Ai sensi dell’art. 27 della legge 7 agosto 1990, n.241, è istituita la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
Il testo della norma è il seguente:
“Art. 27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche.
E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.
La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato".
Spiegazione dell’art. 27 della legge n. 241/90.
Con la norma di cui all’art. 27 della legge n.241/90, è stata istituita la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
La Commissione ha il compito di vigilare affinché il diritto di accesso venga esercitato secondo le previsioni di legge.
Il compito della Commissione, in sostanza, è quello di garantire al massimo la trasparenza dell’attività amministrativa.
A tal fine, la Commissione ha il compito di redigere una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.
Tale relazione viene comunicata alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Commissione, inoltre, ha il compito di proporre al Governo eventuali modifiche dei testi legislativi e regolamentari “che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso”.
La Commissione è costituita da dieci membri ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La tutela del diritto di accesso dinanzi alla Commissione
Di grande importanza la tutela amministrativa del diritto di accesso realizzata in seno alla Commissione.
Se la Commissione ritiene illegittimo il diniego o il differimento dell’accesso, è tenuta a informare il richiedente e a comunicarlo all'autorità disponente.
Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni, l'accesso deve essere consentito (art. 25 legge n. 241/90).
Se l'accesso viene negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale deve esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta (art. 25 legge n. 241/90).
Per un approfondimento relativo alle modalità di accesso agli atti e alla tutela apprestata in sede amministrativa e giurisdizionale, si rinvia al seguente articolo: https://www.lexplain.it/modalita-di-esercizio-del-diritto-di-accesso-e-ricorsi-art-25-legge-241-90/