Il nostro ordinamento, analogamente a quanto previsto anche da altri sistemi penali, fa riferimento al concorso di persone nel reato nei casi in cui la commissione di un illecito penale sia riconducibile alle condotte di più soggetti.
Se la legge prevede tra gli elementi costitutivi essenziali del reato l’intervento di una pluralità di soggetti si parlerà di concorso necessario, altrimenti di concorso eventuale.
Vediamo in maniera chiara e dettagliata la funzione incriminatrice del concorso di persone nel reato con i relativi riferimenti normativi.
Cosa si intende per concorso di persone nel reato e quando si realizza: l’art. 110 c.p.
Il reato, inteso come fatto umano, può essere il frutto di un’azione (ma anche di un’omissione) da parte di un solo soggetto oppure da una pluralità di soggetti: in questa seconda ipotesi si parla di concorso di persone nel reato.
Quindi, il concorso di persone nel reato si realizza quando più soggetti commettono congiuntamente lo stesso reato.
In particolare, è possibile distinguere due tipi di concorso di persone:
- concorso necessario, il quale si verifica per quei reati che per loro natura non possono che essere commessi da due o più persone (si pensi alla rissa ex art. 588 c.p., oppure al reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.);
- concorso eventuale, ovvero quello contemplato per la maggioranza di reati e la cui commissione da parte di una o più persone è indifferente e pertanto il concorso rappresenta una mera eventualità.
Nel nostro ordinamento, la disciplina del concorso è dettata dall'articolo 110 del Codice Penale:
“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.
La norma si ispira al principio di pari responsabilità di quanti concorrono alla realizzazione del reato, stabilendo che ciascuno di questi soggiace alla pena stabilita per il reato.
L’articolo 110 c.p. svolge una funzione estensiva, consentendo di punire, oltre ai concorrenti che realizzano la condotta illecita, anche coloro che pongano in essere azioni atipiche e che, in base alla norma incriminatrice, non sarebbero altrimenti punibili.
E’ il caso di Tizio che istighi Caio al furto, pur senza partecipare alla sottrazione e all’impossessamento della cosa.
Quindi, possono essere ricondotti al caso del concorso di persone nel reato tutte quelle condotte che hanno un’efficacia eziologica nella realizzazione dell’evento lesivo.
Un esempio di concorso di persone nel reato
Ecco alcuni esempi utili a capire il concorso di persone nel reato:
Tizio, Caio e Sempronio si accordano per introdursi in una gioielleria e commettere una rapina, grazie anche alla connivenza di Calpurnio, guardia giurata posta all’ingresso.
Mevia, consulente commercialista, e Ottavio, avvocato, consapevoli delle distrazioni fraudolente dell’imprenditore Filano, si adoperano con consigli e suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori e a garantirgli l’impunità nei fatti di bancarotta.
Filano e Calpurnio, consulenti finanziari, decidono di truffare Caia convincendola a concludere alcuni investimenti.
La differenza tra autore e partecipe
Nelle varie forme di concorso di persone è necessario distinguere tra l’autore del reato e il semplice partecipe.
Sebbene nel corso del tempo siano emerse varie soluzioni, la giurisprudenza propende per la tesi sostenuta da Antolisei e secondo ci è possibile distinguere tra:
- partecipazione materiale (o fisica) e che viene a verificarsi nel momento di esecuzione del reato e in cui è possibile individuare:
– l’autore, ovvero colui che compie l’azione tipica e che da sola è conforme alla realizzazione dell’evento;
– il coautore, ovvero chi insieme ad altri esegue in tutto o in parte l’azione;
– il partecipe, inteso come colui che compie un’azione che sa sola non realizza il reato (è il caso del palo nel furto, oppure il mandante dell’omicidio). - partecipazione psichica ed è quella ricorrente nella fase di ideazione del reato, nella quale è possibile distinguere:
– il determinatore, cioè chi fa sorgere in altri il proposito criminoso (per esempio, il mandante);
– l’istigatore, che assume il ruolo di compartecipe e che si limita a rafforzare in altri il proposito criminale esistente.
Gli elementi essenziali del concorso di persone
Perché possa parlarsi di concorso di persone nel reato è necessaria la presenza di alcuni elementi essenziali.
Stiamo parlando della pluralità di agenti, della realizzazione del reato, del contributo causale apportato al concorrente affinchè possa verificarsi l’evento e l’effettiva volontà di cooperare nel reato.
Vediamoli nel dettaglio.
La pluralità di agenti
Come visto, il reato può essere commesso da una pluralità di soggetti.
La dottrina ha cercato di puntualizzare se, per poter accertare il requisito, possano essere considerati anche i soggetti non imputabili o non punibili (per esempio, il minorenne).
In passato, si soleva propendere per la teoria dell’autore mediato e secondo cui non può ritenersi configurato il concorso qualora il reato sia stato commesso da una persona incapace o non colpevole che abbia agito come strumento di un altro soggetto.
In tali ipotesi e ai sensi degli artt. 46, 48, 54, 86 e 111 c.p., il concorso nel reato è meramente apparente poiché la persona non imputabile o non punibile è un mero strumento di esecuzione del reato, per cui si ritiene autore dell’illecito la persona che abbia indotto altri al crimine – ovvero il cd. autore mediato.
Questa teoria appare però superata, propendendo per una lettura combinata degli artt. 112 e 119 c.p. dai quali è desumibile la sussistenza del concorso di persone anche nel caso di correi incapaci oppure che abbiano agito senza dolo.
La realizzazione dell’elemento oggettivo del reato
Come previsto all’art. 115 c.p.:
“Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato di istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza”.
Ai fini della sussistenza del concorso di persone è sufficiente che il reato venga realizzato nella forma tentata, ovvero integri gli estremi del tentativo.
Perché si ritenga realizzato l’elemento oggettivo del reato è necessaria la commissione del reato e non basta il semplice accordo o la mera istigazione se non seguita dalla realizzazione dell’illecito.
L’elemento soggettivo
Quanto all’elemento soggettivo, ovvero la componente psicologica capace di animare i correi, viene intesa come volontà di partecipare alla realizzazione del reato.
Partendo dalla premessa che il reato commesso in concorso è sempre un reato doloso, l’elemento soggettivo è il frutto di due accezioni:
- la volontà di realizzare il reato, vale a dire il dolo del fatto tipico monosoggettivo;
- la volontà di realizzarlo insieme a un altro o ad altri, ovvero il dolo di concorso.
Il contributo causale al verificarsi dell’evento
Il contributo causale alla realizzazione dell’evento non deve essere necessariamente prestato sin dall’inizio del reato, poichè può anche intervenire in corso d’opera ma a patto che vi sia la consapevolezza di contribuire, anche in minima parte.
Nel tempo sono state prospettate diverse teorie volte a spiegare l’efficacia causale delle azioni concorrenti, come:
La teoria condizionalistica
Affinchè possa parlarsi di concorso occorre che la condotta di ciascun partecipe sia stata condicio sine qua non del reato, nel senso che in sua assenza il fatto-reato non sarebbe stato commesso. In questo modo possono essere escluse dal concorso di persone nel reato tutte quelle ipotesi per cui l’attività del partecipe si riveli inutile o invece controproducente.
Si pensi al caso di Tizio che fornisca la strumentazione idonea a scassinare una serranda ma questa si riveli aperta (attività inutile) oppure Caio, correo maldestro, che faccia fallire la rapina facendo arrestare i complici (attività dannosa).
La teoria dell’aumento del rischio
Il contributo causale all’evento deve apparire ex ante, ovvero al momento in cui è stato promesso oppure prestato l’apporto, aumentando il rischio di realizzazione del fatto-reato.
La teoria della facilitazione oppure dell’agevolazione
Secondo questa teoria, si ritiene di di apposto alla commissione del reato quell'attività concorsuale che abbia quanto meno facilitato o agevolato la realizzazione del reato.
Attualmente si tratta della teoria maggiormente accolta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, ponendosi come linea di congiunzione tra le precedenti.
La teoria dell'apporto materiale e compartecipazione psichica o morale
Oltre che in termini di apporto materiale, il concorso di persone può consistere anche in un apporto di tipo morale, tale da essere indubbia la volontà e la coscienza del cooperante.
E’ il caso di chi fomenti, inciti e così rafforzi il proposito criminoso di altri.
Il concorso nel reato proprio: il mutamento nel titolo del reato per uno dei concorrenti (art. 117 c.p.)
