Come sapere se sono stato denunciato o se sono indagato? Avere il sospetto di essere stati denunciati, querelati, oppure di essere indagati, è una preoccupazione non di poco conto.
Talvolta il cittadino può non avere affatto consapevolezza dell’esistenza di un procedimento penale a carico, fino al momento in cui non gli sia notificato l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari.
In alcuni casi però, è possibile rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica territorialmente competente per sapere se il proprio nome risulta iscritto presso il registro degli indagati.
Si tratta della richiesta di cui all’art. 335 c.p.p. e permette di sapere se si è stati denunciati-querelati, ovvero se ci sono indagini a proprio carico in corso.
Cosa vuol dire essere indagati, denunciati o querelati
L’attività dell’Autorità giudiziaria, volta ad accertare i fatti che costituiscono reato, prende avvio dalla conoscenza della notizia di reato: ovvero tutte quelle informazioni e circostanze che concernono la commissione dell’illecito di natura penale.
La notizia può provenire dalla denuncia sporta da chi sia vittima del reato o ricopra pubbliche funzioni; dalla querela del cittadino; così come dal referto medico redatto dal personale sanitario; ma anche per conoscenza diretta da parte della polizia giudiziaria.
Gli organi della Polizia Giudiziaria, su impulso del P.M., dovranno condurre le indagini raccogliendo tutti gli elementi utili ad accertare l’eventuale responsabilità per il reato commesso.
Nel caso in cui gli elementi acquisiti nelle indagini non fossero idonei a sostenere l’accusa in giudizio, il Pubblico Ministero potrebbe richiedere l’archiviazione, in caso contrario – cioè ove sussistesse l’interesse a incardinare il processo – verrebbe notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Quindi, essere indagati significa essere posti sotto indagine da parte degli inquirenti.
L’attività investigativa comincia a seguito della denuncia (nel caso dei cd. reati perseguibili d’ufficio, come nel caso del reato di rapina ex art. 628 c.p.) oppure della querela (per esempio, il reato di diffamazione oppure lo stalking).
Mentre la denuncia può essere presentata da chiunque sia a conoscenza delle circostanze che costituiscono reato, al contrario la querela può essere sporta soltanto dalla persona offesa dal reato, cioè la vittima.
Sulla scorta di ciò, mentre è possibile rimettere la querela (ovvero revocarla, ritirarla), lo stesso discorso non vale per la denuncia che, una volta presentata, darà avvio al processo a prescindere dalla volontà del denunciante oppure della parte offesa.
Cosa succede se si è indagati: quando partono le indagini dopo la denuncia
Una volta aver presentato la denuncia-querela presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, il Pubblico Ministero avrà il compito di iscrivere la notizia di reato senza ritardo nell’apposito registro.
A seconda della tipologia di reato oppure del contenuto della notizia, i registri di riferimento saranno:
- Registro delle notizie di reato, modello 21;
- Registro delle notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, modello 21 bis;
- Registro delle notizie di reato a carico di noti (ove sia indicato chiaramente il nome dell’indagato), modello 44;
- Registro degli atti che non costituiscono reato, modello 45;
- Registro delle notizie anonime (vale a dire le denunce anonime), modello 46.
Di prassi, trascorsi 6 mesi dall’avvio delle indagini, il P.M. dovrà scegliere se chiedere l’archiviazione, la proroga delle indagini, oppure esercitare l’azione penale.
In questo lasso di tempo, l’indagato – a meno che non riceva la notifica dell’avviso di garanzia (ovvero, la necessità di compiere i cd. atti garantiti per cui è obbligatoria la presenza dell’avvocato difensore, come nel caso dell’interrogatorio o della perquisizione) oppure non sia sottoposto ad alcuna misura cautelare – non avrà alcuna conoscenza dello svolgimento di un procedimento penale che lo interessi.
Dopo quanto arriva a casa una denuncia: esiste un obbligo di informazione?
No, non esiste alcun obbligo di informazione.
Se al termine dei 6 mesi di indagini il P.M. ritenesse di dover archiviare il caso, perché i fatti si dimostrassero inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, la persona indagata non avrebbe mai conoscenza né dello svolgimento delle indagini e tanto meno del loro esito.
Diversamente invece, nel caso in cui il Pubblico Ministero decidesse di esercitare l’azione penale – ovvero notificando l’avviso di conclusione delle indagini oppure la citazione diretta a giudizio.
Solo in quel caso l’indagato avrebbe contezza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico e, conformemente al diritto di difesa, potrebbe nominare un avvocato difensore grazie al quale accedere agli atti del fascicolo e preparare la strategia difensiva.
Tuttavia, qualora si avesse il presentimento di essere stati denunciati-querelati e, per questa ragione, vi fossero delle indagini in corso a proprio carico – pur senza aver ricevuto alcuna comunicazione dalla Polizia Giudiziaria – è possibile rivolgersi al proprio legale e avanzare una richiesta ex art. 335 c.p.p.
Come sapere se sei stato denunciato: il registro degli indagati e l’istanza ex art. 335 cpp
L’istanza ex art. 335 c.p.p. è l’adempimento che può essere depositato presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, cioè quella individuata in base al luogo in cui sia stato commesso il fatto illecito penalmente rilevante.
