L’abbattimento degli alberi presenti nel cortile condominiale integra la distruzione delle cose comuni, vale a dire modifiche che determinano l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della destinazione originaria.
In quanto tale, si tratta di un’innovazione vietata ex lege (art. 1121 c.c.) e la cui delibera assembleare può essere approvata solo con l’assenso unanime dei condomini.
Il fatto
Il condomino Caio decideva di impugnare le delibere approvate a seguito delle assemblee condominiali e con cui, a maggioranza, era stato deciso di abbattere 41 alberi di cedro con alto fusto e su cui erano presenti diversi nidi di tortora.
Secondo Caio, infatti, l’abbattimento era un’innovazione vietata per la quale era necessario adottare la delibera con il consenso unanime dei condomini, non bastando la mera maggioranza espressa: per questa ragione le delibere andavano dichiarate nulla.
Il condominio Beta si costituiva in giudizio eccependo che con le delibere non era stata posta in essere alcuna opera innovativa, per cui l’impugnativa andava rigettata.
La decisione
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione 4, civile, con sentenza 292/2024 ha ritenuto fondata la domanda del condomino, dichiarando le delibere assembleari affette dal vizio grave della nullità.
La scelta di recedere gli alberi rappresenta una decisione interessante beni comuni la cui approvazione doveva necessariamente ottenere l’assenso totalitario da parte dei condomini.
Peraltro, continua il Tribunale, in tema di abbattimento degli alberi insistenti nel cortile condominiale, ricorra l’ipotesi della nullità della delibera assembleare e la decisione debba essere adottata all’unanimità.
La massima redazionale del Tribunale in materia di condominio è che l'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, come avvenuto nel caso di specie, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio.