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13 Luglio 2024
9:00

Carburante sporco, come ottenere il risarcimento dei danni all’auto

Fare rifornimento e imbattersi nelle stazioni di servizio che inquinano il gasolio ricorrendo a sostanze chimiche oppure annacquandolo sta diventando sempre più frequente.

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Carburante sporco, come ottenere il risarcimento dei danni all’auto
Dottoressa in Giurisprudenza
Carburante sporco, come ottenere il risarcimento dei danni all’auto

Per automobilisti e motociclisti è all’ordine del giorno ritrovarsi alle stazioni di servizio per fare rifornimento di carburante.

Malauguratamente però, può accadere di ritrovarsi con il gasolio sporco o “annacquato” alla pompa di benzina, danneggiando irrimediabilmente il proprio veicolo.

I danni richiedono riparazioni particolarmente costose che possono essere interamente risarcite dal gestore della stazione di servizio e dall' assicurazione, come previsto anche da numerose sentenze.

Vediamo in questa guida completa qual è la tutela garantita all’automobilista dalla legge e come chiedere il risarcimento danni in caso di carburante sporco.

Cosa fare se il carburante è sporco

Fare rifornimento e imbattersi nelle stazioni di servizio che inquinano il gasolio ricorrendo a sostanze chimiche oppure annacquandolo sta diventando sempre più frequente.

La preoccupazione di vedere la spia del motore accesa e ritrovarsi l’auto danneggiata gravemente non è cosa da poco, considerando il fatto che la riparazione ha un costo molto elevato e che potrebbe essere necessario sostituire il motore e altre componenti.

Sì, perchè non è  immediatamente evidente o facile riconoscere la benzina con l’aggiunta di acqua. Può essere molto difficile capire che si è fatto rifornimento all’auto con del carburante sporco o impuro.

In ogni caso, è importante prestare attenzione ad alcuni segnali, come:

  • il motore può avere problemi ad avviarsi o a rimanere acceso subito dopo il rifornimento;
  • il motore può perdere potenza, soprattutto durante l'accelerazione;
  • il veicolo può avere un andamento irregolare, con singhiozzi e strappi durante la guida;
  • dal tubo di scarico potrebbe uscire fumo eccessivo, specie se di colore nero o bianco;
  • la spia check engine (ovvero quella del motore) potrebbe accendersi, indicando problemi nel sistema di alimentazione o di combustione.

Nel caso in cui ci fosse il sospetto di aver rifornito il serbatoio con del carburante contaminato, è consigliabile fermarsi e far esaminare l'auto oppure la moto rivolgendosi un meccanico, in modo da evitare danni ulteriori al motore e ad altri componenti del sistema di alimentazione.

A questo punto, sarà necessario prelevare una piccola quantità di benzina dal serbatoio da analizzare, osservandone da principio il colore e la trasparenza. Il gasolio non alterato, infatti, è di colore chiaro e privo di impurità.

Un altro indizio è l’odore inconsueto rispetto a quello tipico della benzina o del diesel. Il carburante impuro solitamente ha un odore sgradevole oppure insolito.

La procedura di verifica dovrà anche accertare le condizioni del filtro, ispezionando l’eventuale presenza di sedimenti o tracce che ne intasino il sistema.

La tutela del consumatore

Il Codice del Consumo, ovvero il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tutela il guidatore in quanto consumatore che si rivolge a un venditore, cioè il gestore della stazione di servizio.

Il rifornimento di gasolio presso una pompa di benzina equivale all’acquisto di un bene e per questo motivo il prodotto conforme al contratto di vendita (artt. 1470 c.c. e ss.) e privo di vizi (art. 1490 c.c.).

In base all’art. 130, comma 1 del Codice del Consumo, il gestore della pompa di rifornimento è responsabile di qualunque difetto del carburante nel momento in cui consegna il bene al consumatore.

A questo punto, l’automobilista accortosi del danno avrà a propria disposizione 60 giorni per denunciare l’accaduto.

Carburante sporco e risarcimento: chi paga i danni

Quando un automobilista rifornisce il proprio veicolo con carburante sporco o contaminato, il pericolo di danni ingenti al motore e ad altri componenti del veicolo è purtroppo in agguato.

In queste situazioni, il problema è stabilire chi è il responsabile dei danni che quindi dovrà provvedere al risarcimento.

