Il congedo matrimoniale nel contratto alimentari industria è di 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti.
A stabilire i diritti dei lavoratori in materia di congedo parentale nell'industria alimentare è l'articolo 43 del CCNL Alimentari Industria.
Come funziona il congedo matrimoniale nell'industria alimentare
L'articolo 43 del CCNL Alimentari Industria stabilisce che "Ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione".
Il contratto collettivo quindi concede 15 giorni consecutivi e retribuiti al lavoratore.
Non indica da quale data parte il congedo di 15 giorni di calendario, quindi si può ipotizzare che sia una scelta del lavoratore.
Preavviso richiesta congedo matrimoniale
Lo stesso articolo 43 del contratto dell'industria alimentare prevede che "La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore interessato con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali, e deve essere documentata".
Se è vero che il lavoratore può richiedere i 15 giorni di calendario retribuiti dal datore di lavoro in base alle proprie esigenze, è altrettanto vero che per farlo deve dare un congruo preavviso al datore di lavoro.
Il contratto collettivo fissa un limite massimo, ossia almeno sei giorni prima dell'inizio dell'assenza da lavoro per 15 giorni di calendario consecutivi.
Ma essendo il matrimonio un periodo fissato con un lasso di tempo di anticipo più alto, è consigliabile che il lavoratore richieda i 15 giorni di calendario del congedo matrimoniale prima possibile.
Per farlo però deve presentare al datore di lavoro la documentazione che attesti l'evento matrimonio ed il congedo matrimoniale ad esso collegato.
Congedo matrimoniale e ferie matrimoniali
Il contratto collettivo prevede, sempre all'art. 43, che "Il congedo suddetto non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà coincidere con il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro".
Questo vuol dire che al lavoratore spettano ferie matrimoniali pari a 15 giorni di calendario, retribuite. Ma l'assenza per il congedo matrimoniale non può essere computata come ferie.
Per quanto riguarda la possibilità del lavoratore di richiedere delle ferie retribuite accanto o insieme al congedo matrimoniale, ciò è possibile, nel senso che nulla lo vieta. E' chiaro che vi dovrà essere un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, perché sulla concessione delle ferie decide il datore di lavoro, in base alle esigenze produttive.
Il contratto collettivo stabilisce anche che "Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione ai lavoratori per il periodo di congedo matrimoniale quando i medesimi, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro si trovino per giustificato motivo sospesi od assenti".
Quindi nel caso in cui il congedo matrimoniale cada durante un periodo di assenza o sospensione del rapporto di lavoro (come ad esempio la cassa integrazione), il datore di lavoro deve comunque retribuire 15 giorni di congedo matrimoniale al lavoratore.
Dimissione lavoratrice per contrarre matrimonio
L'art. 43 stabilisce che "Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è almeno dovuto alla lavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio."
Quindi il datore di lavoro è tenuto a retribuire i quindici giorni di calendario del congedo matrimoniale in caso di dimissione della lavoratrice in occasione del suo matrimonio.