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24 Luglio 2023
15:00

Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche (art. 2 bis T.U. IVA)

Ai fini IVA, il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni, si considera cessionario e rivenditore di detti beni. Di conseguenza, egli deve applicare l'Iva su tali operazioni ed è responsabile dell'applicazione e del versamento dell'imposta. Vediamo cosa vuol dire, nello specifico, "uso di interfaccia elettronica".

Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche (art. 2 bis T.U. IVA)
Avvocato
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Nella norma di cui all’art. 2 bis del T.U. IVA sono disciplinate le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.

La norma in esame così dispone:

"Art. 2-bis. Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche.

Le seguenti cessioni di beni  si  considerano  effettuate  dal soggetto  passivo  che  facilita   le   stesse   tramite   l'uso   di un'interfaccia  elettronica,   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

a)  le  vendite  a  distanza  intracomunitarie  di  beni  di  cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30  agosto  1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della  spedizione o  del  trasporto  nel  territorio  dello  stesso  Stato  membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti  passivi non stabiliti nell'Unione europea;

b) le vendite a distanza di beni importati da territori  terzi  o da paesi terzi,  di  cui  all'articolo  38-bis,  commi  2  e  3,  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  in  spedizioni  di  valore intrinseco non superiore a 150 euro.

2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni  di  cui  al  comma  1  si  considera cessionario e rivenditore di detti beni".

Spiegazione dell’art. 2 bis T.U. IVA

L’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha inserito il nuovo art. 2-bis in recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995.

Tale disposizione prevede una serie di ipotesi in cui le cessioni di beni si considerano effettuate da un soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di una interfaccia elettronica.

Lo stesso dettato legislativo chiarisce che per interfaccia elettronica debba considerarsi un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Le cessioni previste sono le seguenti.

  • Le vendite a distanza intracomunitarie di beni contemplati ex art. 38-bis, commi 1 e 3, del Decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427.

L’articolo in questione prevede che per vendite a distanza intracomunitarie di beni  si  intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal  fornitore  o  per  suo conto,  a partire da uno Stato  membro diverso da quello di  arrivo  della  spedizione  o  del  trasporto.

  • Le vendite a distanza di beni importati da  territori  terzi  o Paesi terzi con  arrivo  della  spedizione  o  del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea.
  • Le cessioni di beni con partenza e arrivo della  spedizione o  del  trasporto  nel  territorio  dello  stesso  Stato   membro.

Qual è la novità in tema di interfacce elettroniche? Chi versa l’IVA?

Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni,  si  considera cessionario e rivenditore di detti beni.

Di conseguenza, egli deve applicare l'Iva su tali operazioni ed è responsabile dell'applicazione e del versamento dell'imposta.

Come chiarito nelle note esplicative della Commissione europea, il nuovo articolo introduce una disposizione presuntiva ai fini IVA, poiché prevede che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione si consideri aver ricevuto e ceduto i beni.

Nelle note esplicative è cioè spiegato che la singola cessione effettuata dal fornitore che vende beni tramite un'interfaccia elettronica al consumatore finale viene suddivisa in due cessioni:

1) una cessione dal fornitore indiretto all'interfaccia elettronica, che viene considerata come una cessione senza trasporto;

2) una cessione dall'interfaccia elettronica all'acquirente, che è la cessione alla quale viene assegnato il trasporto.

Il soggetto passivo che facilita la cessione attraverso un'interfaccia elettronica è considerato ai fini IVA come se fosse il fornitore effettivo dei beni.

Di conseguenza, tale fornitore è considerato come colui che abbia acquistato i beni dal fornitore indiretto e li abbia poi venduti all'acquirente.

Che cos’è un’interfaccia elettronica ai fini IVA?

Nelle note esplicative della Commissione europea sulle norme sull'IVA viene inoltre fornita una definizione di interfaccia elettronica. Viene specificato che quello di interfaccia elettronica “dovrebbe essere inteso come un concetto di ampia portata che consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all'utente finale di comunicare tramite l'aiuto di un dispositivo o di programma”.

Viene inoltre precisato che la nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere “un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un'interfaccia per programmi applicativi (API), ecc”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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