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31 Luglio 2023
9:00

Cognome della moglie (art. 156-bis del Codice civile)

L’art. 156 del Codice civile disciplina l’ipotesi in cui il giudice vieti alla moglie di utilizzare il cognome del marito. L’utilizzo del cognome del marito può infatti recare pregiudizio al marito stessa, qualora quest'ultimo voglia creare un nuovo nucleo familiare, ma può nuocere anche alla moglie. Vediamo in quali casi il giudice può vietare alla moglie, dopo la separazione e il divorzio, di continuare a usare il cognome del marito.

Cognome della moglie (art. 156-bis del Codice civile)
Avvocato
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La norma di cui all’art. 156-bis del Codice civile pone una disciplina in tema di cognome della moglie.

L’art. 156-bis c.c. così dispone:

Art. 156-bis. Cognome della moglie

Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del  marito quando  tale  uso  sia  a  lui  gravemente  pregiudizievole,  e  può parimenti autorizzare la  moglie  a  non  usare  il  cognome  stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio”.

Spiegazione dell’art. 156-bis del Codice civile

L’art. 156 del Codice civile fa riferimento a due situazioni:

  • la moglie usa il cognome del marito e ciò reca pregiudizio al marito;
  • la moglie usa il cognome del marito e ciò reca pregiudizio alla moglie stessa.

In entrambi i casi il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito.

Dopo la separazione e il divorzio la moglie può continuare a usare il nome del marito?

Con la separazione e con il divorzio viene meno la vita in comune, non vi sono più legami tra gli ex coniugi, salvo quelli dovuti alla eventuale presenza di figli.

L’uso del cognome da parte della moglie dopo il divorzio, per questo motivo, deve essere considerato eccezionale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 febbraio 2020, n. 3454.

La possibilità prevista dall’articolo 5, comma 3, della legge n. 898 del 1970 di consentire alla moglie divorziata la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, è da considerare un'ipotesi straordinaria.

La legge sul divorzio, infatti, all’art. 5 così dispone: “La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio  a  seguito del matrimonio. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo  scioglimento  o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,  può  autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome  del  marito aggiunto al proprio quando sussista un  interesse  suo  o  dei  figli meritevole di tutela. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata  con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità,  su  istanza di una delle parti”.

La decisione sul mantenimento del cognome del marito è affidata alla decisione discrezionale del giudice.

Il mantenimento del cognome del marito, però, non può essere giustificato dal mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa.

Va infatti considerato che l’ex coniuge potrebbe essere danneggiato da questa circostanza, qualora intendesse ricreare un nucleo familiare e recidere ogni legame con l’ex.

La Corte di cassazione, sez. I, con sentenza del 28 aprile 1980, n. 2784 ha inoltre chiarito che il potere del giudice di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, deve essere fondato su una richiesta del marito stesso.

Tale domanda deve essere contenuta nell’atto introduttivo, poiché trattasi di domanda autonoma rispetto a quella di separazione.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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