Nel contratto collettivo del settore Pulizie Multiservizi ai lavoratori spettano una serie di indennità.
Si tratta di indennità che vanno a compensare particolari lavorazioni svolte dai lavoratori o dalle lavoratrici.
Ecco un elenco:
Tipologia di indennità | Quanto spetta al lavoratore |
---|---|
Indennità mezzi di locomozione | Indennità mensile da concordare |
Rimborso spese di locomozione | Rimborso integrale a pie' di lista nel cedolino paga |
Indennità lavoro disagiato | 15% della retribuzione tabellare |
Indennità d'alta montagna | Equa indennità da concordare |
Indennità di lontananza da centri abitati | Indennizzo da concordare |
Indennità per maneggio denaro | 3% della retribuzione tabellare |
Indennità per maneggio denaro per riscossione bollette, fatture, note, eccetera | 5% della retribuzione base |
Indennità rimozione scorie e polverino altoforni | Indennità di euro 0,05 per ogni ora di lavoro |
Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali | Indennità di euro 0,036 per ogni ora di lavoro |
Indennità pulizia ambienti radioattivi | Indennità di euro 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate |
Indennità per lavori nel sottosuolo | Indennità di euro 0,03 per ogni ora di lavoro |
Indennità aeroportuale | Indennità giornaliera da concordare |
Vediamo come funzionano ogni indennità di cui all'elenco, contenute nell'articolo 24 del CCNL Pulizie Multiservizi denominato "Indennità varie", E quali sono le condizioni per avere il riconoscimento in busta paga.
Indennità mezzi di locomozione
L'articolo 24 contiene le indennità varie spettanti ai lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo per il settore Pulizia Multiservizi.
Una delle indennità previste è l'indennità mezzi di locomozione, disciplinata dal CCNL Pulizie Multiservizi in questo modo: "La ditta corrisponderà al lavoratore che usa il proprio mezzo per servizio, un'indennità mensile da concordarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti".
Quando si parla di mezzo di locomozione si parla sia di automobile che di motocicli.
Il contratto collettivo per questa indennità non fissa la quantificazione, che è demandata ad una interlocuzione sindacale.
Rimborso spese di locomozione
Sempre l'art. 24 del CCNL Pulizie Multiservizi tra le indennità varie previste prevede anche il "Rimborso spese di locomozione": "Al lavoratore che sia comandato in occasione del lavoro o per l'esecuzione del lavoro, a spostarsi da un posto all'altro di lavoro, competerà il rimborso a piè di lista delle spese sostenute, qualora detto spostamento non avvenga con mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa".
In questo caso è previsto che l'azienda sia obbligata a rimborsare a piè di lista, ossia ad erogare un rimborso spese escluso da imposizione fiscale per il lavoratore, di tutte le spese sostenute per gli spostamenti, per finalità aziendali e produttive aziendali, effettuate dal lavoratore con mezzi di trasporto diversi dal mezzo proprio e dai mezzi di trasporto messi a disposizione dell'impresa.
Sono un esempio le spese di autobus, taxi, treni, metropolitane ecc.
Indennità lavoro disagiato
Il contratto collettivo prevede una indennità per lavoro disagiato: "Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15% della retribuzione tabellare".
Quindi il lavoro disagiato è quello con l'impiego di bilancino, ponte o scala aerea o romana, in questi casi configurandosi un lavoro disagiato scatta il diritto all'indennità del 15% calcolato sulla retribuzione tabellare e spettante per ogni giornata di lavoro disagiato.
La retribuzione tabellare viene definita dal CCNL: "Per retribuzione tabellare si intende quella indicata dalla tabella di cui al presente Contratto.
Per retribuzione base si intende la somma della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza".
Quindi la retribuzione tabellare è il minimo stipendiale indicato nelle tabelle retributive.
Livello | Minimo stipendiale | Indennità giornaliera lavoro disagiato (5 giorni lavorativi a settimana) | Indennità giornaliera lavoro disagiato (6 giorni lavorativi a settimana) |
---|---|---|---|
Livello Q | 1,552.52 € | 10.59 € | 8.96 € |
Livello 7 | 1,418.44 € | 9.67 € | 8.18 € |
Livello 6 | 1,227.90 € | 8.37 € | 7.08 € |
Livello 5 | 987.97 € | 6.74 € | 5.70 € |
Livello 4 | 903.29 € | 6.16 € | 5.21 € |
Livello 4 par. 125 | 882.13 € | 6.01 € | 5.09 € |
Livello 3 | 832.72 € | 5.68 € | 4.80 € |
Livello 2 par. 115 | 811.56 € | 5.53 € | 4.68 € |
Livello 2 | 769.21 € | 5.24 € | 4.44 € |
Livello 1 | 705.70 € | 4.81 € | 4.07 € |
Siccome l'indennità per lavoro disagiato è una indennità giornaliera occorre calcolarla in questo modo: minimo stipendiale da tabelle retributive diviso il divisore giornaliero 26, in caso di orario di lavoro basato su sei giorni settimanali, o diviso il divisore 22, in caso di orario di lavoro basato su cinque giorni, poi va moltiplicato il risultato per il 15%.
Indennità d'alta montagna
Lo stesso articolo 24 del CCNL Pulizie Multiservizi prevede che "Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l'impresa corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti".
Anche in questo caso il lavoro prestato fuori dalla sede aziendale ed in zona di alta montagna dà diritto ad una indennità la cui equità è stabilito con un accordo con i sindacati.
Indennità di lontananza da centri abitati
Lo stesso articolo 24 del CCNL Pulizie Multiservizi prevede che "Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 3 km, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'impresa che non provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da concordarsi tra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti".
Anche in questo caso se la sede di lavoro aziendale è in una zona lontana dal centro abitato, se non vi sono mezzi pubblici, al lavoratore spetta un indennizzo che viene sempre quantificato con i sindacati.
Indennità per maneggio denaro
L'articolo 24 del CCNL Pulizie Multiservizi tratta il caso dei lavoratori che maneggiano denaro: "Al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta un'indennità nella misura del 3% sulla retribuzione tabellare della sua categoria di appartenenza.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note, eccetera, di importo complessivo superiore a euro 4.65, sarà corrisposta un'indennità nella misura del 5% sulla retribuzione base".
Livello | Minimo stipendiale | Indennità maneggio denaro (3%) | Indennità riscossione bollette, fatture, note, ecc. (5%) |
---|---|---|---|
Livello Q | 1.552.52 € | 46.58 € | 77.63 € |
Livello 7 | 1.418.44 € | 42.55 € | 70.92 € |
Livello 6 | 1.227.90 € | 36.84 € | 61.40 € |
Livello 5 | 987.97 € | 29.64 € | 49.40 € |
Livello 4 | 903.29 € | 27.10 € | 45.16 € |
Livello 4 par. 125 | 882.13 € | 26.46 € | 44.11 € |
Livello 3 | 832.72 € | 24.98 € | 41.64 € |
Livello 2 par. 115 | 811.56 € | 24.35 € | 40.58 € |
Livello 2 | 769.21 € | 23.08 € | 38.46 € |
Livello 1 | 705.70 € | 21.17 € | 35.29 € |
Si tratta di una indennità mensile spettante nella misura del 3% o del 5%.
Indennità rimozione scorie e polverino altoforni
Sempre l'art. 24 del CCNL Pulizie Multiservizi prevede che "Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni, l'impresa corrisponderà un'indennità di euro 0,05 per ogni ora di lavoro".
In questo caso per un lavoratore che lavora 8 ore al giorno l'indennità giornaliera sarebbe di 0,40 euro.
Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Un'altra indennità spettante è quella per la pulizia di reparti lavorazioni industriali:
"Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l'impresa corrisponderà un'indennità di euro 0,036 per ogni ora di lavoro.
Queste due ultime indennità sono da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie nonché della 13ª mensilità e della 14ª mensilità".
Una "Precisazione a verbale" fornisce un chiarimento su cosa significa "pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazione": "Le parti si danno atto che con la locuzione "pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazione" hanno inteso riferirsi esclusivamente alla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge l'attività industriale vera e propria.
L'indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all'interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, eccetera".
Questa indennità è quindi di 0,036 euro ad ora, di 0,29 euro al giorno ed è inclusa nel calcolo di tredicesima, quattordicesima, ferie e TFR.
Indennità pulizia ambienti radioattivi
Un ulteriore indennità è quella per la pulizia di ambienti radioattivi: "Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa – Beta – Gamma – Raggi X) sarà corrisposta un'indennità di euro 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori nucleari in funzione – trattamento radio – elementi, radioisotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie, anzianità, 13ª mensilità e 14ªmensilità e indennità sostitutiva del preavviso".
Questa indennità è quindi di 0,12 euro ad ora, di 0,96 euro al giorno ed è inclusa nel calcolo di tredicesima, quattordicesima, ferie e TFR.
Indennità per lavori nel sottosuolo
Un ulteriore indennità prevista nel CCNL Pulizie Multiservizi è l'indennità per lavori nel sottosuolo:
"Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta un'indennità di euro 0,03 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità".
Una "Precisazione a verbale" stabilisce che "Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, etc.) verrà corrisposta al personale un'indennità oraria di euro 0,03 non cumulabile con l'indennità per lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazioni della Metropolitana o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all'aperto o sotto la pensilina".
Questa indennità è quindi di 0,03euro ad ora, di 0,24 euro al giorno ed è inclusa nel calcolo di tredicesima, quattordicesima, ferie e TFR.
Indennità aeroportuale
Infine, un altra indennità è quella aeroportuale: "In sede provinciale le parti stipulanti potranno concordare per i lavoratori che svolgono la propria attività esclusivamente nell'ambito aeroportuale un'indennità giornaliera il cui importo assorbirà fino a concorrenza eventuali altre indennità già erogate a qualsiasi titolo".
Si tratta di una indennità giornaliera stabilita in sede provinciale.