamente vengono pagati un numero di giorni pari ai giorni lavorativi che intercorrono nei 15 giorni di calendario del congedo matrimoniale.