Molti lavoratori del comparto delle scuole private hanno interesse a conoscere i livelli e le mansioni del CCNL scuole private ANINSEI, anche al fine di valutare il loro diritto ad una corretta retribuzione e alla corrispondenza del loro stipendio in busta paga a quanto previsto dal contratto scuole private Aninsei.
Il contratto nazionale delle scuole private Aninsei (CCNL scuole private Aninsei, che poi sarebbe il CCNL delle scuole private laiche aderenti all’Aninsei) prevede una classificazione del personale per aree e successivamente all’interno di ogni area un’ulteriore classificazione per livelli.
I livelli e le mansioni classificati per area di appartenenza sono indicati all’articolo 5 del titolo II del CCNL scuole private Aninsei e permettono ai lavoratori di individuare quali sono i propri diritti anche in termini retributivi.
Vediamo come orientarsi nelle tre aree e per ogni area come viene classificato il personale nei vari livelli, partendo innanzitutto dagli stipendi spettanti, o per meglio dire dal minimo stipendiale previsto dal contratto collettivo e che spetta di diritto a tutti i lavoratori.
Stipendi contratto scuole private Aninsei da settembre 2018
Dal mese di settembre 2023 sono state aggiornate le tabelle retributive del contratto scuole private Aninsei. Ecco le tabelle retributive del CCNL Scuole private Aninsei.
Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).
Le differenze di livello sono quindi importanti anche a livello retributivo, anche perché tali livelli stipendiali incidono anche su istituti quali lavoro straordinario, retribuzione spettante per ferie, permessi e non per ultimo sul trattamento di fine rapporto (TFR). Alcuni lavoratori potrebbero maturare differenze retributive per mansioni superiori effettivamente svolte. Ma è lo stesso CCNL a stabilire quando possono scattare.
A chi si applica il CCNL scuole private Aninsei
Il CCNL scuole private Aninsei, firmato da Aninsei e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals- Conf.S.a.l., disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali.
Il contratto collettivo indica in maniera dettagliata per quali attività si applica il CCNL Scuole private Aninsei, facendo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra “le imprese educative, formative o scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o privati che svolgono attività in Italia e all’estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente”.
Il contratto collettivo stabilisce che le attività che ora elencheremo rientrano nell’applicazione del CCNL ma è possibile applicare il contratto Scuole private Aninsei anche ad attività collegate e pertinenti, quali convitti, studentati e colonie.
Non solo, il CCNL pur se fa riferimento ai contratti a tempo indeterminato, estende l’applicazione integrale anche ai rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato.
Viene richiesta l’adesione all’ANINSEI o comunque una comunicazione alle parti stipulanti il CCNL.
Per quanto riguarda le attività per le quali si applica il CCNL Scuole private ANINSEI, ecco l’elenco completo:
- accademie di arte drammatica;
- accademie di belle arti;
- asili nido, micro-nidi, spazi baby, aree attrezzate per l’infanzia e ludoteche;
- conservatori di musica; convitti;
- corsi di adornamento e formazione continua; corsi di cultura vari;
- corsi di doposcuola;
- corsi di preparazione universitaria;
- scuole dell’infanzia;
- scuole di danza;
- scuole e corsi di italiano per stranieri;
- scuole di musica;
- scuole e corsi a distanza;
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche;
- scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico;
- scuole e torsi di istruzione professionale scuole e corsi di libera arte;
- scuole e corsi di lingue;
- scuole e corsi di preparazione agli esami;
- scuole e corsi parauniversitari e accademie;
- scuole e corsi post-secondari;
- scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici;
- scuole per corrispondenza;
- scuole e corsi postuniversitari;
- scuole primarie;
- scuole secondarie di I e II grado;
- scuole speciali per i minori;
- università private.
Affrontiamo ora le aree di classificazione del personale e i vari livelli di inquadramento, avendo ben in mente che il contratto collettivo, come vedremo, disciplina anche le mansioni promiscue e i mutamenti di mansioni, ossia quando un lavoratore svolge contemporaneamente diverse mansioni che riguardano diversi livelli oppure quando il lavoratore viene destinato a mansioni superiori. E in quest’ultimo caso conta anche il periodo.
