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4 Giugno 2024
15:00

Commissione europea, cosa fa e quali sono le funzioni

La Commissione europea è l'organo esecutivo dell’Ue, responsabile della proposta e dell'attuazione delle politiche comunitarie, del rispetto delle leggi europee e della gestione del bilancio dell'Unione europea.

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Commissione europea, cosa fa e quali sono le funzioni
Dottoressa in Giurisprudenza
Commissione europea, cosa fa e quali sono le funzioni

La Commissione europea, spesso definita anche solo come "Commissione", è una tra le principali istituzioni dell’Unione europea e svolge il ruolo esecutivo.

Si tratta dell’unica istituzione ad avere il potere di iniziativa legislativa, dal momento che sottopone l’approvazione degli atti alla codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione ha sede a Bruxelles, dove si tengono le sedute dei suoi commissari e che, durante il loro mandato quinquennale, vengono assegnati dal Presidente a specifici settori di intervento.

Commissione europea: cos’è, cosa fa e da chi è composta

La Commissione europea è l'organo esecutivo dell’Ue, responsabile della proposta e dell'attuazione delle politiche comunitarie, del rispetto delle leggi europee e della gestione del bilancio dell'Unione europea.

Rappresenta il perno del sistema comunitario poiché incarna pienamente il principio di sovranazionalità, dal momento che promuove gli interessi europei in maniera indipendente rispetto agli altri Stati membri, ma anche alle altre istituzioni.

La Commissione è un organo collegiale composto da 27 commissari (uno per ogni Stato membro) che, suddivisi per competenze politiche, perseguono gli indirizzi di intervento demandati dal Presidente della Commissione. La durata del loro mandato è di 5 anni e si riuniscono settimanalmente presso la sede di Palazzo Berlaymont, a Bruxelles.

I commissari, per quanto indubbiamente condizionati dalle scelte politiche dei governi di appartenenza, hanno finora dato prova di sufficiente indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni.

La Commissione ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario, così come assicurare la rappresentanza internazionale dell'Unione, dando esecuzione alle indicazioni e alle decisione assunte dal Consiglio, facendo in modo da guidare il processo di integrazione europea.

A seguito del Trattato di Maastricht del 1992, il ruolo della Commissione in tema di unione economica e monetaria (UEM) e di politica estera e di sicurezza comune (PESC) è stato notevolmente ridimensionato: non dispone del monopolio dell’iniziativa normativa ma può intervenire con proposte o raccomandazione che il Consiglio dell’Unione europea può modificare anche senza ricorrere al voto unanime.

Come funziona Commissione europea

La Commissione svolge un ruolo centrale nell'Unione europea, agendo come motore dell'integrazione e garante del rispetto del diritto dell'UE.

E’ composta da un collegio di 27 commissari, al cui vertice è posto il Presidente che viene affiancato da 8 vicepresidenti, di cui 3 vicepresidenti esecutivi e l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (detto anche “Mister PESC”).

Oltre ai suoi membri, la Commissione si articola in 53 direzioni generali, 16 servizi e agenzie esecutive che implementano l’efficacia del suo operato, così come la qualità delle decisioni e l’indipendenza istituzionale sottesa.

Le Direzioni Generali (DG) perseguono specifici settori politici rimessi alla competenza e alla professionalità di un Commissario europeo distintosi per la formazione in quel tema.

Il Presidente ha il compito di coordinare la Commissione, i suoi i dipartimenti tematici. A ciascun commissario è riconosciuta la responsabilità di uno o più settori (cd. portafogli) con il compito di dare attuazione alle misure adottate dalla Commissione.

Le riunioni della Commissione europea si svolgono, previa convocazione del Presidente, con cadenza settimanale e ogni volta che sia necessario (art. 3 del Regolamento interno).

Le sedute della Commissione sono riservate e il programma si basa sull’ordine del giorno del Presidente.

Come viene nominato il Presidente della Commissione europea e il suo ruolo

La nomina del Presidente della Commissione europea è demandata alla decisione, a maggioranza qualificata, del Consiglio europeo sulla scorta dei risultati elettorali del Parlamento europeo.

Il Presidente, infatti, viene scelto all’interno del partito politico europeo vincitore.

La scelta del candidato condotta dal Consiglio europeo viene poi rimessa all’approvazione del Parlamento che è chiamato a esprimersi a maggioranza dei membri che lo compongono.

