Nella norma di cui all’art. 2 bis del T.U. IVA sono disciplinate le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.
La norma in esame così dispone:
"Art. 2-bis. Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.
Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:
a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni".
Spiegazione dell’art. 2 bis T.U. IVA
L’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha inserito il nuovo art. 2-bis in recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995.
Tale disposizione prevede una serie di ipotesi in cui le cessioni di beni si considerano effettuate da un soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di una interfaccia elettronica.
Lo stesso dettato legislativo chiarisce che per interfaccia elettronica debba considerarsi un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
Le cessioni previste sono le seguenti.
- Le vendite a distanza intracomunitarie di beni contemplati ex art. 38-bis, commi 1 e 3, del Decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427.
L’articolo in questione prevede che per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.
- Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea.
- Le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro.
Qual è la novità in tema di interfacce elettroniche? Chi versa l’IVA?
Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni, si considera cessionario e rivenditore di detti beni.
Di conseguenza, egli deve applicare l'Iva su tali operazioni ed è responsabile dell'applicazione e del versamento dell'imposta.
Come chiarito nelle note esplicative della Commissione europea, il nuovo articolo introduce una disposizione presuntiva ai fini IVA, poiché prevede che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione si consideri aver ricevuto e ceduto i beni.
Nelle note esplicative è cioè spiegato che la singola cessione effettuata dal fornitore che vende beni tramite un'interfaccia elettronica al consumatore finale viene suddivisa in due cessioni:
1) una cessione dal fornitore indiretto all'interfaccia elettronica, che viene considerata come una cessione senza trasporto;
2) una cessione dall'interfaccia elettronica all'acquirente, che è la cessione alla quale viene assegnato il trasporto.
Il soggetto passivo che facilita la cessione attraverso un'interfaccia elettronica è considerato ai fini IVA come se fosse il fornitore effettivo dei beni.
Di conseguenza, tale fornitore è considerato come colui che abbia acquistato i beni dal fornitore indiretto e li abbia poi venduti all'acquirente.
Che cos’è un’interfaccia elettronica ai fini IVA?
Nelle note esplicative della Commissione europea sulle norme sull'IVA viene inoltre fornita una definizione di interfaccia elettronica. Viene specificato che quello di interfaccia elettronica “dovrebbe essere inteso come un concetto di ampia portata che consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all'utente finale di comunicare tramite l'aiuto di un dispositivo o di programma”.
Viene inoltre precisato che la nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere “un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un'interfaccia per programmi applicativi (API), ecc”.