CCNL scuole private Aninsei: aree e classificazione del personale
Chiarito che il CCNL scuole private Aninsei disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale delle scuole non statali, e quali sono le scuole e università per le quali si può applicare il contratto, vediamo le diverse classificazioni del personale e quindi i relativi livelli contrattuali.
Il CCNL scuole private Aninsei non prevede solo una classificazione del personale per livelli, bensì anche una classificazione per area di appartenenza.
Il personale assunto presso una scuola privata e quindi assunto secondo il CCNL scuole private Aninsei non dovrà solo controllare il livello di assunzione ma anche che l’area sia quella di giusta appartenenza.
Le aree previste dal CCNL scuole private Aninsei sono tre e nello specifico:
- Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (personale ATA) – livelli da I a V;
- Area seconda: servizi di istruzione, di formazione ed educazione (personale docente) – livelli da III a VII;
- Area terza: servizi direttivi (personale direttivo) – livelli VIII A ed VIII B.
Livello primo – area prima personale ATA
La classificazione del personale nelle scuole private Aninsei inizia dal livello I dell’area prima in cui rientra il personale addetto allo svolgimento servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari il cosiddetto personale ATA.
Dal testo ufficiale del CCNL all’art. 5 del titolo II si legge che “Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una preparazione professionale specialistica, quali ad esempio;
- accudienti;
- addetti alle pulizie;
- bidelli;
- personale di fatica;
- inservienti ai piani;
- lavoranti di cucina;
- addetti alle mense;
- custodi-portieri;
- accompagnatori di bus;
- addetti alla manutenzione ordinaria;
- addetti al giardino;
- oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”.
Quindi, appartengono a tale livello i lavoratori che svolgono essenzialmente attività di tipo pratico (lavorare in cucina, occuparsi dei giardini, svolgere attività di portierato) per le quali non occorrono conoscenze specialistiche di tipo professionale.
Livello secondo – area prima personale ATA
Al livello II dell’area prima appartengono lavoratori che effettuano lavori di tipo tecnico – pratico la cui capacità di eseguirli deve comunque essere stata adeguatamente conseguita. Ad esempio, appartengono a questo livello gli infermieri, i guardarobieri, gli operatori amministrativi, quindi mansioni di tipo tecnico-pratiche ma comunque conseguite mediante un’apposita preparazione.
Secondo la classificazione ufficiale del CCNL “Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio:
- guardarobieri;
- autisti bus;
- infermieri;
- assistenti all’infanzia;
- assistenti di scuola d’infanzia;
- addetti alle aree attrezzate per l’infanzia;
- assistenti alle colonie ed ai convitti;
- portieri-centralinisti;
- tecnici di caldaie;
- operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta dell’archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l’ufficio di segreteria, all’assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro, provvedendo, ove presente, all’insieme delle operazioni riguardanti la gestione del magazzino, la verifica e la conservazione delle merci;
- bagnini;
- modelli viventi;
- infermieri generici;
- camerieri specializzati nel settore per mansione unica;
- oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”.
Come per tutti i CCNL, la declaratoria descrive la mansione in generale e poi vi sono un elenco di mansioni. Essendo il livello secondo superiore al primo, anche e soprattutto in termini di retribuzioni, si può notare che per l’inquadramento al livello primo del CCNL Scuole Private Aninsei sono richieste il possesso di “elementari e semplici conoscenze pratiche” e non è necessaria una “preparazione professionale specialistica”, mentre per l’inquadramento nel livello secondo del contratto Scuole private Aninsei sono richieste “normali conoscenze” (quindi non “semplici”) e “adeguate capacità tecnico-pratiche”. E’ pertanto richiesta una maggiore specializzazione.
Tale specializzazione laddove abbraccia mansioni afferenti a conoscenze di tipo amministrativo o comunque consente al personale ATA il diritto ad un inquadramento superiore. Vediamo pertanto i livelli successivi.
Livello terzo – area prima personale ATA
Passando al livello III di inquadramento, sempre dell’area prima afferente il personale ATA, le mansioni previste dal CCNL cambiano abbracciando i ruoli da impiegato amministrativo.
