Gli importi massimi della cassa integrazione (CIGO e CIGS) per l'anno 2024 sono pari a un importo lordo di 1.392,89 euro e importo netto di 1.311,56 euro. Per il settore edile 1.641,48 euro lordi e 1.573,86 euro netti.
A definire gli importi massimi dei principali ammortizzatori sociali, validi a partire dal 1° gennaio 2024, è la Circolare INPS, 29 gennaio 2024, n. 25.
La circolare ha aggiornato i massimali e le retribuzioni di riferimento per il calcolo dei:
- Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015;
- e dei Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali).
In questa guida semplice e dettagliata vediamo quali sono i nuovi importi massimi per la CIGO e la CIGS 2024 e il confronto con gli anni precedenti.
Ecco le circolari Inps sull'importo massimo delle integrazioni salariali degli ultimi anni:
Anno | Circolare |
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Importo massimo Cassa Integrazione 2024 | Circolare INPS numero 25 del 29-01-2024 |
Importo massimo Cassa Integrazione 2023 | Circolare INPS numero 14 del 03-02-2023 |
Importo massimo Cassa Integrazione 2022 | Circolare INPS numero 26 del 16-02-2022 |
Importo massimo Cassa Integrazione 2021 | Circolare INPS numero 7 del 21-01-2021 |
Vediamo adesso cosa è cambiato e qual è la modalità di rivalutazione dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale CIGO CIGS sia per il settore non edile, sia per le imprese del settore edile e lapideo.
Importo massimo CIGO e CIGS anno 2024
Ecco gli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS).
Settori non edili
Nella tabella che segue viene indicato l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.
Importo lordo CIGO e CIGS anno 2024 | Importo netto CIGO e CIGS anno 2024 |
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1.392,89 euro | 1.311,56 euro |
Settore edile e lapideo
Come disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'importo massimo viene incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale.
Si tratta quindi dei trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue:
Importo lordo CIGO e CIGS anno 2024 | Importo netto CIGO e CIGS anno 2024 |
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1.671,48 euro | 1.573,86 euro |
Modalità di rivalutazione dell'importo massimo
Si tratta degli importi dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ovvero:
"5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6".
L'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale è in vigore dal 1° gennaio 2024.
Con riferimento al settore edile e lapideo, la previsione dell'importo massimo non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.
Vediamo adesso gli anni precedenti.
Importo massimo CIGO e CIGS anno 2023
Ecco gli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) come determinati per l'anno 2023.
Settori non edili
Nella tabella successiva, viene indicato l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023.
Viene indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che era pari al 5,84%.
Importo lordo CIGO e CIGS anno 2023 | Importo netto CIGO e CIGS anno 2023 |
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1.321,53 euro | 1.244,36 euro |
Settore edile e lapideo
Come disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'importo massimo viene incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale.
Si tratta quindi dei trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue:
Importo lordo CIGO e CIGS anno 2023 | Importo netto CIGO e CIGS anno 2023 |
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1.585,84 euro | 1.493,23 euro |
Importo massimo CIGO e CIGS anno 2022
Vediamo adesso quali sono stati gli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e applicati relativamente allo scorso anno 2022.
Settori non edili
Nella tabella successiva, viene indicato l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2022.
Viene indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che era pari al 5,84%.
Importo lordo CIGO e CIGS anno 2022 | Importo netto CIGO e CIGS anno 2022 |
---|---|
1.222,51 euro | 1.151,12 euro |
Settore edile e lapideo
Come disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'importo massimo viene incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale.
Si tratta quindi dei trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue:
Importo lordo CIGO e CIGS anno 2023 | Importo netto CIGO e CIGS anno 2023 |
---|---|
1.467,01 euro | 1.381,34 euro |
Importo massimo CIGO e CIGS anno 2021
Vediamo adesso quali sono stati gli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e applicati relativamente allo scorso anno 2021.
Settori non edili
Nella tabella successiva, viene indicato l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Viene indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che era pari al 5,84%.
Gli importi indicati constano della retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Retribuzione | Tetto | Importo lordo | Importo netto |
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Inferiore o uguale a 2.159,48 euro | Basso | 998,18 euro | 939,89 euro |
Superiore a 2.159,48 euro | Alto | 1.199,72 euro | 1.129,66 euro |
Settore edile e lapideo
Come disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'importo massimo viene incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale.
Si tratta quindi dei trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue:
Retribuzione | Tetto | Importo lordo | Importo netto |
---|---|---|---|
Inferiore o uguale a 2.159,48 euro | Basso | 1.197,82 euro | 1.127,87 euro |
Superiore a 2.159,48 euro | Alto | 1.439,66 euro | 1.355,58 euro |