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12 Ottobre 2024
15:00

Certificazione Unica autonomi in scadenza il 31 ottobre. Sanzioni in caso di errori o omissioni

In scadenza a fine ottobre il termine di presentazione delle Certificazioni uniche che riguardano redditi non dichiarabili con il 730.

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Certificazione Unica autonomi in scadenza il 31 ottobre. Sanzioni in caso di errori o omissioni
Esperta in Diritto Tributario
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C’è tempo fino al 31 ottobre 2024 per l’invio della Certificazione Unica (CU) 2023 per autonomi, ossia contenenti esclusivamente redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024, come quelli da lavoro autonomo “professionale”.

Il termine del 31 ottobre 2024 coincide con quello per l’invio del modello 770. Dal 2025 invece l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure con il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo. Le nuove scadenze sono state delineate dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo scorso.

Cos’è la Certificazione Unica (CU)

Tutti i datori di lavoro e gli enti previdenziali (Inps, ex Inpdap, ex Enpals, ecc.) hanno l'obbligo di consegnare entro il 16 marzo di ogni anno ai contribuenti (lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, percettori di ammortizzatori sociali come l'indennità di disoccupazione Naspi, la mobilità, cassa integrazione ecc.) il modello di Certificazione Unica 2024 (CU 2024) contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo percepiti dai contribuenti entro il 2023.

La Certificazione Unica 2024 certifica i redditi relativi all'anno d'imposta 2023 ed è utile ai contribuenti per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, sia per il modello 730/2024 (ordinario, precompilato e/o semplificato) che per il modello Redditi Persone Fisiche 2024.

Scadenza Certificazione Unica 2024

La scadenza per la consegna del modello di Certificazione Unica a lavoratori, pensionati e in generale tutti i contribuenti fino a qualche anno fa era fissata per il 28 febbraio di ogni anno, ma da qualche anno gli adempimenti e le scadenze sono spostate al 16 marzo sia per gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate che per gli obblighi di consegna ai percipienti dei redditi. Quest’anno il 16 marzo, scadenza ordinaria, è stato di sabato e come tale deadline è slittata al lunedì 18 marzo 2024.

I sostituti d’imposta hanno avuto tempo fino a lunedì 18 marzo per trasmettere telematicamente la Certificazione unica “ordinaria” 2024 all’Agenzia delle entrate e consegnare la versione “sintetica”, in quanto semplificata, dello stesso modello, ai percettori dei redditi in esso attestati.

Scadenza 31 ottobre 2024

C’è tempo invece fino al 31 ottobre per la presentazione delle Cu contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata. Tale termine coincide con il termine per la presentazione del modello 770.

Questa proroga è stata stabilita a causa dell'introduzione sperimentale della dichiarazione precompilata anche per persone diverse da dipendenti e pensionati, inclusi i titolari di partita IVA, come indicato dal decreto "Adempimenti" (art. 19 del Dlgs n. 1/2024).

Dal 2025, la scadenza del 31 ottobre sarà applicabile solo alle CU che contengono redditi non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati o Trattamento di Fine Rapporto – TFR).

Mancata presentazione CU: le sanzioni

Per completare il quadro è bene sottolineare che in caso di errori o mancata presentazione della Certificazione Unica entro il termine del 18 marzo 2024, la normativa prevede alcune modalità di correzione e relative sanzioni. Il riferimento è l'art. 4, comma 6-quinquies del Dpr n. 322/98, che disciplina le sanzioni per la trasmissione omessa, tardiva o errata delle Certificazioni Uniche (CU).

La norma recita testualmente:

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”.

In sostanza, per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100 euro per certificazione, con un massimo di 50.000 euro per ogni sostituto d’imposta. Questo vale sia per errori nella trasmissione che per mancata presentazione. Se la CU corretta viene trasmessa entro 5 giorni dalla scadenza (quindi entro il 23 marzo 2024), non viene applicata alcuna sanzione. Correzione entro 60 giorni: Se la trasmissione della CU corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza, quindi entro 17 maggio 2024, la sanzione è ridotta a un terzo, ovvero 33,33 euro per certificazione, con un massimo di 20.000 euro per ogni sostituto d’imposta.

Se la CU non viene corretta entro i 60 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione piena di 100 euro per certificazione (fino a un massimo di 50.000 euro per il sostituto).

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