Il CCNL scuole private Aninsei stabilisce infatti che al livello III “Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell’ambito di procedure predeterminate:
- cuochi;
- capitala e camerieri con diploma di scuola alberghiera;
- operatore di biblioteca;
- applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente ad effettuare premiazioni ed attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico e didattico-organizzativo, esercitate anche mediante l’uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso sulla base di istruzioni del segretario-coordinatore amministrativo, ove presente, o del Direttore, del Preside e del Gestore dell’istituto nella predisposizione di atti amministrativo-contabili e negli adempimenti didattico-organizzativi;
- infermieri professionali;
- aiuti economi amministrativi;
- aiutanti tecnici di laboratorio;
- oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”.
Anche in questo caso nella declaratoria, che ricordiamo descrive la mansione che dà diritto all’inquadramento in quel livello (in questo caso il livello terzo) si passa da “normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche” proprie del livello secondo, a “mansioni di concetto” o comunque prevalentemente tali. Queste mansioni di concetto, per il diritto al livello terzo, devono essere accompagnate da “specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali” ed infatti la declaratoria richiede anche che il lavoratore sappia utilizzare “mezzi e strumenti” e “procedure predeterminate”. Si abbracciano quindi le mansioni, poi indicate nell’elenco, che afferiscono gli applicati di segreteria, che è poi il personale che opera in ambito della segreteria della scuola o del datore di lavoro.
Anche in questo caso la declaratoria e il mansionario vanno confrontate con quelle del livello successivo o dei livelli successivi, perché laddove l’effettivo svolgimento della mansione comporta una maggiore qualifica professionale, accompagnata da un diploma, il lavoratore potrebbe aver diritto al livello quarto.
Livello quarto – area prima personale ATA
Andando avanti con i livelli è prevista, infatti, sempre più formazione sia di tipo scolastica che di pregressa esperienza lavorativa.
Al livello IV del CCNL scuole private Aninsei, sempre nell’ambito della prima area afferente il personale Ata leggiamo che “Sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività per i quali e richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni:
- segretari amministrativi: personale che, con funzioni di coordinamento in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla Direzione o dal gestore e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile-amministrativo e didattico-organizzativo, adottati nell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti, rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi nonché continuare la correttezza giuridica degli atti prodotti;
- addetti al telemarketing;
- coordinatori e tutor: impegnati in attività di assistenza, e tutoraggio degli studenti nei momenti di verifica previsti dopo le attività didattiche in presenza, multimediali o in FAD, in attività di conversazione e pratica per consolidare le conoscenze linguistiche acquisite”.
Si tratta quindi di lavoratori diplomati o che abbiano maturato esperienza nel settore per almeno 3 anni.
Laddove sussistano tali requisiti il livello spettante è il livello quarto.
Ad esempio è differente la descrizione nel mansionario degli applicativi di segreteria (livello terzo) e i segretari amministrativi (livello quarto). Quest’ultimi hanno funzioni di coordinamento e autonomia operativa, ad esempio. Abbracciano il livello quarto anche i coordinatori e tutor, ma laddove il lavoratore oltre a diploma o specializzazione, oltre ad esperienza nel settore, abbia anche determinate responsabilità afferenti un settore tecnico o organizzativo, è possibile il diritto al livello successivo, il livello quinto, che è il livello più alto dell’area prima afferente il personale ATA. Vediamolo.
Livello quinto –area prima personale ATA
L’ultimo livello, il livello V dell’area prima richiede elevate specificità. Sono assunti al V livello i lavoratori che hanno la responsabilità di specifici settori tecnici o amministrativi anche in maniera subordinata al titolare o che per esso.
Secondo la declaratoria del CCNL, al livello V “Sono inquadrati i lavoratori che in una struttura organizzativa di elevata complessità subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione dell’ente gestore, dell’istituto hanno la responsabilità di specifici settori tecnici o organizzativi. È richiesto il titolo di laurea attinente al settore di cui sono responsabili”.
Nel valutare le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, anche in ottica di eventuali differenze retributive maturate, occorre quindi, per il diritto al livello quinto, pesare innanzitutto il livello di complessità della struttura organizzativa datoriale e poi valutare che se il lavoratore riceve in maniera subordinata direttive dal titolare o dal legale rappresentate ma poi esegue la prestazione lavorativa avendo la “responsabilità di specifici settori tecnici o organizzativi” ed è in possesso della laurea attinente il settore scolastico, allora il livello quinto è il livello spettante di diritto.
Passiamo ora dal personale ATA al personale docente o meglio quel personale che svolga “attività relative ai servizi di istruzione, di formazione ed educazione”. Si tratta dell’area seconda della classificazione prevista dal CCNL Scuole private Aninsei.