Nel caso in cui il candidato non ottenesse la maggioranza, entro un mese, il Consiglio europeo propone un nuovo candidato che seguirà lo stesso iter di approvazione.

In sostanza, una volta concluse le elezioni del Parlamento europeo e costituiti i gruppi politici, il Consiglio europeo esprime la preferenza per un candidato e questi presenta le linee programmatiche al Parlamento.

Terminata la presentazione, il Parlamento dà avvio a una discussione valutativa sul candidato e che può portare alla sua elezione.

L’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea (TUE) descrive anche le competenze del Presidente della Commissione europea.

Il Presidente della Commissione:

  • definisce il piano strategico entro cui la Commissione esercita i propri compiti;
  • decide l’organizzazione interna della Commissione al fine di assicurare efficacia e coerenza alle sue azioni;
  • nomina i vicepresidenti, a eccezione dell’Alto rappresentante.

Come vengono nominati i commissari e l’Alto rappresentante

In origine, ovvero quando la Comunità europea contava solo sei Stati, veniva seguita la regola consuetudinaria secondo cui i commissari fossero in totale nove, per cui ciascuno Stato poteva nominarne al massimo due. Solo a seguito dei successivi allargamenti, il numero dei componenti è aumentato nel tempo.

I componenti della Commissione europea vengono scelti tra i cittadini degli Stati membri (uno per ogni Stato) in base alle proprie competenze generali e al loro impegno in ambito comunitario. In base all’art. 17, paragrafo 3, TUE, i commissari devono offrire le garanzie di indipendenza.

Il Presidente della Commissione, in accordo con il Consiglio europeo, provvede a elencare i membri che intende nominare come commissari e che saranno soggetti al voto di approvazione del Parlamento. A seguito di questa approvazione, il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata l’approvazione della Commissione.

Il mandato dei membri della Commissione dura 5 anni, coincidente con la durata della legislatura del Parlamento europeo. L’incarico termina per decesso, per dimissioni volontarie, per dimissioni d’ufficio per colpa grave con decisione della Corte di Giustizia su istanza del Consiglio europeo oppure dalla Commissione, per il venir meno delle condizioni necessarie all'ufficio o per cessazione collettiva a seguito della mozione di censura del parlamento.

Il commissario dimissionario o deceduto verrà sostituito, per la restante parte del proprio mandato, da un altro della stessa nazionalità.

L’art. 18 TUE indica i compiti dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (giornalisticamente chiamato anche Mister PESC), ovvero uno dei vicepresidenti della Commissione:

  • vigila sulla coerenza dell’azione esterna Ue;
  • guida la politica estera e la sicurezza comune;
  • elabora e attua le relazioni esterne come mandatario del Consiglio europeo.

Questi viene nominato dal Consiglio europeo in accordo con il Presidente e, successivamente, viene rimesso al voto di approvazione del Parlamento europeo.

Il processo decisionale

La Commissione europea adotta le decisioni nel rispetto del cd. principio di collegialità (art. 7 regolamento interno), secondo cui tutti i membri sono collettivamente e politicamente responsabili delle decisioni adottate, anche se prese da un solo commissario.

Il mancato rispetto del principio può portare a ritenere inesistente l’atto.

I vicepresidenti operando in nome del Presidente e coordinano i lavori del proprio settore di competenza, seguendo quella che è la pianificazione strategica demandata all’inizio del mandato.

Su proposta di uno o più commissari, a maggioranza dei suoi componenti (art. 250 TFUE), vengono adottate le deliberazioni.

La Commissione può avvenire anche a procedure semplificate: è il caso della cd. procedura scritta, in base all’art. 12 del regolamento interno.

Uno o più componenti della Commissione avanzano una proposta che viene trasmessa agli altri commissari. Questi devono far pervenire, entro un termine fissato, le proprie proposte di emendamento. Se non vengono formulate obiezioni entro il termine, la proposta si ritiene adottata.

Ciascun commissario può anche chiedere che la proposta sia affrontata con dibattito che, a quel punto, viene iscritto all’ordine del giorno della successiva riunione.

Un’altra procedura è quella delle cd. deleghe che, assicurando il rispetto del principio di collegialità, consente alla Commissione di autorizzare l’adozione delle misure di gestione e amministrazione necessarie.

Infine, la Commissione può anche creare organi sussidiari ad hoc con specifici poteri di esecuzione, purché siano precisamente delimitati e non vengano rimessi all’apprezzamento discrezionale.

