La concussione è il reato che commette il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che costringe qualcuno, in forza della sua qualità o delle sue funzioni, a dare o promettere una qualche utilità a lui o ad un terzo.
Il reato di concussione è uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione a cui il Codice Penale dedica trattazione all’articolo 317 c.p., come segue:
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
La concussione, assieme ai reati di peculato; concussione; malversazione di erogazioni pubbliche e abuso d’ufficio, rappresenta uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione più gravi, e anche più aspramente sanzionato, che lede sia gli interessi dello Stato sia del privato cittadino che si trovi irretito.
La disciplina della concussione è stata riformulata ad opera di due diversi interventi normativi, dapprima la Legge 06 novembre 2012, n. 190 e successivamente la Legge 27 maggio 2015, n. 69, ovvero la cd. legge anticorruzione.
Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche del reato di concussione, gli elementi costitutivi, le diverse tipologie di concussione e come si differenzia rispetto ad altri tipi di reato.
Differenza tra concussione e corruzione
Il reato di concussione, sebbene possa ricordare la corruzione, è assai differente da quest’ultima. Vediamo perché.
Innanzitutto, la condotta tipica della concussione prevede che il soggetto agente muova le sue pretese da una posizione di supremazia rispetto al soggetto passivo, facendo leva sulla funzione o servizio che è chiamato ad assolvere. Grazie a questa, è in grado di esercitare una pressione sul soggetto passivo, costringendolo o inducendolo a dare o promettere. L’azione indebitamente commessa è l’effetto della costrizione o induzione.
Per esempio: Tizio, vigile urbano, convince Mevio, minore, a versare una somma di denaro pari a 80 € per omettere la verbalizzazione del sinistro stradale, paventando una sanzione pecuniaria ben maggiore.
O ancora: Caio, membro della commissione giudicatrice del Concorso Beta, pretende un regalo di ingente valore da parte di Sempronio, candidato, minacciandolo di non fargli passare la prova concorsuale.
Nel caso della corruzione, invece, disciplinata dagli artt. 318 a 322 del Codice Penale, viene a crearsi un rapporto paritetico tra i soggetti, dove anzi – in forza di un accordo, definito pactum sceleris – i due giungono ad un compromesso per l’adempimento di una prestazione.
Ad esempio: Mevio offre del denaro al finanziere Caio, affinché questi svolga controlli serrati nell’impianto industriale del suo concorrente in affari.
Analogamente: Sempronio regala un’automobile a Tizio, professore universitario, con la promessa che la figlia Filana passi l’esame.
Il bene giuridico tutelato
Il reato di concussione ha natura plurioffensiva poiché tutela sia gli interessi della Pubblica Amministrazione (in termini di prestigio, affidabilità e correttezza), sia l’integrità economica e la libertà del consenso del soggetto privato.
Vediamo adesso gli elementi costitutivi della concussione.
Elementi costitutivi del reato di concussione
Sono elementi costitutivi della concussione:
- i soggetti attivi, cioè il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio;
- l’abuso della qualità o dei poteri;
- il costringimento ingenerato nel privato;
- l’effettiva dazione o promessa indebita per sè o altri.
Il soggetto attivo della concussione
La concussione è un reato proprio, cioè può essere commesso esclusivamente da coloro i quali rivestano particolari qualifiche o condizioni identificate dall’ordinamento, ciò perché la legge riconosce a questi soggetti il potere di offendere lo specifico bene giuridico che si ritiene essere tutelato.
Sono soggetti attivi del reato esclusivamente il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio i quali sono definiti nelle loro qualità dal Codice Penale, rispettivamente all’articolo 357 e 358.
Chi è il pubblico ufficiale?
L’articolo 357 c.p. prevede che:
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Ciò che connota il pubblico ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica e, in quanto tale, rientrano nella descrizione i dipendenti pubblici o privati che, in virtù dei poteri conferitegli dal diritto pubblico, concorrono a formare e manifestare la volontà della P.A.
La Corte di Cassazione, con sent. n. 21088 del 5 maggio 2004, specifica che è pubblico ufficiale anche chi è chiamato a svolgere quei compiti accessori e sussidiari ai fini istituzionali degli enti pubblici, perchè – seppure attraverso un’attività con partecipazione minore – si concorre alla volontà della Pubblica Amministrazione.
Si ritiene pubblico ufficiale anche il cd. funzionario di fatto, ovvero quella persona che esercita oggettivamente una pubblica funzione pur non essendo formalmente investito in quanto tale e in virtù di un’accondiscenza della PA.
I poteri riconosciuti al pubblico ufficiale sono di tipo autoritativo e certificativo, ma cosa significa?
