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24 Agosto 2024
9:00

Come rateizzare i debiti delle cartelle di pagamento nel 2024

Scopri come chiedere e ottenere la rateizzazione delle cartelle esattoriali nel 2024 da parte dell'Agenzia delle entrate.

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Come rateizzare i debiti delle cartelle di pagamento nel 2024
Esperta in Diritto Tributario
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Tasse, multe, contributi non pagati…a chi non è mai capitato di ricevere una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per debiti non estinti? La soluzione più veloce per evitare sanzioni molto pesanti è chiedere la rateizzazione. Ma come procedere? E’ la stessa Agenzia che ha pubblicato online una guida 2024 sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento online.

Rateizzazione cartelle di pagamento nel 2024: come richiederla

La rateizzazione delle cartelle di pagamento viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, a coloro che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate.

In sostanza il contribuente presenta la richiesta di rateizzazione, l’Agenzia invia il piano insieme ai bollettini/moduli di pagamento e poi la stessa Agenzia verifica la documentazione e, se incompleta, richiede l’integrazione.

Entro quanto tempo si può chiedere la rateizzazione di una cartella

Il contribuente può richiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale entro determinati termini, a seconda dello stato della cartella e della procedura seguita. In particolare si può chiedere la rateizzazione della cartella in qualsiasi momento prima della scadenza del termine per il pagamento, che è di solito 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Anche se il termine per il pagamento è scaduto, si può ancora chiedere la rateizzazione, ma in questo caso potrebbero essere già state avviate azioni esecutive (come il pignoramento).

Se sono già state avviate procedure di riscossione coattiva (es. pignoramento), è ancora possibile richiedere la rateizzazione, ma questa potrebbe essere subordinata al pagamento di una quota iniziale. La richiesta di rateizzazione può essere fatta per via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, presso gli sportelli fisici o inviando la domanda via PEC (posta elettronica certificata).

La rateizzazione ordinaria

Per accedere al beneficio della rateizzazione occorre dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:

  • la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
  • la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”,
  • il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

La rateizzazione delle cartelle fino a 120mila euro

 Per importi fino a 120 mila euro, è possibile ottenere la rateizzazione fino a 72 rate. Come? Direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata oppure compilando il modello R1 – pdf da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

 La rateizzazione oltre i 120mila euro

Nel caso in cui i debiti ricompresi siano di importo superiore a 120 mila euro, la rateizzazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.

La rateizzazione straordinaria delle cartelle di pagamento

I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, hanno anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni).

La proroga della rateizzazione

Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga. La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga.

La proroga può essere:

  • ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;
  • straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

 Il modulo dell'Agenzia delle Entrate

Per ogni richiesta di rateizzazione c’è un modulo ad hoc. Così per la richiesta di rateizzazione di debiti fino a 120 mila euro, c0è il modello R-1.  Per la richiesta di rateizzazione di debiti oltre 120 mila euro, c'è il modello R-2. Per richiedere un piano straordinario (fino a 120 rate), occorre presentare il modello R-4. 

Quando non si può rateizzare una cartella

Non è possibile richiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale in alcune situazioni specifiche. Ecco i principali casi in cui la rateizzazione non è consentita:

  • Importi inferiori a 100 euro
  • Debiti per i quali sono già state respinte precedenti richieste di rateizzazione
  • Morosità in precedenti piani di rateizzazione
  • Debiti che non sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • Debiti legati a condotte fraudolente.
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