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22 Marzo 2024
17:00

Cassazione: nessuna sanzione a una dipendente irreperibile alla visita medica di controllo se effettua terapia salvavita

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 4 marzo 2024, n. 5680 ha  dichiarato l’illegittimità delle trattenute economiche effettuate a danno di una dipendente e delle sanzioni irrogate, in quanto la stessa non era risultata reperibile alla visita medica di controllo poiché affetta da patologia grave richiedente terapia salvavita.

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Cassazione: nessuna sanzione a una dipendente irreperibile alla visita medica di controllo se effettua terapia salvavita
Avvocato
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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 4 marzo 2024, n. 5680 ha  dichiarato l’illegittimità delle trattenute economiche effettuate a danno di una dipendente e delle sanzioni irrogate, in quanto la stessa non era risultata reperibile alla visita medica di controllo poiché affetta da patologia grave richiedente terapia salvavita.

La Corte ha ritenuto ammissibile l'integrazione a posteriori del certificato medico, effettuata contrassegnando manualmente la casella relativa alla sussistenza di patologia richiedente terapia salvavita, poiché tale integrazione era stata operata dallo stesso medico curante per ovviare ad una mera svista.

Vediamo, in dettaglio, cosa ha stabilito la Cassazione.

I fatti di causa

Oggetto della controversia è una questione finita in Corte d’appello a seguito di una sentenza sfavorevole pronunciata da un Tribunale nei confronti di una dipendente, assente per malattia, risultata irreperibile alla visita medica di controllo.

L'appellante era risultata assente per malattia sulla scorta di una serie di certificati medici.

Il datore di lavoro aveva contestato alla dipendente di non essere risultata reperibile alla visita medica di controllo e di avere trasmesso certificazione medica telematica successivamente contenente un'alterazione, consistente nell'aver barrato manualmente la casella della certificazione relativa alla sussistenza di patologia grave che richiede terapia salvavita.

Il datore di lavoro, di conseguenza, effettuava una serie di trattenute economiche e la sanzione del rimprovero verbale per l'alterazione della certificazione medica prodotta.

La Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità delle trattenute e delle sanzioni applicate all'appellante.

L’ordinanza della Corte di cassazione

Per la Corte di cassazione, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che, sulla base del certificato medico integrato a posteriori, l'assenza fosse dovuta a una patologia richiedente terapia salvavita.

La Corte d'appello ha ritenuto ammissibile l'integrazione a posteriori del certificato medico, effettuata contrassegnando manualmente la casella relativa alla sussistenza di patologia richiedente terapia salvavita, in quanto tale integrazione era stata operata dallo stesso medico curante per ovviare a una mera svista.

Per la Corte di cassazione va allora ribadito il principio per cui “nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando – conseguentemente – insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004)”.

La Corte di cassazione ha dunque rigettato il ricorso.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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