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14 Novembre 2023
15:00

Curatore fallimentare: chi è, cosa fa e compenso

Il curatore fallimentare è un pubblico ufficiale, il quale ha il compito di amministrare il patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Vediamo, nello specifico, quali sono i suoi compiti, come viene nominato e quali sono le sue responsabilità.

Curatore fallimentare: chi è, cosa fa e compenso
Avvocato
curatore fallimentare

Il curatore fallimentare, nell’esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale.

Egli amministra il patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Per diventare curatore fallimentare, bisogna essere iscritti in un albo presso il Ministero della giustizia, ed essere nominati dall’autorità giudiziaria, sulla base di una serie di criteri che vedremo di seguito.

Possono diventare curatori fallimentari gli avvocati, i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro.

La disciplina relativa alla nomina e ai compiti del curatore fallimentare è contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Chi è e cosa fa il curatore fallimentare

Il curatore fallimentare è un pubblico ufficiale, il quale ha il compito di amministrare il patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il curatore deve presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sulle informazioni che ha acquisito relative alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore o degli amministratori e degli organi di controllo della società (art. 130 Codice della crisi d’impresa).

Entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo,il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato una relazione in cui individua le cause della crisi e dell'insolvenza del debitore, ed effettua valutazioni in ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa e in ordine alla sua responsabilità anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Il curatore deve inoltre allegare alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio.

Entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni.

Inoltre, egli ha il compito di nominare i difensori, ma non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.

Può tuttavia assumere la veste di difensore nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò si sostanzia in un risparmio per la massa (art. 128 del Codice della crisi d’impresa).

Previa autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore può delegare ad altri specifiche operazioni, e può farsi coadiuvare da tecnici.

Come diventare curatore fallimentare

Per diventare curatore fallimentare, è necessario essere iscritti in un apposito albo presso il Ministero della giustizia e poi ottenere l’incarico dal tribunale.

Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione specifici.

Per essere iscritti all'albo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità (art. 358 del Codice della crisi d’impresa):

  • non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile”;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo”;

  • non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali”.

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (art. 358 del Codice della crisi dell’impresa):

  • gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro”;
  • gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura”;
  • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.

Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore:

  • il coniuge del debitore;
  • la persona unita civilmente con il debitore;
  • il convivente di fatto del debitore;
  • i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore;
  • i creditori del debitore e chi ha concorso al dissesto dell'impresa; chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

Come si svolge la nomina del curatore

Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto (art. 358 del Codice della crisi d’impresa):

  • delle risultanze dei rapporti riepilogativi”;
  • degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni”;
  • delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico”;
  • con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione”;
  • in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi”.

La revoca del curatore

Su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, Il tribunale può revocare il curatore con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello.

Qual è il compenso del curatore

Il compenso e le spese dovuti al curatore sono liquidati a istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, sulla base delle norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

Il liquidatore non può pretendere ulteriori compensi oltre a quelli liquidati dal tribunale, nemmeno a titolo di rimborso spese.

Il compenso è liquidato dal tribunale tenendo conto “dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni” (D.M. 25 gennaio 2012, n. 30).

Il compenso deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti (D.M. 25 gennaio 2012, n. 30):

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 227,08 euro;

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 434.061,37 euro.

Al curatore viene inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti questa cifra.

Il compenso liquidato non può essere inferiore a 811,35 euro, tranne l’ipotesi in cui il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento.

Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato, nonché il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal giudice delegato.

Abuso di potere del curatore fallimentare

Il curatore, nello svolgimento del suo incarico, deve rispettare tutti gli obblighi di legge.

Nell’ipotesi in cui si voglia agire contro eventuali azioni od omissioni del curatore ritenute abusive, è in primo luogo utilizzabile lo strumento del reclamo con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto.

Se il reclamo viene accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

La responsabilità del curatore per gli atti commessi può essere sia civile che penale.

La Corte di cassazione, con sentenza del 3 gennaio 2020 n. 97, ha stabilito, ad esempio,  che rischia di essere condannato per falso ideologico il curatore fallimentare che, nel redigere la relazione, non rispetti i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reati fallimentari.

Nello specifico, la Corte ha delineato i seguenti principi:

Il curatore fallimentare, nel redigere la relazione ex art. 33 legge fall., incorre nel reato di falso ideologico sia nel caso in cui esprima una valutazione sulla base di un'attività falsamente compiuta o sulla base della falsa attestazione di elementi di fatto, sia quando, partendo da premesse vere, pervenga a conclusioni totalmente eccentriche e illogiche in relazione ai fatti che ne costituiscono la premessa allo scopo di inscenare o dissimulare artificiosamente la falsità della valutazione”.

Chi può revocare il curatore fallimentare

Onde evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori possono chiedere la sostituzione del curatore indicando le ragioni alla base della richiesta al tribunale le ragioni.

Il tribunale, valutate le ragioni alla base della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori, provvede alla nomina del nuovo curatore.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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