Il preavviso di licenziamento o dimissioni nel CCNL Farmacie private è disciplinato in vari articoli del contratto collettivo delle farmacie.
L'articolo 68 tratta le modalità di recesso con preavviso per dimissioni da parte del lavoratore o licenziamento del datore di lavoro.
Il successivo articolo 69 del CCNL Farmacie private tratta il licenziamento per giusta causa senza preavviso.
L'articolo 73 tratta l'indennità in caso di mancato preavviso.
I termini del preavviso sono invece stabiliti dall'art. 77 del CCNL e variano in base livello di inquadramento contrattuale del dipendente.
Il CCNL Farmacie private stabilisce, tra l'altro, che i termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Un trattamento diverso però è concesso ai dipendenti laureati che si dimettono perché aprono una loro farmacia o perché vincitori di pubblico concorso per ASL o farmacie comunali, municipalizzate e ospedaliere.
In caso di recesso dal contratto di lavoro per giusta causa non è necessario il preavviso.
Vediamo quali sono i termini di preavviso, come cambiano in base al livello e come viene regolato nei confronti del lavoratore il periodo di preavviso stesso.
Preavviso dimissioni o licenziamento nel CCNL farmacie private
Nel caso in cui il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro cessi, o per licenziamento o per dimissioni volontarie, il lavoratore dovrà osservare i seguenti termini di preavviso stabiliti ai sensi dell’art. 77 del CCNL Studi farmacie private.
I termini di preavviso sono i seguenti:
- 1° livello super (primo livello super): 90 giorni di calendario;
- 1° livello (primo livello): 90 giorni di calendario;
- 2° livello (secondo livello): 60 giorni di calendario;
- 3° e 4° livello (terzo e quarto livello): 45 giorni di calendario;
- 5° e 6° livello (quinto e sesto livello): 15 giorni di calendario.
Sempre secondo quanto stabilito dall’art.77 del CCNL farmacie private, i giorni di preavviso decorrono dalla metà del mese o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso dimissioni o licenziamento apprendista nel CCNL farmacie private
La disciplina dell'apprendistato tratta il caso del recesso al termine del periodo di formazione: "Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dalla legge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
La dimissione dell'apprendista od il licenziamento dell'apprendista durante il periodo formativo, quindi durante l'apprendistato, segue invece gli stessi termini del preavviso degli altri lavoratori subordinati, con riferimento al livello di inquadramento finale dell'apprendista. Quindi ad esempio, un apprendista 2° livello avrà un termine di preavviso di 60 giorni di calendario con decorrenza o dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Dimissioni farmacista: preavviso ridotto in caso di pubblico concorso
Un discorso a parte invece viene fatto per le dimissioni presentare dal lavoratore laureato se in procinto di cambiare lavoro perché vincitore di pubblico concorso o per l’apertura di una propria farmacia.
La norma contenuta nel CCNL all’art. 77 stabilisce infatti che il lavoratore laureato che di dimetta perché vincitore di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni.
Tale termine vale anche nel caso in cui il dipendente laureato vinca un pubblico concorso per incarichi presso le Unità sanitarie locali, o per l'esercizio della professione presso farmacie comunali, municipalizzate e ospedaliere.
Questo trattamento favorevole è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che non riescono a rispettare i termini di preavviso stabiliti dal CCNL in quanto l’assunzione del nuovo incarico avviene in termini inferiori.
In merito a ciò, l’art. 77 stabilisce quanto segue: “Il lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni.
Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico concorso per incarichi presso le Unità sanitarie locali, o per l'esercizio della professione presso farmacie comunali, municipalizzate e ospedaliere.
Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non siano in grado di rispettare i termini previsti dalla normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai trenta giorni”.
Indennità sostitutiva del preavviso CCNL farmacie private
Ma cosa succede se il lavoratore si vede privato del proprio lavoro senza che venga rispettato un adeguato periodo di preavviso?
L’art.73 del CCNL farmacie private prevede che “Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale in atto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità”.
