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25 Agosto 2023
11:00

Chi risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia

La responsabilità da cose in custodia è spesso addebitata alla pubblica amministrazione per una cattiva manutenzione delle strade. Vediamo in cosa consiste.

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Chi risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia
Avvocato
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La responsabilità da cose in custodia trova il suo referente normativo nell’art. 2051 del Codice civile che di seguito si riporta:

Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia. 

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha  in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La norma in questione trova applicazione in una serie di ipotesi caratterizzate da un rapporto di effettiva disponibilità della cosa da parte di un soggetto che è tenuto alla sua custodia.

La disposizione in esame ha trovato ampia applicazione in giurisprudenza, ad esempio, per ciò che concerne la responsabilità della pubblica amministrazione derivante da danni provocati dalla cattiva manutenzione di strade e autostrade.

La pubblica amministrazione, infatti, è tenuta a vigilare in ordine alla corretta manutenzione di strade e autostrade per evitare danni agli utenti.

Laddove non lo faccia, è tenuta a risarcire il danno.

Caratteristiche della responsabilità

Va in primo luogo chiarito che la responsabilità da cose in custodia è stata inquadrata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti quale ipotesi di responsabilità oggettiva, che cioè prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa.

In tal senso deporrebbe chiaramente il dato normativo, in quanto la responsabilità da cose in custodia verrebbe esclusa solo in ipotesi di caso fortuito.

Questo significa, in poche parole, che il danneggiato non sarà tenuto a dare anche prova del dolo o della colpa del custode, ma dovrà semplicemente provare il danno e il nesso causale tra condotta del custode e danno.

Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale sono due ipotesi differenti, cui il Codice civile dedica una serie di disposizioni.

La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento di un contratto e trova la sua disciplina nelle norme di cui all’art. 1218 del Codice civile e seguenti.

La responsabilità extracontrattuale deriva invece dalla commissione di un fatto illecito, e trova la sua disciplina nelle norme di cui all’art. 2043 del Codice civile e seguenti.

La norma di cui all’art. 2043 del Codice civile delinea l’illecito civile, quale illecito atipico e caratterizzato da una condotta del danneggiante dolosa o colposa.

Il regime delle due ipotesi di responsabilità differisce, in primo luogo, quanto al termine di prescrizione.

Il termine di prescrizione in ipotesi di responsabilità contrattuale è di dieci anni, mentre è di cinque anni in ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Per ciò che concerne l’onere probatorio, in ipotesi di responsabilità contrattuale, al creditore spetta l’allegazione del titolo costitutivo dell’obbligazione e dell’inadempimento della controparte.

Il creditore deve provare il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto.

Al debitore spetta dimostrare, invece, l’interruzione del nesso causale, l’assenza di colpa o l’assenza del danno.

In ipotesi di responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi del fatto illecito: il danno, il nesso di causalità materiale tra la condotta del danneggiante e il danno-evento, il nesso di causalità giuridica tra  danno-evento e il danno-conseguenza; il dolo o la colpa del danneggiante.

La responsabilità per danni da cose in custodia è inquadrabile nell’ambito della responsabilità extracontrattuale poiché deriva da fatto illecito.

Tuttavia, la responsabilità da cose in custodia differisce dall’ipotesi di responsabilità extracontrattuale tracciata dall’art. 2043 c.c., come anticipato, poiché implica l’attribuzione della responsabilità a un soggetto per la sola sussistenza del nesso causale.

Nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno

La ricostruzione del nesso causale in relazione all’accertamento della responsabilità civile per danno da cose in custodia è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza.

Di recente, la Corte di Cassazione, sezione III civile, con ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4024 ha chiarito che “Il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale; pertanto l’affermazione dell’esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale.

Ne consegue che, mentre rispetto a tale ragionamento non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica, debbono essere debitamente provati i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda. La prova di tali fatti può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, dal momento che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo”.

Quanto alla valutazione in concreto della sussistenza del nesso causale la Corte di Cassazione ne ha specificato i termini con sentenza del 26 aprile 2023, n. 10978.

Ha chiarito la Corte che “il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro)”.

La Corte ha fatto riferimento, in sostanza, alla formula del "più probabile che no".

Nell’ipotesi in cui l'evento dannoso sia riconducibile a una pluralità di cause, ha specificato la Corte, “il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilita' di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente".

In poche parole, “il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti”.

Per la Corte, “Non serve dunque né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità”.

Prova liberatoria del caso fortuito

Come si è visto in precedenza, la prova liberatoria del caso fortuito elide la responsabilità del custode.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 19 dicembre 2022, n. 37059 ha specificato che ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, non ricorre caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima.

In poche parole, non è sufficiente la condotta colposa del soggetto per escludere la responsabilità del custode, in quanto la stessa può assumere rilievo ai fini della riduzione del risarcimento del danno ex art. 1227 c.c.

Ai fini dell’integrazione del caso fortuito, infatti, la condotta del pedone deve essere considerata come “eccezionale” e “imprevedibile”.

Casi giurisprudenziali

La casistica giurisprudenziale in tema di danni da cose in custodia è molto ricca e riguarda, in particolare, i danni conseguenti a una cattiva manutenzione delle strade; involge, cioè sovente la responsabilità della pubblica amministrazione.

Responsabilità del condominio

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 novembre 2022, n. 16548 ha chiarito che ai fini della valutazione della responsabilità da cose in custodia del Condominio, va fatto riferimento all’art. 2051 del Codice civile, che si fonda un accertamento della responsabilità di tipo oggettivo.

E’ dunque sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo a elidere tale rapporto causale.

