Il CCNL per i dipendenti delle Cooperative sociali, ossia il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo prevede una classificazione del personale basata su 6 aree/categorie, dalla lettera A alla lettera F. Sono questi i livelli retributivi dei lavoratori.
La classificazione del personale è disciplinata all’art. 47 del CCNL Cooperative sociali, firmato dalle parti stipulanti: AGCI, Federsolidarietà, Legacoopsoaciali e FP-Cgil, Cisl-Fps e Uil-Fpl.
Nell’articolo 47, le categorie sono individuate attraverso le declaratorie che descrivono i requisiti indispensabili che i dipendenti devono avere per poter essere inquadrati nelle categorie stesse.
Le categorie e i profili individuati nel contratto collettivo delle Cooperative sociali devono essere coerenti con quanto stabilito dal CCNL in termini di ambito di applicazione del contratto stesso.
Vediamo cosa prevede il CCNL Cooperative sociali in merito alla classificazione del personale, come orientarsi tra le varie aree, quali sono i livelli e le mansioni previste e quali retribuzioni spettano.
Classificazione del personale CCNL Cooperative sociali: livelli, aree e categorie
La classificazione del personale nel CCNL Cooperative sociali è contenuta all’art. 47 dello stesso. Nello specifico detta quanto segue:
“Il nuovo sistema di classificazione, decorrente dall’1.1.2009, è articolato in sei aree/categorie, denominate rispettivamente A, B, C, D, E, F.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative”.
L’art. 47 del contratto delle Cooperative sociali stabilisce, inoltre, che i profili sono individuati a titolo esemplificativo e che è fatta salva la possibilità, in sede di contrattazione di secondo livello (art.10), di individuare ulteriori profili necessari alle esigenze delle attività svolte. Tali profili sono individuati in via sperimentale e previa comunicazione al CMP nazionale.
Le sei aree/categorie individuate all’art.47 e nelle quali sono classificati i dipendenti delle Cooperative sociali sono le seguenti:
Area | Descrizione: |
---|---|
Area/categoria A | Lavoro generico e servizi ausiliari |
Area/categoria B | Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socioassistenziale |
Area/categoria C | Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socioassistenziale e sociosanitario |
Area/categoria D | Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi socioeducativi |
Area/categoria E | Prestazioni specialistiche, attività di coordinamento |
Area/categoria F | Attività di direzione |
Area | Descrizione: |
---|---|
Area/categoria A | Lavoro generico e servizi ausiliari |
Area/categoria B | Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socioassistenziale |
Area/categoria C | Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socioassistenziale e sociosanitario |
Area/categoria D | Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi socioeducativi |
Area/categoria E | Prestazioni specialistiche, attività di coordinamento |
Area/categoria F | Attività di direzione |
Ora per ogni area o categoria, vediamo cosa stabilisce la declaratoria nel contratto collettivo in merito all’inquadramento del personale.
Area/categoria A – Lavoro generico e servizi generici di aiuto domiciliare, di produzione e servizi ausiliari
Secondo il contratto collettivo nazionale delle Cooperative sociali appartengono all’area/categoria A:
“le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l’esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici”.
Inoltre:
“Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell'ambito di specifiche istruzioni fornite”.
Area/categoria B – Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale
Continuando con quanto stabilito dal CCNL in merito alla classificazione del personale, appartengono all’area/categoria B:
“le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l’esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l’utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni”.
Area/categoria C – Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario
Sempre secondo il contratto collettivo nazionale delle Cooperative sociali ed in merito all’area/categoria C:
“Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, competenze professionali, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale.
L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento.
Le competenze e capacità includono l’utilizzo di attrezzature, macchinari, automezzi di natura complessa nonché la gestione di beni materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro”.
Area/categoria D – Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, socio-sanitari
Per quanto riguarda l’area/categoria D:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Concorrono alla definizione delle mansioni loro affidate ed alla organizzazione del lavoro proprio e dell'eventuale altro personale coordinato e controllato. Predispongono i materiali necessari all'espletamento della loro mansione”.
In relazione alle competenze e alle capacità che il dipendente deve avere queste: “includono l’utilizzo di attrezzature, macchinari, nonché la gestione di beni e materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro”.