Sono poteri autoritativi quelli di carattere imperativo che vengono esercitati nei confronti di un soggetto che non si trova in posizione paritetica; sono invece poteri certificativi l’insieme di quelle attività di documentazione a cui la legge riconosce l’efficacia probatoria.
Chi è la persona incaricata di un pubblico servizio?
L’incaricato di un pubblico servizio è il soggetto che viene descritto all’articolo 358 c.p., come:
“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
In altre parole, l’incaricato di pubblico servizio è quella persona che svolge un’attività per lo Stato o per un altro Ente Pubblico e che non gode degli stessi poteri del pubblico ufficiale, ma non svolge neppure una funzione meramente materiale.
E’ un esempio di persona incaricata di un pubblico servizio il dipendente di una società che, con concessione, eroga energia elettrica o gas.
Il soggetto passivo della concussione
La Pubblica Amministrazione e il privato sono ritenuti parimenti soggetti passivi del reato, dal momento che il pregiudizio arrecato all’amministrazione è il riflesso della modalità con cui si realizza l’ingiusto profitto da parte del pubblico ufficiale, il quale vince la resistenza del privato cittadino grazie al metus publicae potestatis, ovvero il timore per pubblico potere.
Abuso dei poteri
I soggetti passivi della concussione subiscono l’abuso dei poteri e della qualità ingenerata dal soggetto attivo.
Cosa si intende per abuso di poteri? Cosa significa abuso della qualità?
Per abuso di poteri si fa riferimento alla strumentalizzazione compiuta dal pubblico ufficiale, o dall’incaricato di un pubblico servizio, dei poteri funzionali alla propria professionalità. Solitamente facendone un uso distorto o eccedente le proprie facoltà, in violazione delle norme giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento.
Si intende abuso della qualità lo sfruttamento della qualifica soggettiva del pubblico funzionario, tesa a costringere (o indurre) qualcuno a dare o promettere una prestazione non dovuta.
E’ fondamentale che l’abuso sia idoneo a produrre un effetto demotivante nei confronti del soggetto passivo, che si ritrova dinanzi ad un aut-aut dal quale non può sfuggire, se non con conseguenze disastrose. Per ovviare a simili scenari, il soggetto attivo è l’unico in grado di aiutarlo, previa “ricompensa”.
Induzione e Costrizione
La concussione attuata dall’agente realizza una pressione sulla volontà e sulla psiche del soggetto passivo.
Cosa significa concussione per induzione e cosa concussione per costrizione?
Si definisce concussione per induzione quell’atteggiamento dialettico assunto dal soggetto agente che, con ragionamenti e pensieri enfatizzati, porta il soggetto passivo dalla propria parte convincendolo alla dazione o alla promessa.
A seguito della legge anticorruzione, ovvero la L. 190/2012, il legislatore ha inserito una norma autonoma dedicata alla concussione per induzione, concentrando l’attenzione su questo particolare atteggiamento attraverso l’art. 319 quater c.p., rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”.
Si definisce concussione per costrizione quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo a ingenerare nel soggetto passivo un sentimento di timore, tale da limitare la sua libera determinazione. Il soggetto passivo è posto, quindi, in una situazione di soggezione.
La concussione per costrizione si distingue dall’induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall’art. 319 quater c.p. e introdotto dalla L. 190/2012, poiché il contegno esercitato dal pubblico funzionario in questa seconda ipotesi assume connotati impliciti e blandi.
La cd. “concussione ambientale”
La sfumatura psicologica assunta dall’induzione, permette nella pratica di poter definire il particolare sentimento sofferto dal soggetto passivo che agisce in un determinato contesto come “concussione ambientale”. Con questo termine e con cui si fa riferimento alla convinzione generata nel soggetto passivo che la dazione o promessa indebita sia una prassi tipica dell’ambiente in cui si trova e che sia necessaria alla sua permanenza nello stesso.
La “concussione ambientale” non rinvia ad una specifica norma di riferimento, quanto piuttosto una configurazione di tipo pratico che in maniera più pertinente si può ritenere a metà strada tra la concussione e l’induzione indebita ex art. 319 c.p.
Elemento soggettivo, pena prevista e prescrizione della concussione
Il dolo previsto per il reato di concussione è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tutti gli elementi che costituiscono il reato.
La concussione è punita con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.
Il reato si prescrive nel termine di 12 anni.
La prescrizione è da calcolarsi a partire dal momento in cui il reato si ritiene essere consumato (cioè perfezionato) o tentato. La concussione si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la dazione o la promessa di denaro o altra utilità.
E’ ammissibile il tentativo.