La querela è un atto giuridico con cui il privato cittadino, titolare del relativo diritto, rende noto alle Autorità di aver subìto un reato e dichiara la sua volontà di perseguire l’autore.
Per questa ragione, la querela ha natura processuale e si configura come condizione di procedibilità dell’azione penale, indispensabile in tutti i casi in cui si tratti di reati non perseguibili d’ufficio.
Una volta presentata la querela recandosi presso la Procura oppure in Commissariato, Questura, ma anche dai Carabinieri, la notizia di reato viene trasmessa senza ritardo al Pubblico ministero.
Vediamo come presentare querela, quando è possibile fare querela e quali elementi deve contenere.
Cos’è la querela e per quali reati è possibile presentarla
La querela (artt. 336-340 c.p.p.) è l’atto di natura negoziale con cui la persona offesa dal reato informa la Polizia giudiziaria oppure il Pubblico ministero di quanto accaduto.
Si tratta di una vera e propria dichiarazione con cui viene esplicitata la volontà di ottenere la punizione del colpevole, pertanto, la querela costituisce sia notizia di reato ma anche una condizione di procedibilità.
Sono passibili di querela tutti coloro che abbiano commesso un reato procedibile a querela di parte, ovvero quei reati che rendono necessario tutelare la vittima sulla scorta di una sua dichiarazione espressa. Solo la vittima può rivolgersi alle Autorità e chiedere che il colpevole sia perseguito.
Sono reati per i quali è necessario presentare querela la violenza sessuale (609 bis c.p.), stalking (612 bis c.p.) e minaccia (612 c.p.). Tuttavia, a seguito della Riforma Cartabia, il novero dei reati perseguibili a querela di parte è stato ampliato, tra questi infatti sono stati introdotti alcuni reati contro la persona – come le lesioni personali (582 c.p.) – e contro il patrimonio, per esempio il furto (624 c.p.).
In quanto tale, la querela intende segnalare un reato e può provenire:
- personalmente, vale a dire dalla vittima dell’illecito penale;
- oppure a mezzo di un procuratore speciale, come nel caso dell’avvocato.
Nel caso in cui la persona offesa è un minore sotto i 14 anni o infermo di mente, alla querela provvede chi eserciti la potestà genitoriale, il tutore oppure un curatore speciale.
Ove la querela provenga da una società o altra persona giuridica, questa deve essere proposta dalla persona fisica che ha la rappresentanza e su cui incombe l’onere di provare tale potere.
I motivi per presentare querela contro una persona sono il fatto che questi abbia commesso un reato perseguibile “a querela di parte” e che a sostegno della querela vi siano prove ed evidenze su cui possa basarsi la possibile attività di indagine che potrebbe discernerne.
Differenza tra querela e denuncia
La querela e la denuncia sono due modalità diverse prescritte dal legislatore e che consentono di portare a conoscenza la commissione di un reato alle Forze dell’Ordine.
Così come la denuncia, anche la querela consente di trasmettere la cd. notizia criminis dalla quale prenderà avvio l’attività di indagine dell’Autorità giudiziaria.
Raccolti gli elementi bastevoli, verrà poi incardinato il procedimento penale che coinvolgerà l’autore dell’illecito penale.
Il legislatore distingue i reati in “perseguibili a querela di parte”, ovverosia quelli per i quali è elemento essenziale la querela da parte della vittima del reato, e quelli “perseguibili d’ufficio”, ovverosia le circostanze illecite passibili di denuncia.
La differenza tra querela e denuncia sta nel fatto che, per la prima l’azione giudiziaria è vincolata imprescindibilmente alla manifestazione di volontà della persona offesa diretta a ottenere la punizione del colpevole.
La seconda invece, può provenire da chiunque sia a conoscenza del reato (anche una persona vicina alla vittima, per esempio) o da soggetti qualificati, come nel caso del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio.
E’ più grave una querela o una denuncia?
Non è possibile definire quale delle due segnalazioni alle Forze dell’Ordine sia più grave, poichè attengono a presupposti e reati differenti. Da entrambe deriverà un’attività di indagine e, se necessario, un procedimento penale: un investimento vero e proprio di tempo, risorse e forze di polizia giudiziaria.