Per esempio, se Tizio ha commesso un reato a Milano ma è residente a Reggio Emilia, la sua istanza dovrà pervenire alla Procura di Milano, perchè è lì che sarà stato iscritto il reato.
Una volta nominato l’avvocato difensore e valutate assieme le circostanze, il legale potrà provvedere a presentare il cd. modello 335.
E’ bene specificare che, al fine di tutelare il buon esito delle indagini, le stesse sono coperte da segreto (ex art. 329 c.p.p) fino al loro termine. La ragione è di tutelare il buon esito dell’attività giudiziaria, ma anche il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte.
L’istanza ex art. 335 c.p.p permetterà di conoscere:
- la data del fatto iscritto nel Registro delle notizie di reato;
- il reato oggetto di indagini;
- il nome dell’indagato e della persona offesa;
- il nome del Pubblico Ministero titolare delle indagini;
- il numero e l’anno di riferimento del procedimento.
In caso di esito positivo, ovvero ove sussistano iscrizioni, verrà indicato “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”. In caso contrario, ovvero dove manchi, la formulazione indicherà “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Come e dove chiedere l'istanza 335 c.p.p.
Il modello 335, ovvero l’omonima istanza, permettere di conoscere lo svolgimento delle indagini a proprio carico.
L’istanza ex art. 335 c.p.p. deve essere presentata dal proprio Avvocato, indicando:
- nomina del difensore di fiducia;
- dati anagrafici del richiedente;
- copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato;
- tesserino dell’avvocato difensore.
Nel caso in cui l’istanza ex art. 335 c.p.p fosse depositata personalmente occorrerà invece:
- indicare nome e cognome;
- luogo di nascita;
- data di nascita;
- luogo di residenza;
- la qualità del richiedente (se indagato oppure persona offesa).
La richiesta ex art. 335 c.p.p. deve essere presentata presso la Procura della Repubblica territorialmente competente e, ove disponibile previa verifica, accedendo alla procedura online della relativa Procura.
I tempi
L’esito della verifica richiesta ex art. 335 c.p.p. può essere rilasciato entro 10-15 giorni.
Si tratta di una tempistica a mero titolo indicativo, sebbene possa subire delle variazioni in ragione delle esigenze di lavorazione degli Uffici della Procura.
Quali reati non vengono comunicati ex art. 335 c.p.p.
L’esito dell’istanza 335 c.p.p. attesta esclusivamente le iscrizioni concernenti indagini preliminari ancora in corso.
Significa che, in caso di loro esercizio dell’azione penale, non comparirà nulla e ciò per esempio:
- richiesta di rinvio a giudizio;
- di giudizio immediato;
- di decreto penale di condanna;
- di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd patteggiamento;
- di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio;
- giudizio direttissimo.
In tutti questi casi sarà necessario richiedere il certificato dei carichi pendenti (anche detto in gergo “fedina penale”).
E’ opportuno sapere che, pur in corso di indagini, non vengono comunicati tutti i procedimenti e ciò in relazione alla gravità del reato commesso, per cui si rende necessario tutelare la segretezza dell’attività giudiziaria.
I procedimenti che non sono suscettibili di comunicazione ex art. 335 c.p.p. sono:
- Art. 270, comma 3, c.p., Associazioni sovversive;
- Art. 285 c.p., Devastazione, saccheggio e strage;
- Art. 286 c.p., Guerra civile;
- Art. 306 comma 2 c.p., Banda armata;
- Art. 422 c.p., Strage;
- Art. 416 c.p., Associazione a delinquere nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;
- Art. 416-bis c.p., Associazione a delinquere di stampo mafioso;delitti commessi con le modalità “mafiose” indicate all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
- Art. 575 c.p., Omicidio anche nella forma tentata;
- Art. 600 c.p., Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;
- Art. 600 bis comma 1 c.p., Prostituzione minorile;
- Art. 600 ter commi 1 e 2 c.p., Pornografia minorile;
- Art. 601 c.p., Tratta di persone;
- Art. 602 c.p., Acquisto e alienazione di schiavi;
- Art. 609 bis c.p., nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter (ipotesi aggravate di violenza sessuale);
- Art. 609-quater c.p., Atti sessuali con minorenne;
- Art. 609-octies c.p., Violenza sessuale di gruppo;
- Art. 628 comma 3 c.p., Rapina anche nella forma tentata;
- Art. 629 comma 2 c.p., Estorsione anche nella forma tentata;
- Art. 630 c.p., Sequestro a scopo di estorsione anche nella forma tentata;
- Art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 286/1998.Art. 291-ter comma 2 lett. a) d ed e) del DPR n. 43/1973, Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Art. 291-quater comma 4 del DPR n. 43/1973, Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Art. 73 del DPR 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74;
- Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della L. 110/1975.
Per quanto tempo si può essere indagati
Le indagini non possono protrarsi in eterno, così come non si può essere indagati oltre i limiti fissati dalla legge.
Nel caso di reati ordinari, la durata delle indagini è di 6 mesi e prorogabile per una sola volta e non oltre i 18 mesi.
In caso di reati particolarmente gravi, invece, le indagini possono protrarsi per 1 anni e se prorogate non eccedere i 2 anni di durata massima.