Area/categoria E – prestazioni specialistiche, attività di coordinamento
Sono assunti nell’area/categoria E:
“lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Area/categoria F – Attività di direzione
Infine, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle Cooperative sociali in merito all’area/categoria F:
“Appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura”.
Livelli Ccnl Cooperative sociali: posizioni economiche
Prima di riportare le tabelle retributive in vigore nel CCNL Cooperative sociali, che indicano lo stipendio mensile spettante ai dipendenti del settore, è necessario chiarire che secondo il contratto collettivo cooperative sociali, art. 47, ogni categoria è composta da più posizioni economiche.
Tuttavia “l'inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche.
I profili riferiti alle posizioni economiche di seguito descritte hanno carattere esemplificativo”.
Area/categoria A
Per l’Area/categoria A sono previste 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
- A1) – ex livello 1°: Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi generici di aiuto domiciliare, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.
- A2) – ex livello 2°: Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina, addetta/o alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore.
Area/categoria B
Per l’Area/categoria B è prevista 1 posizione economica, con il profilo:
- B1) – ex livello 3°: Operaia/o qualificata/o anche all’utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socioassistenziale, addetta/o all'assistenza di base o dell'accoglienza non formata/o, facilitatore linguistico altrimenti definito non formato.
Area/categoria C
Per l’Area/categoria C sono previste 3 posizioni economiche, con i seguenti profili:
- C1) – ex livello 4°: Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, conducente con patente D/K di mezzi ed automezzi, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatore sociale dell'accoglienza, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida.
- C2) (nuovo): Operatore Socio-Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie.
- C3) – ex livello 5°: Capo squadra, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio[1]assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore.
Area/categoria D
Nell’Area/categoria D le posizioni economiche sono 3, ed i profili sono:
- D1) – ex livello 5°: Educatrice/ore senza titolo, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/ore generica/o, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell’inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, mediatrice/ore culturale.
- D2) ex Livello 6°: Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore con titolo, operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6, assistente sociale, assistente alla comunicazione con titolo specifico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tiflologo, L.I.S.), infermiere, capo cuoca o dietista, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.
- D3) – ex Livello 7°: Educatrice/ore coordinatrice/ore.
Area/categoria E
Per l’Area/categoria E sono previste 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
- E1) – ex livello 7°: Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, coordinatrice/ore di professioni sanitarie di unità operativa e/o servizi semplici.
- E2) – ex livello 8°: Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico, coordinatrice/ore di professioni sanitarie di unità operativa e/o servizi complessi.
Infine, per l’Area/categoria F vi sono 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
- F1) – ex livello 9°: Responsabile di area aziendale; psicologa/o – sociologa/o -pedagogista- medico, se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperative.
- F2) – ex 10° livello: Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Tabelle retributive contratto Cooperative sociali
Le tabelle retributive attualmente in vigore per i dipendenti delle Cooperative sociali sono quelle dal 1° settembre 2020 al 2023.
Livello di inquadramento | Minimo | Altri elementi | Totale |
---|---|---|---|
livello F2 | 2.310,42 euro | 232,41 euro | 2.542,83 euro |
livello F1 | 2.023,07 euro | 154,94 euro | 2.178,01 euro |
livello E2 | 1.831,71 euro | 77,47 euro | 1.909,18 euro |
livello E1 | 1.697,06 euro | 0,00 euro | 1.697,06 euro |
livello D3 | 1.697,06 euro | 0,00 euro | 1.697,06 euro |
livello D2 | 1.594,15 euro | 0,00 euro | 1.594,15 euro |
livello D1 | 1.511,24 euro | 0,00 euro | 1.511,24 euro |
livello C3 | 1.511,24 euro | 0,00 euro | 1.511,24 euro |
livello C2 | 1.467,90 euro | 0,00 euro | 1.467,90 euro |
livello C1 | 1.425,21 euro | 0,00 euro | 1.425,21 euro |
livello B | 1.325,20 euro | 0,00 euro | 1.325,20 euro |