E’ bene non prendere sotto gamba o come un gioco la scelta di querelare oppure denunciare qualcuno. Incolpare un innocente di un reato che si sa non essere stato commesso, oppure simulare tracce di reato a suo carico significa commettere il reato di calunnia e per il quale si rischia la reclusione da 2 a 6 anni e nei casi più gravi, il carcere aumenta da 4 a 12 anni.
Come si fa una querela
Vediamo adesso come presentare la querela.
La querela può essere fatta personalmente da chi abbia subìto il reato oppure servendosi dell’assistenza del proprio avvocato difensore, munito di procura speciale.
L’art. 336 c.p.p. dispone infatti che
“La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”.
Per questa ragione, quindi, occorre rivolgersi alle Autorità e dichiarare quanto accaduto in forma orale oppure in forma scritta, in carta semplice e da depositarsi a mezzo dell’avvocato.
Dove si presenta la querela
La querela è uno strumento che permette di collaborare con la Magistrature e le Forze dell’Ordine, per questo motivo è sempre importante rendere noto di aver subìto un reato.
Nel caso in cui si scelga di presentare oralmente la querela, è necessario recarsi:
- presso gli uffici della Procura della Repubblica presso i tribunali;
- presso i Commissariati di Polizia;
- presso l’Arma dei Carabinieri;
- in Questura.
Sarà quindi il pubblico ufficiale a redigere il relativo verbale che dovrà poi essere sottoscritto dal querelante.
Diversamente, e solitamente rappresenta la prassi più diffusa, la querela può essere presentata per iscritto a mezzo del proprio avvocato di fiducia munito di procura speciale ed esclusivamente mediante deposito telematico tramite il portale deposito atti penali.
L’invio tramite PEC non è consentito, per cui la notizia di reato non verrà considerata dal momento che nessuna disposizione di legge consente di qualificare questo strumento di invio come equipollente delle modalità di presentazione, esplicitamente previste dall' art. 333 comma 2 c.p.p
In ogni caso, si rende necessaria l’elezione di domicilio intesa come l’indicazione del luogo in cui si richiede che vengano trasmesse tutte le comunicazioni relative al procedimento nato a seguito della querela.
L’elezione di domicilio può corrispondere a quello dell’avvocato di fiducia nominato.
Chi querela ha bisogno dell’avvocato?
La querela può essere sporta personalmente, ma è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato.
Solo la preparazione professionale di un legale potrà infatti aiutare a comprendere:
- le conseguenze della querela;
- verificarne lo stato rivolgendosi alla Procura ai sensi dell’art. 335 c.p.p.;
- comprendere la corretta configurazione del reato che si è subito.
Inoltre, solo a mezzo del proprio difensore sarà possibile costituirsi parte civile nel procedimento e richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Quanto costa una querela
Non vi è un costo per la querela presentata personalmente e recandosi presso le Autorità più vicine: questo significa che nessun pubblico ufficiale può chiedere il versamento di una somma di denaro per aver redatto la querela.
Qualora ciò accadesse, il pubblico ufficiale sarebbe passibile di denuncia per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).
Se la persona offesa del reato scelga di rivolgersi a un avvocato per la redazione e presentazione della querela (e a tutta l’attività difensiva che potrebbe discernerne) occorrerebbe retribuire la prestazione professionale.
Cosa occorre per fare una querela
Per presentare una querela è fondamentale essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità.
È il caso della carta di identità, sebbene siano suoi equipollenti anche il passaporto e la patente di guida.
Cosa deve contenere la querela
Non vi sono regole tassative circa il contenuto della querela, sebbene sono imprescindibili:
- la descrizione del fatto-reato verificatosi;
- la chiara e manifesta volontà del querelante a ottenere la punizione del colpevole;
- la sottoscrizione del querelante.
Ove la querela venisse presentata a mezzo di un procuratore speciale – si tratta dell’avvocato – occorreranno anche la nomina a difensore di fiducia e il conferimento alla procura speciale.
Termini
La querela va proposta entro tre mesi dalla notizia di reato (art. 124 c.p.), sebbene in caso di reati come casi di stupro e di pedofilia deve essere presentata entro 12 mesi dal fatto.
Cosa succede dopo la querela
Una volta presentata querela agli ufficiali di polizia giudiziaria, questa dovrà essere trasmessa senza ritardo al Procuratore della Repubblica.
Il Pubblico ministero provvederà, quindi, all’iscrizione della denuncia nel cd. registro delle notizie di reato e a seguito di ciò darà avvio alle investigazioni delegando il compimento alle forze di p.g.
Questo perché la polizia giudiziaria ha il compito di raccogliere dal denunciante gli elementi investigativi essenziali e che solo dopo varranno ad attivarsi per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole.
Al termine delle indagini, qualora non siano stati raccolti elementi bastevoli e idonei a incardinare il processo oppure la notizia di reato si riveli infondata, il P.M. potrà emettere la richiesta di archiviazione.
Diversamente, il PM potrà valutare la possibilità di emettere l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) con cui verrà data comunicazione alla persona indagata e al suo difensore dell’esistenza di un’attività di indagine a suo carico e successivamente il cd. decreto di citazione a giudizio (art. 522 c.p.p.) e con cui viene indicato il giorno, il luogo e i motivi per cui viene celebrata l’udienza davanti al Giudice.
La remissione della querela
La querela può anche essere ritirata, vale a dire nel caso in cui la persona offesa dal reato scelga di rimettere l’atto presentato.
Rimettere la querela significa quindi revocare la propria volontà di perseguire l’autore del reato, ritirando la segnalazione portata a conoscenza delle Autorità e rinunciando al diritto alla restituzione e/o al risarcimento del danno subito.
La remissione della querela consegue l’effetto di estinguere il reato e può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
Rimettere la querela è un diritto e in quanto tale non può essere sottoposto a termini o a condizioni. Ma la remissione deve sempre essere accettata dal querelato.
La persona querelata, infatti, potrebbe non avere intenzione di accettare il dietrofront della controparte e avere invece tutto l’interesse di continuare il giudizio per veder accertata la sua innocenza, ovvero l’estraneità dei fatti.
Del resto, accettare la remissione della querela significa non ottenere il proscioglimento con formula piena ma con una sentenza di non doversi procedere (art 529 c.p.p.).
Inoltre, se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti. Tuttavia, se tra più persone offese da un reato solo una abbia scelto di proporre querela, la remissione di questi non pregiudica il diritto delle altre vittime di querela.
La remissione di querela può avvenire nel corso del giudizio oppure al di fuori dello stesso, così come in via espressa oppure tacita.
Vediamo in cosa consiste e quali sono le differenze.
Si parla di remissione processuale nel caso in cui questa avvenga nel corso del processo, cioè innanzi al giudice. La vittima del reato, quindi, dichiara espressamente o a mezzo del suo avvocato, l’intenzione di rimettere la querela. La remissione si intenderà perfezionata solo nel caso in cui il soggetto querelato accetti la remissione.
Nel caso di remissione extraprocessuale, invece, questa avviene al di fuori delle aule del tribunale. La persona offesa, accompagnata dalle Forze dell’Ordine, si reca presso il querelato e dichiara la sua volontà di revocare l’atto. Sarà poi compito dei pubblici ufficiali trasmettere la remissione alla cancelleria del giudice.
E’ bene specificare, però, che vi sono ipotesi di reato per le quali la remissione della querela può avvenire esclusivamente in sede processuale: è il caso dello stalking oppure della violenza sessuale.
Lo scopo è di poter valutare la volontà della vittima, ovvero la sua genuina e convinta intenzione di non procedere alla punizione del colpevole. Il giudice avrà il compito di verificare che l’intenzione di rimettere la querela non sia dovuta a eventuali pressioni, minacce e coazioni che la vittima possa aver subìto nel frattempo.
In ogni caso, la remissione della querela può essere espressa, vale a dire con una dichiarazione chiare e inequivocabile; altrimenti, può essere tacita e ciò desunta per cd. facta concludentia, ovvero fatti incompatibili che testimonino l’assenza di volontà di persistere nell’azione di giudizio.