Gli ermellini si sono pronunciati sugli episodi occorsi nel 3 febbraio 2012 quando, a causa di eventi meteorologici, la linea ferroviaria subì violenti ritardi e disagi sull’intera circolazione e l’azienda ferroviaria Trenitalia previde alcuna forma di assistenza per i proprio passeggeri.
Il Codacons rende nota l'ordinanza della Corte di Cassazione, sezione 3, civile secondo cui il disagio patito è equiparabile al danno esistenziale per il quale i viaggiatori hanno diritto al risarcimento.
Il fatto
I fatti risalgono al 3 febbraio 2012 quando, a seguito di una forte nevicata, la circolazione ferroviaria sulla tratta Roma – Cassino fu sospesa per una notte e un giorno intero, senza fornire alcuna forma di assistenza ai passeggeri.
In caso di ritardo prolungato e interruzione della circolazione, le aziende ferroviarie hanno l’obbligo di provvedere all’assistenza dei viaggiatori attraverso la somministrazione di pasti e bevande.
Secondo i giudici, si legge nell’ordinanza, la violenta nevicata che causò i disagi sull’intera tratta rappresentava un disagio prevedibile al quale Trenitalia avrebbe potuto e dovuto far fronte adeguatamente – ovvero assicurando l’assistenza dovuta ai passeggeri bloccati nel convoglio per 24 ore, senza nè cibo nè acqua.
Cosa dice la sentenza
I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso della passeggera S.V. la quale, instaurato il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cassino, aveva richiesto di potersi accertare la responsabilità di Trenitalia S.p.a. per l’inadempimento nella gestione del trasporto ferroviario verificatosi in data 3 febbraio 2012 sul treno regionale Roma Termini – Cassino.
Già in quella sede, il Giudice di Pace accolse la domanda della ricorrente, condannando l’azienda al risarcimento del danno esistenziale causato.
Avverso tale pronuncia, la società ferroviaria aveva proposto appello deducendo sia l’incompetenza territoriale del Giudice, sia l'insussistenza del danno esistenziale liquidato.
Secondo gli ermellini, deve ritenersi quantomeno travagliata la condizione di viaggio a cui sono stati esposti i passeggeri, subendo 24 ore continuative “in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di di riposare, un'offesa effettivamente seria e grave all'individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione”.
Testo integrale
E’ possibile consultare il testo integrale della Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza, 9 ottobre 2023, n. 28244.