Lo status di familiare a carico è rilevante a fini fiscali per i contribuenti possessori di un reddito che devono presentare il modello 730.
Se il proprio coniuge, i propri figli o altri familiari non hanno conseguito nell’anno di riferimento (2023, per il modello 730/2024) un reddito superiore a 2.840,51 euro elevato a 4.000 euro per i figli under 24 anni, possono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi nella parte del frontespizio ed essere inclusi nel calcolo delle detrazioni spettanti.
I familiari a carico vanno indicati a pagina 1 del modello 730 ordinario 2024, dove vanno indicati il codice fiscale, il numero di mesi a carico, la percentuale e poi se spetta la detrazione al 100% per affidamento dei figli o il numero dei mesi di detrazione per figli di 21 anni o più, perché con l'introduzione dell'assegno unico e universale per figli a carico vi sono stati dei cambiamenti.
- 3.1Dove indicare il coniuge
- 3.2Dove indicare il primo figlio
- 3.3Come indicare i codici fiscali dei familiari
- 3.4Come indicare il numero di mesi a carico dei familiari
- 3.5Percentuale tra coniugi della detrazione spettante
- 3.6Detrazione 100% affidamento figli
- 3.7Numero mesi detrazione figli di età superiore a 21 anni
- 3.8Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente
Quando un familiare è a carico nel 730/2024
Prima di tutto va chiarita la condizione principale affinché ci sia il diritto alle detrazioni sui familiari per il contribuente dichiarante nel modello 730 ordinario o precompilato.
I familiari a cui si riferiscono le detrazioni devono possedere un reddito non superiore a 2.840,51 euro (elevato a 4.000 euro per figli under 24 anni), cifra da considerare al lordo degli oneri deducibili dal reddito.
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Redditi non inclusi nel reddito complessivo ma da considerare per il limite di 2.840,51 euro
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro o 4.000 euro per figli under 24 anni che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Regime forfettario e status di familiare a carico
Quando le istruzioni del modello 730/2024, relativamente all'anno d'imposta 2023 stabiliscono che "nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le somme, che non sono comprese nel reddito complessivo, a titolo di il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190), vuol dire che se il familiare ha il regime forfettario e produce un reddito superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro, non può essere considerato a carico di un altro.
Agevolazioni fiscali per familiari a carico
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per familiari a carico, nel modello 730 ci sono tante detrazioni fiscali che spettano al contribuente che presenta il 730 riguardo ai propri familiari.
Detrazioni Irpef 19%
Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati:
- alle lett. c) (spese sanitarie),
- e) e e-bis) (spese di istruzione),
- e-ter) (spese per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento – DSA),
- e-quater (spese per iscrizione a scuole di musica),
- f) (premi di assicurazione),
- i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive),
- i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari)
- e i-decies) (spese per abbonamenti al trasporto pubblico),
- la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR.
Si tratta, in particolare, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 12, i familiari in questione si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2022, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età. Diversamente, per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni nel 2022, il limite reddituale a cui fare riferimento è di euro 2.840,51.
Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.
Detrazioni per familiari a carico
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR. A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare. Le detrazioni sono le seguenti:
- detrazioni per coniuge a carico;
- detrazioni per figli a carico;
- detrazioni per altri familiari a carico.
Tali detrazioni sono generalmente considerate nelle elaborazioni mensili dai sostituti d’imposta, nel senso che per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, l’applicazione di tali detrazioni avviene, generalmente, direttamente in busta paga o nella rata di pensione.
Pertanto nel modello 730 va indicato lo status di familiare a carico, ma le detrazioni, soprattutto per coloro che hanno un solo reddito certificato dalla Certificazione Unica (CU ex CUD), non si modificano per effetto del ricalcolo delle imposte in sede di presentazione del modello 730.
Assegno unico e universale per figli a carico e status di familiare a carico. Da marzo 2022 è in vigore l'assegno universale per figli a carico. Tale introduzione modifica la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia contenuta nell’art. 12 del TUIR, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:
- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis;
- per i figli di età inferiore ai 21 anni, che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR (Circolare 18.02.2022, n.4/E).
Nell'anno d'imposta 2023 relativo al 730/2024, le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Nell'anno d'imposta 2023 relativo al 730/2024,non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.
Nell'anno d'imposta 2023 relativo al 730/2024 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2023, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre
agevolazioni previste per i figli a carico.
Per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico.
I nonni che hanno a carico i nipoti a seguito di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184) non possono beneficiare delle detrazioni previste per i figli e
per gli altri familiari a carico.
Come indicare i familiari nel frontespizio del modello 730/2024
Prima di tutto va precisato che il frontespizio del modello 730 nella sezione iniziale “contribuente” indica la casella “dichiarante”, poi la casella “coniuge dichiarante” e poi le caselle “dichiarazione congiunta” e “rappresentante o tutore”.