Se il gasolio della stazione di servizio risulta essere sporco, contaminato oppure annacquato, il gestore può essere ritenuto responsabile dei danni al veicolo, poichè tenuto a vendere un prodotto privo di vizi e conforme agli standard qualitativi.

Alla stregua dell’art. 2043 c.c.,  viene fissato il principio generale della responsabilità extracontrattuale, secondo cui "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".  Quindi, se il gestore della stazione ha fornito carburante contaminato, potrebbe essere ritenuto colpevole di negligenza o imperizia.

Del resto, il gasolio e la benzina venduti sono considerati come un bene di consumo e, in quanto tali, soggetti alla garanzia legale per vizi.

Se il carburante risulta difettoso, l'acquirente può richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ulteriormente, è possibile ricorrere alla propria assicurazione RC auto, ma solo se la polizza copre i danni derivanti da carburante contaminato. Sarà poi l’assicurazione a rivalersi sul gestore.

Come chiedere il risarcimento dei danni

Il guidatore che vuole ottenere il risarcimento, ha l’onere della prova del danno subito e del nesso causale tra il rifornimento di carburante e il danno al veicolo.

Per ottenere il risarcimento, quindi, sarà necessario documentare il rifornimento per cui è importante:

  • conservare la ricevuta fiscale oppure lo scontrino rilasciato dal benzinaio, specie se il pagamento è avvenuto con carta o bancomat;
  • essere in possesso della documentazione descrittiva dei danni riportati dal veicolo e rilasciata dall’officina;
  • conservare la ricevuta o lo scontrino per la riparazione dal meccanico.

Dall’altro lato, il gestore dovrà dimostrare di aver venduto un prodotto conforme, le cui impurità e vizi non possono essere dovuti a cause a lui imputabili (ovvero, responsabilità di terzi oppure caso fortuito).

Quali sono i danni risarcibili per benzina sporca

A seconda della gravità del problema, i danni causati al veicolo che possono essere risarciti a seguito di un rifornimento con benzina sporca o impura possono essere molteplici.

In via generale, può trattarsi di danni diretti al motore e ad altre componenti del sistema di alimentazione e scarico; così come i costi dovuti per la manodopera di riparazione e sostituzione da parte dell'officina.

Allo stesso modo, rientrano tra i danni risarcibili anche tutti quei costi aggiuntivi come il traino e l’assistenza stradale, il noleggio di una vettura sostitutiva per un periodo di tempo significativo, ma anche la compensazione per il tempo in cui il veicolo non è disponibile per l'uso, soprattutto se l'auto è utilizzata per motivi professionali.

Le sentenze sul risarcimento danni per carburante sporco

La giurisprudenza ha affrontato molteplici volte il tema del risarcimento danni causati dal rifornimento con carburante sporco e richiamando l’importanza di avvenire alla pronuncia che riconosca il risarcimento in presenza di prove concrete, tali da dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il carburante contaminato e i danni subiti dal veicolo.

Tribunale di Lucca, civile, sentenza 6 marzo 2024, n. 283
In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”.

Tribunale di Bergamo, civile, sentenza 14 novembre 2023, n. 2440

In sentenza il Tribunale di Bergamo si sofferma (tra le altre) sulla questione degli strumenti di tutela di cui dispone l'acquirente nelle vendite cd. "a catena" quando gli venga consegnato un bene non conforme. Si precisa così, in punto di diritto, nella vendita a catena di beni di consumo, all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa; né l'eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato Codice, determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa. In ogni caso, l'art. 3 Codice del Consumo chiarisce come, ai fini dell'applicazione della disciplina appena richiamata, si consideri "produttore" anche l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'U.E. o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Ciò posto, l'art. 131 cit. prevede che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. L'esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, non può essere subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest'ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario. Non può invero sostenersi che la norma in parola abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore senza che vi sia al riguardo una ratio ragionevole”.

Nel caso della pronuncia resa dal Tribunale di Pavia, civile, sentenza 25 ottobre 2023 n. 1281,l a massima redazionale evidenzia che in caso di danni causati da carburante contaminato, il fornitore del gasolio è tenuto a risarcire il consumatore per i costi di riparazione del veicolo e per le altre spese accessorie direttamente collegate al danno subito.

La giurisprudenza ribadisce l'importanza di garantire la qualità del carburante fornito e la responsabilità delle società di distribuzione nel caso di contaminazione.

Fac simile lettera risarcimento danni

Qui un esempio da scaricare in PDF come di richiesta risarcimento danni da inviare a mezzo raccomandata A/R.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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