Livello III – livello terzo area seconda
Nell’area seconda del CCNL scuole private Aninsei sono inquadrati, secondo differenti livelli, i lavoratori che svolgono attività relative ai servizi di istruzione, di formazione ed educazione. Quindi non si tratta più di personale addetto ad attività di tipo amministrative e/o tecniche, bensì di personale che si occupa di istruzione, formazione ed educazione, ad esempio il corpo docente, gli educatori, gli assistenti sociali.
Nello specifico al livello III (livello terzo o livello 3) dell’area seconda “Sono inquadrati i lavoratori che eseguono mansioni complete e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per l’espletamento di attività educative-formative in genere comprese quelle del personale che in strutture convittuali curino la formazione degli ospiti nelle ore extracurricolari:
- educatrici ed educatori di asilo nido;
- istruttori in attività parascolastiche, sportive e colonie;
- operatori di ludoteca”.
Le mansioni indicate in elenco ci fanno capire che a tale livello può essere inquadrato il personale che si occupa dell’educazione dei più piccoli. Per ricercare il corretto inquadramento dei docenti delle classi di età superiore, occorre andare ai livelli successivi.
Livello IV – livello quarto area seconda
Sono inquadrati al livello IV (quarto livello o 4 livello) dell’area seconda i “lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi formativi, culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni:
- docenti in corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;
- docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche;
- docenti in corsi per corrispondenza;
- docenti in corsi a distanza;
- docenti di scuola dell’infanzia; educatori di convitto; assistenti sociali”.
Il mansionario è chiaro, per quanto riguarda la tipologia di docenti che hanno diritto al livello IV.
Livello V – livello quinto area seconda
Se invece passiamo al livello V (5 livello o livello quinto) dell’area seconda del CCNL scuole private Aninsei, è stabilito che la declaratoria e le mansioni sono altre. “Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o professionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, se necessario, una qualifica:
- docenti di scuola primaria;
- docenti in corsi di preparazione agli esami;
- docenti in corsi di istruzione professionale;
- docenti in corsi di lingue;
- insegnanti tecnico-pratici negli istituti industriali, professionali e assistenti di chimica e fisica, ottica, odontotecnica;
- lettori di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti;
- oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”.
Si tratta, del livello di inquadramento dei docenti di scuola primaria, ma anche dei docenti di corsi di istruzione professionale, nonché dei docenti tecnico-pratici negli istituti che prevedono l’insegnamento dei relativi insegnamenti, ad esempio gli istituti industriali e professionali.
Livello VI – livello sesto area seconda
Salendo di livello aumentano anche i titoli culturali richiesti. I lavoratori assunti al livello VI dell’area seconda del CCNL scuola private Aninsei devono, infatti, essere in possesso di laurea. Secondo la declaratoria del CCNL stesso al livello VI “Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un processo educativo finalizzato all’acquisizione di contenuti culturali complessi e di capacità critiche-cognitive, per i quali è richiesto il diploma di laurea:
- docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l’esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l’abilitazione all’insegnamento;
- docenti di educazione fisica, tecnica artistica e musicale;
- oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”.
Si tratta quindi dei docenti assunti nelle scuole secondarie di I e II grado (per capirci gli insegnanti delle scuole medie o superiori) che siano in possesso dia di laurea che di abilitazione all’insegnamento.
Rientrano in tale livello anche i docenti di educazione fisica, i docenti d’arte e di musica.
La sostanziale differenza tra questo livello ed il precedente è nel titolo di studio richiesto per poter svolgere le mansioni previste dai singoli livelli. Mentre al livello V è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di qualifica, per poter essere assunti al livello VI è richiesta la laurea.
Livello VII – livello settimo area seconda
Il livello VII (livello settimo o 7 livello) è l’ultimo livello dell’area seconda. Vi sono inquadrati i lavoratori che “Sono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti parauniversitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica”.
Si tratta quindi di figure più specifiche che operano in speciali settori come ad esempio le accademie di belle arti, oppure lavoratori inquadrati in scuole per interpreti. Si tratta di soggetti che per le competenze e le conoscenze operano in settori dell’istruzione più specifici.
