I motori esterni dei condizionatori posizionati sulla facciata del condominio devono essere rimossi quando violino espressamente i limiti fissati dal regolamento condominiale.
Scegliere di installare un condizionatore posizionando il motore con l’ancoraggio sulla faccia dell’edificio condominiale è spesso oggetto di liti.
La rimozione deve essere ordinata chiedendo il ripristino dello stato preesistente, ma ciò solo nel caso in cui il divieto di installazione dei condizionatori sulle facciate sia stato previsto da un regolamento avente natura condominiale.
Il fatto
Il condominio citava in giudizio Caio al fine di ottenere la chiusura del varco aperto nel muro condominiale per posizionare, in via non autorizzata da parte dell’assemblea condominiale, i motori esterni dei condizionatori e chiedendo altresì di ridurre in pristino lo stato dei luoghi a proprie spese.
La scelta di ancorare il motore del condizionatore alla facciata condominiale risultava essere stata intrapresa arbitrariamente da Caio e in violazione dell’espresso divieto fissato dal regolamento di condominio.
La decisione
Il Tribunale di Milano, sezione 13, civile, sentenza 12 aprile 2024, n. 4074 ha accolto la domanda attorea e ha condannato il condomino a ridurre in pristino lo stato dei luoghi
mediante la chiusura a propria cura e spese del varco aperto nel muro condominiale, alla rimozione delle zanche di ancoraggio e alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice ha infatti stabilito che l’apertura del varco e l’installazione dei motori dei condizionatori comportino una violazione del regolamento condominiale che concorrono all’essere una innovazione non autorizzata.
Ricordando la giurisprudenza (Cass.n. 2846\ 1982), il Tribunale ha fatto il punto sulla situazione specificando come, per innovazioni della cosa comune, debbano intendersi le modificazioni materiali di essa che ne importino l'alterazione dell'entità sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione.
Ciò detto, non costituiscono innovazioni le modificazioni della cosa comune dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della medesima, che ne lascino tuttavia immutata la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi tra condomini.
Tuttavia, non tutte le cose “nuove” devono essere interpretate come innovazioni, ma solo nel caso in cui sia previsto qualcosa di radicalmente nuovo, o che comunque modifichi lo scopo e la destinazione dell'esistente.
In assenza di prova di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea deve dunque conclusivamente ritenersi illegittima la apertura del varco con la conseguenza che il convenuto deve essere condannato al ripristino quo ante.