Le istruzioni del modello 730/2024 indicano che la casella “Dichiarante” deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi. Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo quella “Coniuge dichiarante”.
Tralasciando le istruzioni sul rappresentante o tutore, la casella “soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, elevato 4.000 euro per figli under 24 anni.
Tale soggetto deve presentare il 730 solo se è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi per fruire delle agevolazioni fiscali.
I familiari a carico del contribuente dichiarante, e che vuole fruire delle detrazioni, vanno inseriti nella sezione che prende appunto il nome di “Familiari a carico”. Il modello consente di indicare il coniuge, il primo figlio ed i successivi righi relativi ad altri figli o familiari a carico. Se nel corso del 2013 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Dove indicare il coniuge
Il primo rigo riguarda il coniuge “C”, dove potrà essere indicato il codice fiscale ed il numero dei mesi in cui il coniuge è stato a carico. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2023, va indicato il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Se il matrimonio celebrato a giugno del 2023, la detrazione spetta per sette mesi.
Dove indicare il primo figlio
Il rigo 2 è destinato al primo figlio “F1”, che se è disabile va indicato barrando la “D”. Nei successivi righi 3-5 è possibile barrare anche la casella “A” che riguarda altro familiare, oltre alla “F” relativa ai figli oltre il primo.
Come indicare i codici fiscali dei familiari
Nella colonna 4 dei righi da 1 a 5 va indicato il codice fiscale.
Va indicato il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico.
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto.
È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
Come indicare il numero di mesi a carico dei familiari
Nel modello va compilata anche la colonna n. 5 relativa al numero di mesi a carico del familiare durante l’anno 2023. Se per esempio un figlio è nato nel mese di agosto 2023, la la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere ‘5’.
Percentuale tra coniugi della detrazione spettante
La colonna 7 della sezione familiari a carico riguarda la percentuale di ripartizione della detrazione fiscale per figli a carico.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto
nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei
genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo diverso accordo tra i genitori o salvo diverse disposizioni del giudice, la detrazione spettante per il figlio maggiorenne può continuare ad essere
ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- non è legalmente ed effettivamente separato.
Si ha, invece, diritto per il primo figlio con 21 anni o più alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato
si è legalmente ed effettivamente separato.
Nella casella di colonna 7 va indicato, per ogni figlio a carico:
- ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
- ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
- la lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.
Nel caso di altro familiare, nella colonna 7 va indicato:
- ‘100’ se l’onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. La detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.
Detrazione 100% affidamento figli
Nella Colonna 8 va indicata la detrazione 100% affidamento figli.
La casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli,
dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella
misura del 50 per cento tra i genitori.
Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Numero mesi detrazione figli di età superiore a 21 anni
Nella Colonna 10 va indicato il numero di mesi detrazione figli 21 anni o più.
Bisogna indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2023.
Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti.
Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2002 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2023, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2023, questa colonna non va compilata.
Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente
Nella Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente” bisogna indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.
Esempio di compilazione familiari a carico
Si consideri il caso di un contribuente con quattro figli a carico:
- un figlio nato a febbraio 2001 che ha più di 21 anni per tutto il 2023 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l’anno;
- un figlio nato a giugno 2002 che compie 21 anni a giugno 2023 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per 7 mesi;
- un altro figlio nato a gennaio 2020 che compie tre anni a gennaio 2023 e per cui non ha diritto alla detrazione per figli a carico per tutto il 2023;
- un ultimo figlio nato a marzo 2023 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico.
Tutti i figli sono a carico per 12 mesi, tranne l'ultimo che essendo nato nel 2023, è a carico per 10 mesi.
Tutti i figli hanno una percentuale di detrazione spettante del 50% tra il contribuente ed il coniuge.
Il primo figlio ha un numero di mesi di detrazioni figli 21 anni o più pari a 12 mesi, mentre il secondo figlio ha un numero di mesi di detrazioni figli 21 anni o più pari a a 7 mesi.
Casi particolari riguardanti il primo figlio a carico
Anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto “Familiari a carico” deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale l’applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest’ultimo se più favorevole. Vediamo alcuni esempi relativi a casi particolari.
La lettera ‘C’ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.
Due figli a carico, uno si sposa nel 2023. Nel caso di presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2023 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge, abbiamo un secondo figlio, di minore età anagrafica, che riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di “primo figlio”.
Ai i fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.
Unico figlio a carico al 50% e al 100% nello stesso anno. Può capitare che un contribuente sia con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno. Qualora nel corso dell’anno 2023 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione (dalla ripartizione al 50% per entrambi i genitori, al 100% a proprio beneficio), per la compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).
Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2023. In questo caso, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”.
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella “percentuale” va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione. Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2023.