Le competenze e i poteri della Commissione europea

Le competenze della Commissione europea sono indicate in via generale all’interno del Trattato sull’Unione europea, sebbene possano essere ricavate anche da altre disposizioni contenute nei Trattati.

Il potere di iniziativa

L’aspetto maggiormente significativo dell’attività della Commissione è, senza dubbio, l’esercizio del potere di iniziativa legislativa.

Il potere di iniziativa consente alla Commissione di adottare raccomandazioni e formulare pareri destinati agli Stati membri sulle tematiche dei Trattati, promuovendo le politiche comunitarie e definendo le priorità.

In questo contesto assume particolare rilevanza l’influenza attiva che può esercitare nei processi decisionali. La Commissione, infatti, è l’unica tra le istituzioni europee a poter adottare atti legislativi rimessi poi all’approvazione in codecisione del Parlamento e del Consiglio.

Un atto legislativo comunitario può essere adottato solo se proveniente dalla proposta della Commissione. In casi limitati, tuttavia, la proposta per specifiche tematiche può discendere dal Consiglio oppure dalla BCE.

Il modo normale con cui la Commissione esprime la propria iniziativa legislativa è la proposta, sebbene possa anche consistere in una raccomandazione.

Il processo di elaborazione delle proposte provenienti dalla Commissione viene coadiuvato da comitati di esperti nazionali oppure indipendenti che svolgono un’attività di intermediazione con altri organismi provenienti dagli Stati membri.

La Commissione è sempre tenuta a garantire la conformità delle proposte al principio di sussidiarietà, così come a indicare la base giuridica su cui si fonda.

Infine, in virtù del principio di democrazia rappresentativa, i cittadini dell’Unione europea possono prendere l’iniziativa di chiedere alla Commissione di presentare una proposta su materie di particolare interesse.

Il potere decisionale

In singole materie indicate dal Trattato sull’Unione europea, la Commissione può esercitare un limitato ma incisivo potere decisionale.

In materia di concorrenza può adottare:

  • constatare le infrazioni con decisione motivata;
  • controllare la disciplina sulle imprese pubbliche;
  • sorvegliare sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno;
  • in caso di inosservanza di uno Stato, dare luogo a un ricorso diretto per inadempimento innanzi alla Corte di giustizia.

I poteri di esecuzione

La Commissione, in presenza di determinate condizioni, può esercitare i poteri di esecuzione di atti non legislativi di portata generale.

Ciò è possibile solo previa delega che consente alla Commissione di integrare o modificare un atto legislativo mediante l’adozione di un atto delegato che contenga elementi non essenziali ma di specifica portata.

E’ il caso di informazioni di viaggio, salute e salvaguardia dell’ecosistema, oppure sicurezza alimentare.

Tali atti delegati possono entrare in vigore solo se né il Parlamento né il Consiglio vi si oppongono.

I poteri di gestione

Alla Commissione è riconosciuta la gestione amministrativa dei programmi e degli strumenti finanziari europei, così come degli stanziamenti destinati agli interventi pubblici comunitari.

Per questo motivo, la Commissione redige i bilanci annuali che vengono poi sottoposti all’approvazione del Parlamento e del Consiglio.

Dispone le priorità economico-finanziarie e controlla il corretto utilizzo dei fondi stanziati, sotto la supervisione della Corte dei Conti.

I poteri di controllo

La Commissione ha il compito di vigilare sul rispetto dell’applicazione dei Trattati e del diritto comunitario da parte di tutti gli Stati membri e delle Istituzioni.

Per questo motivo, la Commissione è anche definita come la “guardiana dei Trattati”.

Il ruolo della Commissione europea nelle relazioni esterne

Il Trattato di Lisbona riconosce alla Commissione la rappresentanza esterna dell’Unione europea, potendo negoziare gli accordi tra UE e Stati terzi oppure organizzazioni internazionali.

Inoltre, assieme all'Alto rappresentante, la Commissione assicura ogni forma di cooperazione con le Nazioni Unite.

La differenza tra Commissione europea, Parlamento e Consiglio dell’UE

La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sono tra le istituzioni principali comunitarie ma rimessi a compiti differenti.

Il Parlamento e il Consiglio dell'Ue esercitano la propria funzione legislativa in maniera coordinata, ovvero decidendo congiuntamente l'adozione oppure la modificazione di un atto legislativo.

Tale atto legislativo, tuttavia, proviene dal potere di iniziativa che solo la Commissione può esercitare in quanto organo esecutivo.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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