Responsabilità della pubblica amministrazione per olio su fondo stradale

La Corte di Cassazione, sezione III civile, con ordinanza del 9 maggio 2017, n. 11225, in relazione a un’ipotesi in cui era avvenuto un incidente conseguente alla presenza di una macchia d’olio sul fondo stradale, ha stabilito che grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra l’alterazione esistente sulla strada e il sinistro.

Una volta effettuata tale prova è onere del custode dimostrare l’inidoneità della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, ovvero altri fatti idonei a interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno.

In un caso analogo, in cui si è verificato lo scivolamento del pedone su macchia d’olio la Corte di Cassazione, sezione 3 civile, con sentenza 21 settembre 2015, n. 18464 ha stabilito che l'amministrazione è liberata dalla responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., qualora dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili.

Responsabilità della pubblica amministrazione per caduta massi sulla strada

Il Tribunale civile di Trento, con sentenza 8 settembre 2015, n. 858 ha chiarito che sussiste la responsabilità della Provincia relativamente al sinistro stradale causato dalla caduta dei massi sulla carreggiata e dalla rottura delle rete paramassi, in virtù dell’obbligo di custodia gravante sull’ente, ai sensi dell’art. 2051 c.c.. La Provincia, infatti, nel caso in esame aveva previsto il pericolo della caduta massi, ma ha poi errato nel determinarne la portata.

Responsabilità della pubblica amministrazione per caduta dovuta a buca stradale

Estremamente ricca la casistica giurisprudenziale in tema di incidenti verificatisi a danno di pedoni e automobilisti per la presenza di buche sul manto stradale.

Sul tema la giurisprudenza ha fissato dei paletti precisi.

E’ possibile essere risarciti solo nell’ipotesi in cui si tratti di danno causato da “insidia stradaleovvero nell’ipotesi in cui la buca o, in generale, il dissesto presente sulla strada dovuto a cattiva o assente manutenzione della stessa, non sia visibile ed evitabile.

Va dunque effettuata una valutazione caso per caso.

Deve inoltre essere presa in considerazione l’effettiva possibilità di vigilare sulla strada da parte del custode.

Il Tribunale di Latina, con sentenza del 14 marzo 2023, n. 620 ha stabilito che va rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dal pedone, il quale durante l’attraversamento della strada pubblica e a causa di buca stradale, rimanga vittima di caduta riportando danni fisici, poiché in tale ipotesi assume rilevanza la facilità della valutazione che l’utente è chiamato a effettuare.

In tale ipotesi, in particolare, era stata accertata la concreta visibilità dell’insidia, dunque l'eventuale pericolosità, percepita dall’utente, rientrava nella sua sfera di agevole controllo, che consiste anche nel verificare dove si appoggi il piede e quindi evitare l’insidia stradale.

Nello stesso senso, la Corte d’appello di Roma, sez. I , 06/07/2021, n. 4964 ha escluso il  risarcimento al pedone per i danni subiti a seguito di una caduta dovuta alla presenza di un dissesto del marciapiede, poiché il danno era riconducibile alla disattenzione del soggetto, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.

Esempi specifici

E’ possibile richiedere il risarcimento dei danni derivanti da cose in custodia in una serie di ipotesi in cui il custode, dunque, non si è comportato secondo i parametri di diligenza richiesti.

Qualora si cada in prossimità di una buca ben visibile, che magari si trova vicino la propria abitazione, di giorno, è difficile che venga riconosciuto il risarcimento, poiché utilizzando l’ordinaria diligenza è ben possibile evitare di cadere in tale situazione.

Nell’ipotesi in cui si tratti, invece, di una persona anziana e la visibilità sia scarsa, le valutazioni del giudice saranno certamente diverse.

Lo stesso discorso vale in presenza di autostrada dissestata e di incidenti causati dal dissesto.

In queste ipotesi bisogna fare molta attenzione alla velocità con cui si conduce il veicolo, poiché anche in presenza di strada dissestata, una velocità non conforme ai limiti imposti può essere considerata da sola idonea a escludere la responsabilità del custode.

Risarcimento danni per buca stradale: a chi spetta, come chiederlo e a quanto ammonta

Dall’analisi effettuata può dunque ricavarsi che il risarcimento del danno per buca stradale può essere richiesto ogni qualvolta il danneggiamento della strada sia riconducibile a una mancata o errata manutenzione della strada da parte del custode.

Chiunque può chiedere di essere risarcito se dalla buca stradale consegue un incidente.

Questo vale sia per i pedoni che per i soggetti alla guida che hanno subito un danno a causa della buca presente sul manto stradale.

Per chiedere il risarcimento del danno per buca stradale è necessario rivolgersi a un avvocato.

E’ inoltre possibile inviare richiesta di risarcimento all’ufficio competente dell’amministrazione interessata.

E’ certamente utile visitare il sito dell’amministrazione interessata (ad esempio, è utile consultare il sito del Comune) ove di solito è presente la spiegazione della procedura da seguire nel caso in cui si voglia procedere a una richiesta per risarcimento danni nei confronti dell’amministrazione.

Nella stessa sezione del sito, sono inoltre spesso indicati i documenti da allegare, come le foto del sinistro o un certificato medico che attesti l’entità del danno subito.

Non è semplice stabilire a quanto ammonta il risarcimento del danno in ipotesi di caduta dovuta a un dissesto stradale.

Nella quantificazione del risarcimento vanno valutati una serie di fattori che possono variare di gran lunga a seconda dell’ipotesi considerata.

Va valutato, ad esempio, il danno effettivamente subito dal soggetto. Se si tratta di una lesione guaribile in poco tempo ovvero di un danno più importante.

Va inoltre valutata la condotta del danneggiato.

Se infatti il soggetto, con la sua condotta imprudente, ha contribuito a causare il danno, il risarcimento sarà ridotto in proporzione.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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