Il congedo matrimoniale nel contratto delle cooperative sociali è disciplinato dall'articolo 62 del CCN, che prevede una durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
Il congedo matrimoniale secondo il CCNL Cooperative sociali spetta alla lavoratrice ed al lavoratore non in prova, quindi non spetta durante il periodo di prova.
Le ferie matrimoniali sono concesse in occasione del matrimonio, quindi va rispettata una determinata tempistica di godimento del congedo matrimoniale.
Di prassi, il congedo matrimoniale viene concesso dal datore di lavoro qualche giorno prima della celebrazione.
Qualora per necessità inerenti alla produzione, quindi per esigenze aziendali, non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo dovrà essere concesso o completato dal dipendente non oltre i 30 giorni successivi al matrimonio.
Il congedo matrimoniale nel CCNL Cooperative sociali è disciplinato dall‘art. 62 che stabilisce testualmente che:
Pertanto il diritto al congedo matrimoniale retribuito spetta al lavoratore o alla lavoratrice per 15 giorni consecutivi di calendario, quindi comprendendo anche i giorni di riposo o normalmente non lavorati (come possono essere ad esempio il sabato e la domenica).
Nel caso di operai, lavoratori a domicilio e apprendisti, dipendenti di imprese artigiane o cooperative compreso i soci, il cui rapporto duri da almeno una settimana, è concesso un congedo della durata di otto giorni consecutivi, pagato dall'Inps.
A tali lavoratori spetta un congedo, a carico dell'Inps, pari alla normale retribuzione maturata in un periodo uguale a quello del congedo e, in ogni caso, non inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro. L'assegno non spetta ai lavoratori per i quali il datore di lavoro non è tenuto a versare la contribuzione CUAF (assegno al nucleo familiare).
Questo vuol dire che i lavoratori hanno sempre diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, ma che l'Inps effettua il pagamento della retribuzione a proprio carico per 8 giorni consecutivi dei quindici concessi.
La fruizione parziale del congedo matrimoniale non è prevista, quindi il lavoratore e la lavoratrice devono godere di quindici giorni consecutivi di congedo matrimoniale in quanto la fruizione da parte del lavoratore di un congedo per matrimonio per un periodo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo configura un’ipotesi di parziale inadempimento del datore di lavoro, il quale deve corrispondere la retribuzione per i giorni residui, anche se l'anticipata ripresa del lavoro sia dovuta a una spontanea decisione del dipendente. Lo ha stabilito la Cassazione.
Resta possibile un accordo tra le parti, ossia tra datore di lavoro e lavoratore per una fruizione del congedo matrimoniale sia parziale che posticipata, che anticipata.