Oltre che nei reati comuni, è possibile parlare di concorso di persone anche nel cd. reato proprio e al verificarsi di due condizioni:
- l’azione tipica viene commessa dalla persona avente la qualifica richiesta per la commissione del reato: per esempio, la falsa testimonianza può essere pronunciata solo dal testimone;
- chi non riveste la qualifica richiesta per il reato conosca la qualità del suo correo.
La disciplina è indicata all’art. 117 c.p.:
“Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena”.
E’ necessario che il concorrente non qualificato risponde di un titolo di reato comune diverso.
Il concorso anomalo: la responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto (art. 116 c.p.)
Può accadere che uno o più correi commettano un reato non voluto da uno o più degli altri compartecipi, così come disciplinato all’art. 116 c.p.:
“Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.
Si pensi a Tizio e Caio che si diano appuntamento per introdursi di notte in un’abitazione e commettere un furto, ma al momento dell’esecuzione, a causa di una colluttazione sorta con la vittima per difendere i propri averi, il furto si trasformi in rapina.
Questa ipotesi può considerarsi come una particolare fattispecie di aberratio delicti, dal momento che la volontà del reo è diversa dal reato effettivamente commesso.
Nel caso in cui il reato commesso sia più grave di quello voluto, la pena per chi volle il reato meno grave è diminuita.
La partecipazione omissiva
Si ritiene ammissibile il concorso di persone anche nei reati omissivi, ovvero quei reati che vengono a realizzarsi sulla scorta di una omissione.
Ecco alcuni esempi:
Tizio e Caia, genitori del neonato Mevio, lasciano morire il figlio di stenti non provvedendo alla sua nutrizione.
Filano, guardiano del museo, omette di far chiudere le porte di ingresso da uno dei guardiani con è d’accordo e da questi volutamente lasciata aperta, consentendo così l’introduzione e il furto nel polo da parte dei complici.
Il trattamento sanzionatorio per i concorrenti
Veniamo adesso al trattamento sanzionatorio applicabile a chi concorra nella commissione di un reato.
E’ bene ricordare che, in linea generale, trova applicazione il principio di pari responsabilità dei concorrenti e per cui, ciascuno di questi, è punito entro i limiti di pena fissati dal legislatore per quel tipo di reato commesso.
Questo significa che, analogamente, il trattamento sanzionatorio possa anche essere graduato in virtù della responsabilità assunta dal correo, così come dal suo intervento o contributo alla realizzazione del fatto.
La disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti (artt. 112 e 114 c.p.)
Così come previsto all’art. 112 c.p., la pena è necessariamente aumentata:
- se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
- per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
- per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
- per chi, fuori dal caso preveduto dall'art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
Inoltre, prosegue la norma, la pena è obbligatoriamente inasprita fino alla metà nel caso di chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
Nel caso di chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.
Infine, gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.
Per quanto riguarda, invece, le circostanze attenuanti (art. 114 c.p.) viene disposto che la pena può essere diminuita:
- qualora il giudice ritenga che l’opera prestata da alcune delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto una minima importanza nella preparazione oppure nell’esecuzione del reato;
- nei confronti di cui sia stato indotto a partecipare al reato per timore reverenziale dell’autorità esercitata dall’altra persona, come pure per il minore di 18 anni o per la persona in stato di infermità mentale.
Comunicabilità delle circostanze e cause di esclusione della pena (artt. 118 e 119)
Quanto alla comunicabilità delle circostanze, si suole far riferimento alla disciplina contenuta all’art. 118 c.p., ovvero la valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti:
“Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono”.
Per quanto attiene invece alle cause di esclusione della pena, di cui all’art. 119 c.p. si fa riferimento alle circostanze soggettive che escludono la pena per alcuni di quelli che sono concorsi nel reato e che hanno effetto esclusivamente riguardo a quella persona. E’ il caso del dolo oppure del difetto di imputabilità.
Invece, valgono per tutti le circostanze soggettive di esclusione della pena, come nel caso della legittima difesa.
La cooperazione colposa
Nel caso della cooperazione nei reati colposi, si parla di un concorso improprio dal momento che in esso manca la volontà di cooperare nel reato.
La disciplina è dettata all’art. 113 c.p.:
“Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112”.
Sia in dottrina che in giurisprudenza è particolarmente discusso l’ambito di operatività della norma.