Livello VIII – area terza
Nell’area terza del CCNL scuole private Aninsei sono inquadrati i lavoratori che svolgono funzioni direttive.
Si tratta di quei lavoratori che svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e che hanno la responsabilità di intere unità scolastiche. Tali lavoratori sono comunque subordinati al titolare, al legale rappresentante o al Cda che gestisce l’impresa scuola.
L’area terza include due livelli.
Livello VIII A – livello 8A area terza
Al livello VIII A (livello 8 A) dell’area terza “Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l’impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di unità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non sia complessa. È richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado:
- Direttori (Coordinatori delle attività educative e didattiche) di asilo nido, di scuole dell’infanzia e primarie, di corsi di corrispondenza, di corsi liberi e di arte, di corsi di istruzione professionale, di corsi di lingue e di cultura varia;
- oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”.
Livello VIII B – livello 8B area terza
Al livello VIII B (livello otto b) dell’area terza “Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l’impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale ed hanno in via continuativa la responsabilità di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità. È richiesto il titolo di laurea e di abilitazione in conformità alla unità scolastica di cui sono responsabili:
- Presidi (Coordinatori delle attività educative e didattiche) di scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie; presidi di scuole e corsi di preparazione agli esami; rettori di convitto;
- oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria”.
Essenzialmente sono assunti con a livello VIII A i direttori di scuole che non siano scuole secondarie ai quali è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre al livello VIII B i presidi di scuole secondarie ai quali è richiesta la laurea.
Mutamenti di qualifica: quando spetta il livello superiore
La classificazione del personale del CCNL Scuole Private Aninsei fornisce un elenco abbastanza esaustivo delle mansioni e declaratorie dettagliate. Ciò consente al lavoratore (e al datore di lavoro) di valutare il corretto inquadramento.
E’ però possibile che tra le parti, nell’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, avvengano periodi più o meno lunghi di mutamenti di mansioni, ossia di cambio delle mansioni espletate. Quando sussiste il diritto al passaggio di livello per mansioni superiori? E quando vi è diritto semplicemente alla retribuzione afferente al livello superiore svolto?
Il contratto collettivo delle scuole private Aninsei all’articolo 6 disciplina i mutamenti di mansione prevedendo che “Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi, di funzioni pertinenti ad un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l’intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro”.
Occorre notare bene che il CCNL parla di sei giorni "lavorativi" consecutivi e non di calendario. E di un diritto alla retribuzione relativa alle funzioni superiori (quindi del livello superiore secondo CCNL) per “l’intera durata del periodo”. Ciò vuol dire che se il periodo si protrae per più di 6 giorni, al lavoratore spetta comunque la retribuzione del livello superiore, ma non c’è il diritto al livello superiore.
Il diritto al livello superiore, secondo il CCNL scuole private Aninsei, scatta al superamento dei 3 mesi: “Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano”.
Il contratto collettivo stabilisce anche la quantificazione economica delle differenze retributive: “Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza”.
E stabilisce infine il principio che il lavoratore costantemente impiegato in mansioni superiori per sostituire personale assente, non passa contrattualmente al livello superiore, ma ha solo diritto alla retribuzione del livello superiore afferente le mansioni effettivamente svolte: “Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo differenza di retribuzione”.
Mansioni promiscue secondo il CCNL Scuole private Aninsei
Il contratto collettivo disciplina anche quei casi in cui il lavoratore viene adibito a mansioni promiscue, ad una pluralità di mansioni con diritto alla retribuzione afferente diversi livelli contrattuali. Ma la precisazione importante è che il CCNL disciplina solo le mansioni promiscue del personale non docente (quindi personale ATA).
L’art. 7 del CCNL stabilisce che “Quando il dipendente non docente sia abitualmente addetto a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest’ultima gli verrà pure attribuita la qualifica fermo restando l’obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli. Per tutti gli altri casi la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle retribuzioni calcolate indipendentemente e proporzionalmente per ciascuna mansione svolta”.
Il contratto collettivo pertanto concede il diritto alla retribuzione afferente il livello superiore solo se le prestazione lavorativa si svolge sempre con mansioni promiscue.
Se invece è una situazione occasionale, chiede di parametrare la retribuzione del livello superiore al numero di ore di lavoro con mansioni superiori effettivamente svolto, retribuendo la restante parte del mese secondo i livelli retributivi normalmente spettanti al lavoratore.