livello A2 | 1.266,21 euro | 0,00 euro | 1.266,21 euro |
livello A1 | 1.254,62 euro | 0,00 euro | 1.254,62 euro |
Livello di inquadramento | Minimo |
---|---|
livello F2 | 2.310,42 euro |
livello F1 | 2.023,07 euro |
livello E2 | 1.831,71 euro |
livello E1 | 1.697,06 euro |
livello D3 | 1.697,06 euro |
livello D2 | 1.594,15 euro |
livello D1 | 1.511,24 euro |
livello C3 | 1.511,24 euro |
livello C2 | 1.467,90 euro |
livello C1 | 1.425,21 euro |
livello B | 1.325,20 euro |
livello A2 | 1.266,21 euro |
livello A1 | 1.254,62 euro |
Livello di inquadramento | Altri elementi |
---|---|
livello F2 | 232,41 euro |
livello F1 | 154,94 euro |
livello E2 | 77,47 euro |
livello E1 | 0,00 euro |
livello D3 | 0,00 euro |
livello D2 | 0,00 euro |
livello D1 | 0,00 euro |
livello C3 | 0,00 euro |
livello C2 | 0,00 euro |
livello C1 | 0,00 euro |
livello B | 0,00 euro |
livello A2 | 0,00 euro |
livello A1 | 0,00 euro |
Livello di inquadramento | Totale |
---|---|
livello F2 | 2.542,83 euro |
livello F1 | 2.178,01 euro |
livello E2 | 1.909,18 euro |
livello E1 | 1.697,06 euro |
livello D3 | 1.697,06 euro |
livello D2 | 1.594,15 euro |
livello D1 | 1.511,24 euro |
livello C3 | 1.511,24 euro |
livello C2 | 1.467,90 euro |
livello C1 | 1.425,21 euro |
livello B | 1.325,20 euro |
livello A2 | 1.266,21 euro |
livello A1 | 1.254,62 euro |
Indennità di funzione
Il CCNL Cooperative sociali prevede un'indennità di funzione per i dipendenti a cui vengono affidate funzioni di affiancamento per l'inserimento di altro personale.
L'indennità di funzione per l’affiancamento all’inserimento lavorativo potrà essere riconosciuta al lavoratore a cui la direzione aziendale assegna una temporanea funzione di affiancamento rispetto ai progetti di inserimento lavorativo di colleghi svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della legge 381/1991.
Nello specifico: “Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”.
Lo svolgimento della funzione di affiancamento è strettamente collegato ai progetti di inserimento lavorativo o parte di essi specifici dei lavoratori svantaggiati.
La cooperativa riconoscerà al lavoratore che svolge tale funzione, limitatamente al tempo concordato e riferito ai progetti individuali dei colleghi svantaggiati, una indennità mensile pari a 50,00 euro.
Agli operatori dei servizi all'infanzia, di istruzione, e della continuità educativa che svolgono attività non frontali dei servizi all'infanzia, di istruzione e della continuità educativa è riconosciuto un impegno orario tra il 2% e il 6% dell'orario di lavoro per:
- la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari all’espletamento della mansione;
- la programmazione delle attività;
- la progettazione dei percorsi di continuità educativa.
La definizione delle singole percentuali applicabili per le differenti tipologie di servizio, anche in relazione alle previsioni normative, avviene all'interno della contrattazione di secondo livello così come definita dall'art. 10 del C.C.N.L. fatti salvi gli accordi già in essere.
Passaggio a posizione economica superiore: trattamento economico
All’articolo 50 del CCNL Cooperative sociali è disciplinato il trattamento economico dei dipendenti in conseguenza del passaggio del dipendente stesso a posizione economica superiore.
L’art. 50 stabilisce che:
“Nel caso di passaggio ad una posizione economica superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale della nuova posizione economica di inquadramento e il valore iniziale della posizione economica di provenienza”.
Mansioni e variazioni temporanee
Il CCNL Cooperative sociali prevede la possibilità per i dipendenti del settore di vedersi mutare le mansioni rispetto a quelle per le quali sono state assunti.
L’art. 48 del contratto collettivo stabilisce infatti che:
“La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali è stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all'art. 13, legge n. 300 del 20.5.1970.
La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e posizione economica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza diposizione economica fra la qualifica superiore e quella di inquadramento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi”.
Mutamento mansioni per inidoneità fisica
Può anche succedere che il cambiamento di mansioni al dipendente dipenda da una sua inidoneità all’impiego per il quale era stato assunto. Tale caso è disciplinato dall’art. 49 del CCNL Cooperative sociali il quale stabilisce che:
“Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, la cooperativa esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale con il riassorbimento del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali”.