Al contrario, se il dipendente non abbia dato il preavviso al datore di lavoro, questo “ha facoltà di trattenergli una somma corrispondente alla retribuzione di fatto del periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 77”. Questo è quanto stabilito, tra l’altro, dall’art. 79 del CCNL farmacie private.
Inoltre, sempre all’art. 79 è stabilito quanto segue: “Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro”.
Quindi in caso di mancato preavviso bisogna andare a quantificare l’indennità di preavviso prendendo come riferimento la retribuzione globale di fatto, compreso tredicesima e quattordicesima. La quantificazione viene fatta per giorni di calendario, bisognerà tener conto che la retribuzione globale di fatto giornaliera calcolando la retribuzione globale di fatto mensile diviso 26.
Dimissioni e licenziamento per giusta causa: come cambia il preavviso
Un’altra cosa che il dipendente ma anche il datore di lavoro devono conoscere è come la norma regola le dimissioni e il licenziamento in caso di giusta causa.
Ai sensi dell’art. 68 del CCNL farmacie private “Ciascuno dei contraenti può recedere a norma dell'art. 2118 del Codice civile dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna in mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto previsto dal successivo art. 70”.
Quindi, licenziamento o dimissioni vanno presentate con lettera raccomandata o consegna a mano, direttamente all’interessato con rilascio di dichiarazione di ricezione.
In caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa, l’art. 69 stabilisce invece che: “Ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei motivi”.
Retribuzione e periodo di preavviso: cosa stabilisce il CCNL farmacie private
Il dipendente durante il periodo di preavviso ha diritto alla retribuzione di fatto spettante. Lo stabilisce l’art. 78 del CCNL quando dice “Durante il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di lavoro ha diritto a percepire la retribuzione di fatto ed il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti”.
Quindi, il verificarsi del periodo di preavviso non comporta l’interruzione della retribuzione né del computo del servizio. Durante tale periodo quindi il dipendente ha diritto alla retribuzione e il periodo di preavviso vale come normale servizio.
Ferie e preavviso nel CCNL farmacie private
Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie. L’art. 31 del CCNL farmacie private, infatti, stabilisce che “Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso”.
Quindi, se il lavoratore è in ferie e gli viene comunicato che sarà licenziato, il periodo di ferie non è considerato preavviso. Quindi durante il periodo di ferie, si sospende il decorso del preavviso di dimissioni o licenziamento. Il termine del periodo di preavviso e quindi del rapporto di lavoro si sposta in avanti di tanti giorni quanti quelli di ferie.
Preavviso durante il periodo di prova
Il contratto nazionale delle farmacie private all’art.8 stabilisce che “Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Quindi il periodo di prova non vincola le parti, nessuna delle due parti, a rispettare un periodo di preavviso in caso di recesso.
La prova può terminare quindi o con l’assunzione o con il recesso, e in questo ultimo caso il recesso ha effetto immediato, opera senza bisogno di preavviso.
Preavviso e congedo matrimoniale
Ai lavoratori delle farmacie private spettano 15 giorni di congedo matrimoniale.
Si tratta di un congedo straordinario che viene concesso in occasione del matrimonio del dipendente. Tale periodo, appunto di 15 giorni non può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
In caso di preavviso coincidente con il congedo matrimoniale, i termini del preavviso si bloccano e ricominciano dopo la fine del periodo di congedo.
Preavviso in caso di malattia o infortunio
A norma dell’art.82 del CCNL farmacie private “La malattia o l'infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in servizio, sospendono il decorso del termine fino alla scadenza del periodo di conservazione del posto previsto dalle vigenti disposizioni e sino alla guarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del compimento del predetto termine”.
Preavviso e cessione o trasferimento della farmacia
L'articolo 74 del CCNL Farmacie private stabilisce che "In caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e quando il titolare cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto
per il caso di licenziamento, il subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sul precedente titolare, come se avvenisse il licenziamento".
Preavviso e fallimento della farmacia
L'articolo 75 del CCNL Farmacie private stabilisce che "In caso di fallimento della farmacia il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma delle vigenti disposizioni di legge".
Preavviso e decesso del dipendente
L'articolo 76 del CCNL Farmacie private stabilisce che "In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile".